AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sul'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5
ottobre  1993,  n.  399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n.
81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n.
475, 30 settembre 1994, n. 563,  30  novembre  1994,  n.  660,  e  31
gennaio  1995,  n. 28". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche'
analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in  legge  per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n.
26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1  giugno
1994, n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del
1  dicembre  1994,  n.  25  del  31 gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile
1995).
                               Art. 1.
                     Misure urgenti nel settore
                    del trasporto pubblico locale
  1. Al fine di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo  dei
trasporti  pubblici  locali di competenza regionale, le regioni e gli
enti locali, in  qualita'  di  enti  concedenti,  definiscono,  anche
mediante  apposite  conferenze  di servizi promosse dalle regioni, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,
piani  finanziari  per  il  riassorbimento dei disavanzi di esercizio
riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre  1993  che  non
risultino  coperti  con i contributi di cui al Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1
e  4-  ((  quater  ))  ,  del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32,
nonche' con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno  1990,  n.
151,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo  1991,
n.  97.    L'autorizzazione  ad assumere mutui di cui all'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 e' applicabile alla
copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.
  2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1
con un contributo decennale complessivo di lire 660  miliardi  annui.
Il  contributo  viene  erogato agli enti locali e alle aziende aventi
diritto tramite le regioni a statuto ordinario una  volta  completate
le  procedure  di  cui  ai  commi  6, 7 e 8, in base alle aliquote di
riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da
parte dello Stato.
  3. Il contributo di cui al comma 2 e' assegnato a ciascuna  regione
dal  Ministro dei trasporti e della navigazione e non potra' comunque
risultare superiore al 60 per cento  dell'ammontare  complessivo  dei
disavanzi  di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di
cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro
tre mesi dal ricevimento.
  4. Alle  regioni  Lazio  e  Campania  e'  altresi'  corrisposto  un
contributo  decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi
e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei  relativi  disavanzi
di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2,
i  disavanzi  di  cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei
servizi pubblici debitamente  approvati,  ovvero  dai  bilanci  delle
imprese  private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V,
capo  V,  sezione  IX,  del  codice  civile,  sono  rideterminati  in
conformita'  ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge
9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio  1987,  n.  18,  con  particolare   riferimento   a   quelli
concernenti  gli  ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento
di fine rapporto e lo  scorporo,  per  le  aziende  miste,  dei  dati
gestionali  afferenti  a  servizi  diversi  da  quelli  del trasporto
pubblico locale. Per le aziende non dotate per  legge  di  organo  di
controllo  interno, uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti per
l'iscrizione  al  registro  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono
un  giudizio  professionale  sull'attendibilita'   dei   dati   cosi'
rideterminati.
  6.  Ai  fini  della erogazione del contributo di cui al comma 2, le
regioni trasmettono al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione
apposita  certificazione  da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di
cui al comma 1. Le modalita' per la  struttura,  la  redazione  e  la
presentazione  delle  certificazioni  sono  stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi  dall'emanazione
del  suddetto  decreto.  Decorso  il  predetto termine, il contributo
viene ripartito tra le sole regioni adempienti.
  7.  In  attesa  della  trasmissione  della certificazione di cui al
comma 6,  il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto, eroga alle regioni un  acconto  del
contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330
miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.
  8.  Il  contributo  e'  erogato  a  condizione  che  il  piano   di
riassorbimento  dei  disavanzi  di  cui  al comma 1 risulti approvato
dalla regione o dall'ente locale, in  qualita'  di  enti  concedenti,
secondo  le  rispettive  competenze.  In  ogni caso, il contributo e'
sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli  enti  proprietari  non
abbiano  provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani
di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate
plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni  di  cespiti  a
terzi.
  9.  Per  le  aziende  di  trasporto pubblico locale che entro il 31
dicembre 1995 non abbiano conseguito un  miglioramento  del  rapporto
tra  i  proventi  e  i  costi  rispetto a quello relativo al 1993, di
almeno il 20 per  cento  della  differenza  percentuale  mancante  al
raggiungimento  del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni
1996 e 1997, il recupero dei  contributi  di  cui  al  comma  2  gia'
anticipati  con  le  operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per
ciascun anno.
  10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia  definitivamente  accertato  il
mancato  conseguimento  del miglioramento del rapporto tra i proventi
ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le  regioni
dispongono  il  recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 gia'
anticipati con le operazioni di  mutuo  ed  il  relativo  importo  e'
utilizzato  dalle  regioni  interessate  per  favorire  l'adozione di
interventi diretti ad aumentare l'efficienza del  trasporto  pubblico
locale.  Il  diritto  all'erogazione del contributo di cui al comma 2
viene comunque meno  qualora  alla  data  del  31  dicembre  1995  il
rapporto  tra  i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15
per cento.
  11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10,  le
regioni possono rivalersi sulle aziende.
  12.  Ai  fini  del presente decreto non sono da considerare inclusi
nei costi i maggiori oneri  gravanti  sulle  aziende  operanti  nelle
regioni   Abruzzo   e   Molise  in  ragione  dell'esclusione  operata
dall'articolo  1  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza  sociale  del  5  agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
  13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9  devono
conseguire  un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno
due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del  35  per
cento.
