AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno 1994, n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del 1 dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile 1995). Art. 1. Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualita' di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4- (( quater )) , del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonche' con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 e' applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993. 2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato. 3. Il contributo di cui al comma 2 e' assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potra' comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento. 4. Alle regioni Lazio e Campania e' altresi' corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformita' ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono un giudizio professionale sull'attendibilita' dei dati cosi' rideterminati. 6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti. 7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio. 8. Il contributo e' erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, in qualita' di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo e' sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi. 9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 gia' anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno. 10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 gia' anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo e' utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento. 11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le regioni possono rivalersi sulle aziende. 12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. 13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento. 14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno gia' dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1. 15. Alle regioni a statuto speciale e' corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo e' ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Riferimenti normativi: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, contiene nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Il testo dell'art. 1, comma 1 e comma 4- (( quater, )) del D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 ( Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1992, n. 298) - recante norme sul trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1993, n. 32 ( Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1993, n. 38), e' il seguente: "1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 380 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere di ammortamento dei mutui a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. 2.-4-ter . (Omissis). 4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter e' costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed e' ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4-ter, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il D.L. 15 giugno 1990, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1990, n. 140 e convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 226 ( Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 182) contiene disposizioni urgenti in materia di trasporti locali. - Il D.L. 23 gennaio 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1991, n. 20 e convertito in legge con legge 21 marzo 1991, n. 97 ( Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1991, n. 71) contiene disposizioni urgenti in materia di trasporti. - Il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1987, n. 32, contiene disposizioni urgenti per il settore dei trasporti locali. - L'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, e' il seguente: "Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili". - L'art. 1 del D.M. 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1994, n. 194, e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1994 e' stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese gia' beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Esso e' riconosciuto per le attivita' svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei predetti territori per i periodi di paga afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure: 14,60 per cento dal 10 luglio 1994 al 30 novembre 1994; 14 per cento dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995; 10,60 per cento dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio e' riconosciuto per i periodi di paga dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento". - Il D.M. 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 riguarda il nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno.