Art. 3.
                    Interventi urgenti a sostegno
                  del trasporto marittimo pubblico
  1.  Al  fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di
privatizzazione delle societa' del gruppo Finmare,  sono  autorizzati
gli  interventi  del  Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a
ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare  operanti  nel  settore
dei   trasporti   marittimi  su  linee  merci  internazionali.  Detti
interventi sono subordinati alla presentazione al  Parlamento,  entro
il  30 aprile 1995, di un piano di riordino delle societa' del gruppo
Finmare per l'espressione  del  parere  da  parte  delle  commissioni
competenti  per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri
dei trasporti  e  della  navigazione  e  del  tesoro.  Il  piano,  da
sottoporre  alla  deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro
il 31 maggio 1995.
  2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 e'  attuato  in
conformita'  alle modalita' e alle procedure di cui agli articoli 1 e
2  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore
della  legge  di conversione del presente decreto in violazione delle
disposizioni di cui al comma 2 sono nulli.
  4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare  i  criteri
da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.
  5.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, il Ministro del tesoro
assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle
rate di ammortamento dei mutui  unitariamente  contratti  dal  gruppo
Finmare    per   l'acquisizione   delle   risorse   occorrenti   alla
ricapitalizzazione che sono corrisposte  direttamente  agli  istituti
bancari  mutuanti.  Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno
decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995,  al
cui  onere  si  provvede  a  carico  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
  6.  Al  fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti
nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali  la
continuita'  nella  corresponsione  dei contributi anche per gli anni
1994-1996,  fermo  restando  il  complessivo  arco  quinquennale  del
periodo  concessivo  degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 43
miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi  per  il  1995  e  lire  4
miliardi  per  il  1996,  cui si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e  della  navigazione  per  l'anno  1994  e  corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
  7.  I  contributi  di  cui  alla  legge  5 dicembre 1986, n. 856, e
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296,  convertito
dalla  legge  17  dicembre  1990,  n. 383, possono essere corrisposti
anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere  dal
1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi
a   prescindere   da   mezzi   e  strumenti  impiegati,  nonche'  dal
raggiungimento  dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio
d'intervento,  trattandosi  di  servizi  ancora  indispensabili   per
l'economia  nazionale.  Gli  importi  di sovvenzione per gli anni dal
1988 al 1993, concessi alle societa' di  cui  all'articolo  11  della
legge  5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione
definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno,
all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali  previsti
dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata
nel relativo decreto.
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 1 del D.L. 31 maggio 1994, n.  332,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126 e
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 30
          luglio 1994, n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994,  n.
          177),   contenente   disposizioni   sul   Ministero   delle
          partecipazioni statali, e' il seguente:
             "Art.   1    (Modalita'    delle    dismissioni    delle
          partecipazioni   azionarie   dello   Stato   e  degli  enti
          pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di  regolamento
          sulla  contabilita'  generale  dello Stato non si applicano
          alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato  e  degli
          enti  pubblici  in  societa'  per  azioni e ai conferimenti
          delle stesse societa' partecipate,  nonche'  agli  atti  ed
          alle  operazioni  complementari e strumentali alle medesime
          alienazioni inclusa la concessione di indennita' e  manleva
          secondo la prassi dei mercati".
             -  Il  testo dell'art. 2 del sopra citato D.L. 31 maggio
          1994, n.  332, e' il seguente:
             "Art.  2  (Poteri  speciali).  -  1.  Tra  le   societa'
          controllate   direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato
          operanti nel settore della  difesa,  dei  trasporti,  delle
          telecomunicazioni,  delle  fonti  di energia, e degli altri
          pubblici  servizi,  sono  individuate   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          del  Ministro  del  tesoro,  d'intesa  con  i  Ministri del
          bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, nonche'  con  i  Ministri
          competenti   per   settore,   previa   comunicazione   alle
          competenti  commissioni  parlamentari,   quelle   nei   cui
          statuti,  prima  di  ogni atto che determini la perdita del
          controllo,  deve  essere   introdotta   con   deliberazione
          dell'assemblea  straordinaria  una clausola che attribuisca
          al Ministro del tesoro la titolarita' di  uno  o  piu'  dei
          seguenti  poteri  speciali  da  esercitare  d'intesa con il
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianto, tenuto conto degli obiettivi nazionali  di
          politica   economica   e   industriale:  a)  gradimento  da
          rilasciarsi  espressamente  all'assunzione,  da  parte  dei
          soggetti  nei  confronti  dei  quali  opera  il  limite  al