  14.  Nei  limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il
concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e  degli
enti  locali  che  hanno  gia'  dato  copertura,  anche  parziale, ai
disavanzi di cui al comma 1.
  15. Alle regioni a statuto speciale e'  corrisposto  un  contributo
straordinario  decennale  complessivo di lire 20 miliardi annue quale
concorso dello Stato  alla  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio,
riferiti  al  periodo  dal  1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle
aziende  di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto
pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo e'  ripartito
in  proporzione  alle  aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche  e  private  per  il  1989.  Ai  fini dell'attribuzione del
contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
          Riferimenti normativi:
             - La legge 7  agosto  1990,  n.  241,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  18  agosto 1990, n. 192, contiene
          nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi.
             - Il testo dell'art. 1, comma 1 e comma 4- (( quater, ))
          del  D.L.  19 dicembre 1992, n. 485 ( Gazzetta Ufficiale 19
          dicembre 1992, n. 298) - recante  norme  sul  trasporto  di
          viaggiatori con autoveicoli di linea - convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma 1, della legge 17
          febbraio 1993, n. 32 ( Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1993,
          n. 38), e' il seguente:
             "1.  Lo  Stato  concorre  alla  parziale  copertura  dei
          disavanzi  di  esercizio  relativi  agli anni 1987-1991 dei
          servizi di trasporto pubblico  locale  di  cui  all'art.  1
          della  legge  10  aprile  1981,  n.  151, con un contributo
          straordinario di lire 380 miliardi. Le regioni e  gli  enti
          locali  sono  autorizzati  a  contrarre  mutui con istituti
          diversi dalla Cassa depositi e prestiti e  dalla  Direzione
          generale  degli  istituti  di  previdenza del Ministero del
          tesoro per la  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio  di
          trasporto   locale   relativi  all'anno  1991;  l'onere  di
          ammortamento dei mutui a  carico  dei  bilanci  degli  enti
          locali   e  delle  regioni.  Ai  fini  dell'assunzione  dei
          predetti mutui si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31
          ottobre 1990, n.  310, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 1990, n.  403.
             2.-4-ter . (Omissis).
             4-quater.  Il  fondo di cui al comma 4-ter e' costituito
          per l'anno 1993 dalla somma di  lire  245  miliardi  ed  e'
          ripartito  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di  cui
          al  medesimo  comma  4-ter,  previo parere della Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto
          1988, n. 400".
             - Il D.L. 15  giugno  1990,  n.  151,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1990, n. 140 e convertito, con
          modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 226 ( Gazzetta
          Ufficiale  10  agosto  1990,  n. 182) contiene disposizioni
          urgenti in materia di trasporti locali.
             - Il D.L. 23  gennaio  1991,  n.  24,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  24 gennaio 1991, n. 20 e convertito in
          legge con legge 21 marzo 1991, n. 97 (  Gazzetta  Ufficiale
          25  marzo  1991,  n.  71)  contiene disposizioni urgenti in
          materia di trasporti.
             -  Il  D.L.  9  dicembre  1986, n. 833, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  febbraio  1987,  n.  32,   contiene
          disposizioni urgenti per il settore dei trasporti locali.
             - L'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, pubblicato
          nel  suppl.  ord. alla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992,
          n. 37, e' il seguente:
             "Art. 1 (Registro  dei  revisori  contabili).  -  1.  E'
          istituito  presso  il  Ministero  di  grazia e giustizia il
          registro dei revisori contabili".
            - L'art. 1 del  D.M.  5  agosto  1994,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1994, n. 194, e' il seguente:
             "Art. 1. - A decorrere dal periodo di paga in corso al 1
          luglio  1994  e'  stabilito  uno  sgravio sul complesso dei
          contributi  posti  a  carico  dei  datori  di   lavoro   da
          corrispondere   all'INPS   da   parte  delle  imprese  gia'
          beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art.   19
          del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451.  Tale
          sgravio  va  calcolato  sulle  retribuzioni  assoggettate a
          contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti corrisposte  ai
          dipendenti  al  netto  dei  compensi per lavoro considerato
          straordinario dai  contratti  collettivi  e,  in  mancanza,
          dalla  legge.  Esso e' riconosciuto per le attivita' svolte
          nei territori delle regioni Campania,  Puglia,  Basilicata,
          Calabria,   Sicilia   e   Sardegna   e  limitatamente  alle
          retribuzioni corrisposte ai dipendenti  che  effettivamente
          lavorano  nei  predetti  territori  per  i  periodi di paga
          afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure:
              14,60 per cento dal 10 luglio 1994 al 30 novembre 1994;
              14 per cento dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995;
              10,60 per cento dal 1  dicembre  1994  al  30  novembre
          1996.
             Nelle  regioni  Abruzzo  e Molise il predetto sgravio e'
          riconosciuto per i periodi di paga dal 1 luglio 1994 al  30
          novembre 1994 nella misura del 12 per cento".
             -  Il  D.M.  5  agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 194 del  20  agosto  1994  riguarda  il  nuovo
          regime  degli  sgravi degli oneri sociali nei territori del
          Mezzogiorno.