Art. 11.
               Modificazione di norme discriminatrici
       nei confronti di titolari di patente di guida italiana
  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cosi'  come  modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2. Per i primi  tre  anni  dal  conseguimento  della  patente  di
categoria  B  non e' consentito il superamento della velocita' di 100
km/h per le autostrade  e  di  90  km/h  per  le  strade  extraurbane
principali.";
    b)  al  comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono
inserite le seguenti: "e alla velocita'"  ed  e'  soppresso  l'ultimo
periodo;
    c)  al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le
seguenti: "e di velocita'".
  2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) e' soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
    b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e";
    c) e' soppresso il comma 3.
  3.  Non  sono  punibili  le infrazioni per violazione dell'articolo
117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cosi'
come  modificato  dal  decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  modifica
apportata dal presente articolo.
  4. I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono dotarsi
entro  il  31  marzo  1995 del contrassegno di identificazione di cui
all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 117 del D.Lgs. 30 aprile
          1992, n.  285, indicato in nota all'art. 9 del decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. Al titolare di
          patente  italiana,  per i tre anni successivi alla data del
          conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver
          raggiunto l'eta' di venti anni, non e' consentita la  guida
          di  motocicli  di  potenza superiore a 25 kW e/o di potenza
          specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
          2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente  di
          categoria   B   non  e'  consentito  il  superamento  della
          velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
          strade extraurbane principali.
             3. Nel regolamento saranno stabilite  le  modalita'  per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai  commi  1  e  2. Analogamente sono stabilite norme per i
          veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore  del
          presente codice.
             4.  Le  limitazioni  alla  guida  e  alla velocita' sono
          automatiche  e  decorrono   dalla   data   di   superamento
          dell'esame di cui all'art. 121.
             5.  Il  titolare  di  patente di guida italiana che, nei
          primi tre anni dal conseguimento della patente, e  comunque
          prima  di  aver  raggiunto  l'eta'  di  venti anni, circola
          oltrepassando i limiti di guida e di velocita'  di  cui  al
          presente  articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento  di  una  somma  da  lire  centomila  a  lire
          quattrocentomila.   La   violazione   importa  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della validita'
          della patente da due ad otto mesi,  secondo  le  norme  del
          capo I, sezione II, del titolo VI".
             -  Il testo vigente dell'art. 316 del D.P.R. 16 dicembre
          1992, n.  495, e' il seguente:
             "Art. 316 (Limitazioni nella guida). - 1.  Ai  fini  del
          controllo  dell'osservanza delle limitazioni della guida di
          cui all'art. 117 del codice, le carte di  circolazione  dei
          motocicli  devono  contenere  l'indicazione  della  potenza
          massima espressa in chilowatt e  della  potenza  specifica,
          riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo.
             2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico
          dei  motocicli gia' in circolazione alla data di entrata in
          vigore delle presenti norme, la  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti
          alle  limitazioni  nella  guida  di  cui  all'art.  117 del
          codice".
             - L'art. 97 del D.Lgs. 30  aprile  1992,  n.  285,  piu'
          volte  ripetuto, prevede alla lettera b) un contrassegno di
          identificazione, che permetta di risalire  all'intestatario
          responsabile della circolazione.