          possesso azionario di cui  all'art.  3,  di  partecipazioni
          rilevanti,  per  tali intendendosi quelle che rappresentano
          almeno   la   ventesima   parte   del   capitale    sociale
          rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee
          ordinarie  o la percentuale minore fissata dal Ministro del
          tesoro con  proprio  decreto.  Il  gradimento  deve  essere
          espresso   entro   sessanta   giorni   dalla   data   della
          comunicazione   che   deve    essere    effettuata    dagli
          amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel
          libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo
          l'inutile  decorso  del  termine,  il  cessionario non puo'
          esercitare i diritti  di  voto  e  comunque  quelli  aventi
          contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale, connessi alle
          azioni che rappresentano la partecipazione rilevante.    In
          caso  di  rifiuto  del  gradimento o di inutile decorso del
          termine, il cessionario  dovra'  cedere  le  stesse  azioni
          entro   un   anno.  In  caso  di  mancata  ottemperanza  il
          tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina  la
          vendita  delle  azioni  che rappresentano la partecipazione
          rilevante secondo le procedure di cui  all'art.  2359-  bis
          del   codice   civile;   b)   gradimento   da   rilasciarsi
          espressamente,  quale   condizione   di   validita',   alla
          conclusione di patti o accordi di cui all'art. 10, comma 4,
          della  legge  18  febbraio  1992,  n.  149, come sostituito
          dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, nel
          caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima  parte
          del  capitale  sociale  costituito da azioni con diritto di
          voto  nell'assemblea  ordinaria  o  la  percentuale  minore
          fissata  dal  Ministro del tesoro con proprio decreto. Fino
          al  rilascio  del  gradimento  e  comunque  dopo  l'inutile
          decorso  del  termine, i soci aderenti al patto non possono
          esercitare il diritto di  voto  e  comunque  quelli  aventi
          contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale.  Ai  fini del
          rilascio del gradimento la Consob informa il  Ministro  del
          tesoro  dei  patti  e  degli accordi rilevanti ai sensi del
          presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in  base
          al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992. Il
          potere  di gradimento deve essere esercitato entro sessanta
          giorni dalla  data  della  comunicazione  effettuata  dalla
          Consob.  In  caso  di  rifiuto  di  gradimento o di inutile
          decorso del termine, gli accordi sono  inefficaci.  Qualora
          dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma
          il  mantenimento  degli  impegni  assunti con l'adesione ai
          patti di cui al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149
          del 1992, le delibere assunte con il voto determinante  dei
          soci  stessi  sono  impugnabili; c) veto all'adozione delle
          delibere di scioglimento della societa',  di  trasferimento
          dell'azienda,  di  fusione,  di scissione, di trasferimento
          della sede sociale all'estero, di cambiamento  dell'oggetto
          sociale,   di  modifica  dello  statuto  che  sopprimono  o
          modificano i poteri di cui al presente articolo;
           d) nomina di almeno un amministratore o di  un  numero  di
          amministratori  non  superiore  ad un quarto dei membri del
          consiglio e di un sindaco.
             1- bis. Il contenuto della clausola  che  attribuisce  i
          poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con  i Ministri del bilancio e della
          programmazione economica, e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
             2.   Ai   soci   dissenzienti  dalle  deliberazioni  che
          introducono i poteri speciali di cui al  comma  1,  lettera
          c),  spetta  il  diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437
          del codice civile.
             3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche    alle    societa'   controllate,   direttamente   o
          indirettamente da  enti  pubblici,  anche  territoriali  ed
          economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
          servizi  pubblici e individuate con provvedimenti dell'ente
          pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi'
          i poteri previsti dal comma 1".
            - La legge  5  dicembre  1986,  n.  856,  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
          1986, n. 289, contiene norme per la ristrutturazione  della
          flotta   pubblica   (Gruppo   Finmare)   e  interventi  per
          l'armamento privato.
             - L'art. 3 del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 20 ottobre 1990, n. 246, recante
          disposizioni  per  l'armamento  e  le  costruzioni  navali,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17 dicembre
          1990, n. 383 ( Gazzetta  Ufficiale  19  dicembre  1990,  n.
          295), e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Per  i servizi internazionali di linea
          considerati indispensabili per  l'economia  nazionale,  che
          siano  compresi  nel  programma  di ristrutturazione di cui
          all'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ma che alle
          date previste dal programma in esso stabilite siano entrati
          in  esercizio  con  le  modalita'  in  esso  stabilite,  il
          Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere
          alle  societa'  di navigazione Italia e Lloyd Triestino del
          gruppo Finmare, con proprio  decreto,  di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e  delle  partecipazioni statali, un
          contributo annuo di avviamento.
             2. Il contributo, sostitutivo  di  quello  previsto  dai
          commi 2 e 4 dell'art. 2 della lege 5 dicembre 1986, n. 856,
          sara'  corrisposto  per  un  periodo non superiore a cinque
          anni solari, a  decorrere  dalla  data  in  cui  i  servizi
          previsti  dal  comma  1  saranno  attivati con le modalita'
          stabilite, e non potra' superare l'importo annuo di lire  5
          miliardi  per  ciascuno  degli anni 1991 e 1992, di lire 54
          miliardi per l'anno 1993 e di lire 53 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1994  e  1995   per   entrambe   le   societa'
          beneficiarie  relativamente alla gestione per l'intero anno
          di  tutti  gli  anzidetti  servizi,   ovvero   un   importo
          proporzionalmente  ridotto qualora la gestione abbia durata
          inferiore all'anno o i servizi siano attivati  soltanto  in
          parte.  Fermo  restando l'anzidetto importo complessivo, il
          contributo  sara'  ripartito  fra  le   due   societa'   in
          proporzione  del  disavanzo gestionale dei singoli servizi.
          La corresponsione del contributo  avverra'  a  chiusura  di
          ciascun   esercizio  finanziario,  salva  la  facolta'  del
          Ministro della marina mercantile di disporre,  di  concerto
          con  i  Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali,
          che la  corresponsione  avvenga  nel  corso  dell'esercizio
          stesso, purche' sia prestata idonea fidejussione bancaria o
          assicurativa.
             3.  Il  contributo  di  cui ai commi 1 e 2 presuppone la
          verifica annuale dello  stato  di  attuazione  del  vigente
          programma  di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e per i servizi cui
          si riferisce non e' cumulabile con altri interventi  aventi
          le stesse finalita'".
             -  L'art.  11  della  legge  5  dicembre  1986,  n. 856,
          pubblicata nel  suppl.  ord.  alla  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1986, n. 289, e' il seguente:
             "Art.  11.  -  Le convenzioni previste dall'art. 8 della
          legge 20 dicembre 1974, n. 684, e  dagli  articoli  2  e  8
          della  legge  19  maggio  1975, n. 169, come modificata dal
          decreto-legge 29 dicembre 1977, n.   944,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1978,  n.   42,
          debbono regolare le gestioni dei servizi a  partire  dal  1
          gennaio 1988 e debbono indicare:
               a) l'elenco delle linee da svolgere;
               b) la frequenza di ogni singola linea;
               c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;
               d)  la  sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla
          differenza tra i proventi  del  traffico  e  il  costo  del
          servizio  determinato  con  riferimento  a  parametri  medi
          obiettivi, ivi  compresa  una  adeguata  remunerazione  del
          capitale investito.
             2.  Con decreto del Ministro della marina mercantile, di
          concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e  del
          tesoro, nominata una commissione interministeriale composta
          da  rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime
          il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere.
             3. La sovvenzione di equilibrio determinata con  decreto
          del  Ministro  della  marina  mercantile, di concerto con i
          Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita
          la commissione interministeriale indicata nel comma 2,  con
          riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente.
             4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri
          che  devono essere presi in esame ai fini del calcolo della
          sovvenzione annua, le procedure e i tempi di  liquidazione,
          la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso
          di  riferimento  determinato  dal  Ministero del tesoro per
          l'eventuale  ritardo  dell'erogazione.  In  mancanza  della
          convenzione la sovvenzione annua determinata sulla base dei
          parametri  di  cui  al  comma 1, individuati con criteri di
          comune  esperienza;  detta  sovvenzione  ha  carattere   di
          definitivita' e non puo' dar luogo a conguaglio.
             5.  La  sovvenzione  di  equilibrio  determinata  con  i
          criteri indicati nel comma 1 sara' corrisposta a  decorrere
          dalla  gestione  dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a
          tale data la sovvenzione  continua  ad  essere  commisurata
          secondo i criteri e con le modalita' attualmente vigenti.
             6.  Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione
          di equilibrio determinata con i criteri indicati nel  comma
          1,  il  Ministro della marina mercantile, di concerto con i
          Ministri  delle  partecipazioni  statali  e   del   tesoro,
          autorizzato   a  concedere  anticipazioni  in  conto  della
          eroganda   sovvenzione   rapportate   nella   misura   alla
          sovvenzione   riconosciuta   nell'anno   precedente;   tale
          anticipazione portata in  detrazione  alla  sovvenzione  di
          equilibrio  da  liquidarsi  per l'ultimo periodo di vigenza
          della convenzione.
             7.  Al  fine  di  consentire  il  graduale  riequilibrio
          economico  delle  societa'  incaricate  della  gestione dei
          servizi, le  convenzioni  possono  prevedere  per  i  primi
          cinque   anni   di  esercizio  una  sovvenzione  aggiuntiva
          commisurata alla differenza  tra  il  costo  effettivo  del
          servizio  sostenuto dalle societa' e la misura comunque non
          superiore, per il primo anno,  al  50  per  cento  di  tale
          differenza,  e  per  gli anni successivi rispettivamente al
          40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza".
             - Il D.L. 4 marzo 1989, n. 77, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  6   marzo   1989,   n.   54,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 ( Gazzetta
          Ufficiale 5 maggio 1989, n. 103), reca disposizioni urgenti
          in materia di trasporti e di concessioni marittime.