Art. 3. Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico 1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle societa' del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle societa' del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio 1995. 2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 e' attuato in conformita' alle modalita' e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono nulli. 4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuita' nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 7. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonche' dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle societa' di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177), contenente disposizioni sul Ministero delle partecipazioni statali, e' il seguente: "Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva secondo la prassi dei mercati". - Il testo dell'art. 2 del sopra citato D.L. 31 maggio 1994, n. 332, e' il seguente: "Art. 2 (Poteri speciali). - 1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale: a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359- bis del codice civile; b) gradimento da rilasciarsi espressamente, quale condizione di validita', alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili; c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo; d) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco. 1- bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa' controllate, direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimenti dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi' i poteri previsti dal comma 1". - La legge 5 dicembre 1986, n. 856, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1986, n. 289, contiene norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato. - L'art. 3 del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1990, n. 246, recante disposizioni per l'armamento e le costruzioni navali, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383 ( Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1990, n. 295), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ma che alle date previste dal programma in esso stabilite siano entrati in esercizio con le modalita' in esso stabilite, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere alle societa' di navigazione Italia e Lloyd Triestino del gruppo Finmare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un contributo annuo di avviamento. 2. Il contributo, sostitutivo di quello previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 2 della lege 5 dicembre 1986, n. 856, sara' corrisposto per un periodo non superiore a cinque anni solari, a decorrere dalla data in cui i servizi previsti dal comma 1 saranno attivati con le modalita' stabilite, e non potra' superare l'importo annuo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 54 miliardi per l'anno 1993 e di lire 53 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per entrambe le societa' beneficiarie relativamente alla gestione per l'intero anno di tutti gli anzidetti servizi, ovvero un importo proporzionalmente ridotto qualora la gestione abbia durata inferiore all'anno o i servizi siano attivati soltanto in parte. Fermo restando l'anzidetto importo complessivo, il contributo sara' ripartito fra le due societa' in proporzione del disavanzo gestionale dei singoli servizi. La corresponsione del contributo avverra' a chiusura di ciascun esercizio finanziario, salva la facolta' del Ministro della marina mercantile di disporre, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, che la corresponsione avvenga nel corso dell'esercizio stesso, purche' sia prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. 3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 presuppone la verifica annuale dello stato di attuazione del vigente programma di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e per i servizi cui si riferisce non e' cumulabile con altri interventi aventi le stesse finalita'". - L'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1986, n. 289, e' il seguente: "Art. 11. - Le convenzioni previste dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1 gennaio 1988 e debbono indicare: a) l'elenco delle linee da svolgere; b) la frequenza di ogni singola linea; c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea; d) la sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio determinato con riferimento a parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito. 2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, nominata una commissione interministeriale composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere. 3. La sovvenzione di equilibrio determinata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita la commissione interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente. 4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della convenzione la sovvenzione annua determinata sulla base dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di comune esperienza; detta sovvenzione ha carattere di definitivita' e non puo' dar luogo a conguaglio. 5. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1 sara' corrisposta a decorrere dalla gestione dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione continua ad essere commisurata secondo i criteri e con le modalita' attualmente vigenti. 6. Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, autorizzato a concedere anticipazioni in conto della eroganda sovvenzione rapportate nella misura alla sovvenzione riconosciuta nell'anno precedente; tale anticipazione portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione. 7. Al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle societa' incaricate della gestione dei servizi, le convenzioni possono prevedere per i primi cinque anni di esercizio una sovvenzione aggiuntiva commisurata alla differenza tra il costo effettivo del servizio sostenuto dalle societa' e la misura comunque non superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale differenza, e per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza". - Il D.L. 4 marzo 1989, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1989, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 ( Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1989, n. 103), reca disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.