Art. 13. Ferrovie dello Stato S.p.a. 1. (( Fino al 31 dicembre 1995 )) ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), e' regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87. Riferimenti normativi: - L'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e' il seguente: "Art. 43. - L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche' dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilita'. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con i rapporti di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". - La legge 14 dicembre 1973, n. 839, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973, n. 33, contiene disposizioni di riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. - L'art. 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, pubblicata nella (( Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1994, n. 29, e' il seguente: "Art. 5. - Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita prevista dall'art. 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate".