Art. 10. Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna 1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1952, n. 223, riguardante i finanziamenti statali in materia di ferrovie e tramvie in concessione. "Art. 18. - Nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni, con decreto del Presidente della Repubblica da promuoversi di intesa tra il Ministro dei trasporti e quello per il tesoro". - L'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1990, n. 296, reca disposizioni generali per le Ferrovie dello Stato.