Art. 2.
                      Misure urgenti in materia
                 di trasporti di competenza statale
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  risanamento  e allo sviluppo dei
trasporti locali ad impianti fissi di competenza  statale  esercitati
in  regime  di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei
trasporti e della navigazione definisce con decreto  da  emanarsi  di
concerto  con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
piani  finanziari  per  il  riassorbimento dei disavanzi di esercizio
rilevati al 31 dicembre 1993.
  2. Sulla base dei piani di cui al comma  1,  le  aziende  esercenti
servizi   ferroviari   in   regime   di  concessione  o  in  gestione
governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello  Stato  S.p.a.,  sono
autorizzate   a  contrarre  mutui  decennali  per  la  copertura  dei
disavanzi di esercizio di  cui  al  comma  1.  I  relativi  oneri  di
ammortamento  per  capitale  ed  interessi sono a carico del bilancio
dello Stato nel limite complessivo di lire 150  miliardi  annue.  Con
decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  le
procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei  predetti
mutui.
  3.  I  proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1
non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al  35  per  cento  dei
costi  del  trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il
31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra  i  proventi  e  i
costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il
20  per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento
del 35 per cento e comunque tale per cui  il  suddetto  rapporto  sia
almeno pari al 15 per cento.
  4.   Per   le  aziende  per  le  quali  sia  accertato  il  mancato
conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi
del trasporto di cui  al  comma  3,  e'  sospesa  l'erogazione  delle
risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione puo' valere per
un  massimo  di  due  anni.  Qualora  al termine di detto periodo sia
accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra
i proventi e i costi del trasporto, le  aziende  perdono  il  diritto
alle  risorse  finanziarie  che  in  tale  caso  sono  utilizzate per
consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza
delle aziende stesse.
  5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma  2  devono
conseguire  un  miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i
costi  del  trasporto  di  almeno  due  punti  percentuali  fino   al
raggiungimento del 35 per cento.
  6.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4
e 15, del comma 2 del presente articolo, pari  a  lire  900  miliardi
annue  a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi,
rispettivamente per lire 660 miliardi e  per  lire  150  miliardi,  a
carico  degli  stanziamenti  iscritti  ai  capitoli 1668 e 1669 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e  della  navigazione
per   l'anno   1995,  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  esercizi
successivi; quanto a  lire  90  miliardi,  mediante  riduzione  dello
stanziamento   iscritto   al   citato   capitolo  1669,  intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.