Art. 11. Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di titolari di patente di guida italiana 1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali."; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono inserite le seguenti: "e alla velocita'" ed e' soppresso l'ultimo periodo; c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le seguenti: "e di velocita'". 2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' soppresso l'ultimo periodo del comma 1; b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e"; c) e' soppresso il comma 3. 3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo. 4. I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 117 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, indicato in nota all'art. 9 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, non e' consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg. 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121. 5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI". - Il testo vigente dell'art. 316 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' il seguente: "Art. 316 (Limitazioni nella guida). - 1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'art. 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. 2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico dei motocicli gia' in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'art. 117 del codice". - L'art. 97 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, piu' volte ripetuto, prevede alla lettera b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione.