Art. 10.
Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna
  1.  La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' prorogata fino all'attuazione  delle
disposizioni  di  cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.
385.
          Riferimenti normativi:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  18  della  legge  2
          agosto  1952, n.  1221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 settembre 1952, n.   223,  riguardante  i  finanziamenti
          statali in materia di ferrovie e tramvie in concessione.
             "Art.  18.  -  Nel  caso  di  normale  scadenza  di  una
          concessione, senza che  ne  sia  stata  resa  possibile  la
          tempestiva  rinnovazione,  durante  il periodo intercedente
          tra  la   cessazione   della   precedente   concessione   e
          l'assunzione    dell'esercizio    da    parte   del   nuovo
          concessionario, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a
          gestire direttamente il pubblico  servizio  per  la  durata
          massima  di  un  anno,  salvo  proroga  da  concedersi  per
          giustificati motivi per altri due  anni,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica da promuoversi di intesa tra il
          Ministro dei trasporti e quello per il tesoro".
             -  L'art.  2  della  legge  15  dicembre  1990,  n. 385,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  dicembre  1990,  n.
          296,  reca  disposizioni  generali  per  le  Ferrovie dello
          Stato.