Art. 13.
                     Ferrovie dello Stato S.p.a.
  1.  ((  Fino  al  31  dicembre  1995  ))  ai  fini  dell'attuazione
dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  il
trattamento  relativo  alla  cessazione  del rapporto di lavoro per i
ferrovieri iscritti  alla  data  del  31  maggio  1994  all'Opera  di
previdenza  e  assistenza  per  i  ferrovieri dello Stato (OPAFS), e'
regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La  societa'  Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  subentra  all'OPAFS anche nei rapporti attivi e
passivi
di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
          Riferimenti normativi:
             - L'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537,  pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 28
          dicembre 1993, n. 303,  recante  interventi  correttivi  di
          finanza pubblica, e' il seguente:
             "Art.  43.  -  L'Opera  di previdenza e assistenza per i
          ferrovieri  dello  Stato  (OPAFS)  di  cui  alla  legge  14
          dicembre  1973,  n.  829,  e  successive  modificazioni, e'
          soppressa  a  decorrere  dal  1  giugno  1994.   Alla   sua
          liquidazione   provvede  il  commissario  nominato  per  la
          gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento  alla
          societa'  Ferrovie  dello  Stato S.p.a. del personale e del
          patrimonio  dell'OPAFS,  nonche'  dei  rapporti  attivi   e
          passivi  facenti  capo  all'ente  stesso. Il personale puo'
          essere trasferito, a domanda, presso altre  amministrazioni
          pubbliche  secondo  le norme che disciplinano la mobilita'.
          Le  prestazioni  erogate  dall'OPAFS  sono   funzionalmente
          attribuite   alla  societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.
          compatibilmente con  la  sua  natura  societaria  e  con  i
          rapporti   di   lavoro   dei  suoi  dipendenti  secondo  la
          disciplina civilistica dei corrispondenti istituti".
             - La legge 14 dicembre 1973, n.  839,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  29 dicembre 1973, n. 33, contiene
          disposizioni di riforma dell'Opera di previdenza  a  favore
          del  personale  dell'Azienda  autonoma delle Ferrovie dello
          Stato.
             -  L'art.  5  della  legge  29  gennaio  1994,  n.   87,
          pubblicata  nella (( Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1994, n.
          29, e' il seguente:
             "Art. 5. - Le  spese  sostenute  dalla  Gestione  ENPAS,
          dall'OPAFS  e  dall'Istituto  postelegrafonici  (IPOST), al
          netto  delle  somme  trattenute  e  recuperate,  ai   sensi
          dell'art.   2,   comma   1,  per  la  riliquidazione  delle
          indennita' di  buonuscita  prevista  dall'art.  3,  saranno
          rimborsate  dallo  Stato  con  inizio dall'anno 1995, sulla
          base delle  effettive  prestazioni  erogate  ai  dipendenti
          dello Stato e delle altre amministrazioni interessate".