Art. 4.
Trasporti rapidi di massa
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione provvede al
coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3,  della
legge  22  dicembre  1986,  n.  910, e di quelli di cui alla legge 26
febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare  l'unitaria  definizione
dei trasporti rapidi di massa.
  2.  Al  fine  di  cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della
navigazione si avvale  di  una  commissione  di  alta  vigilanza.  La
commissione  e'  nominata  con  decreto  del Ministro dei trasporti e
della navigazione, che provvede altresi' a fissarne le modalita'  per
il funzionamento, ed e' composta dai seguenti membri:
    a)  un  magistrato  amministrativo  o un avvocato dello Stato con
funzioni di presidente;
    b) tre dirigenti generali del Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  -  Direzione  generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione;
    c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento per le aree urbane;
    d)  tre  esperti  in materia di trasporti dei quali uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro  designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da
quattro  componenti  nominati  dal  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione.
  4. La commissione deve ultimare  l'esame  dei  progetti  presentati
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto utilizzando la
metodologia gia' predisposta dal soppresso Comitato interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro  quattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. La
commissione sostituisce quella costituita con  decreto  del  Ministro
dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori  di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, e la  commissione  di  cui  all'articolo  6  della  legge  26
febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse.
  5.  I  compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione
non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.
          Riferimenti normativi:
             - L'art. 2, comma 3, della legge 22  dicembre  1986,  n.
          910,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  30  dicembre  1986,  n.  301,  contenente  norme
          sull'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale
          dello Stato, e' il seguente: "La dotazione del fondo di cui
          all'art.  11 della legge 10 aprile 1981, n.  151, integrata
          per il quinquennio 1987-1991  con  l'ulteriore  complessiva
          assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dei trasporti, per essere destinata  specificatamente  alla
          concessione  di  contributi  in  misura pari agli oneri per
          capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui
          garantiti   dallo  Stato  che  le  ferrovie  in  regime  di
          concessione  ed  in  gestione   commissariale   governativa
          possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo
          di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei
          tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari.
          I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende
          con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  intesa  la  commissione  consultiva
          interregionale  di  cui  all'art.  13 della legge 16 maggio
          1970, n. 281, sulla base di singoli  progetti  accompagnati
          da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi
          piani  finanziari.  Al  fondo affluiscono le disponibilita'
          per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato  di
          previsione  del  Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e
          relative proiezioni per gli  anni  successivi,  nonche'  la
          somma  di  lire  65  miliardi per l'anno 1987 e di lire 120
          miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli  anni
          successivi    si    provvede   ai   sensi   dell'art.   19,
          quattordicesimo comma, della legge  22  dicembre  1984,  n.
          887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati".
             -  L'art.  3,  comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.
          910, prevede che: "Il fondo di cui all'art. 6  della  legge
          10  ottobre  1975,  n.  517,  concernente la disciplina del
          commercio, e' ulteriormente integrato di lire  30  miliardi
          per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996".
             -  L'art.  6  della  legge  26  febbraio  1992,  n.  211
          (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido  di
          massa), e' il seguente:
             "Art.  6.  -  1.  Ferme restando le competenze di cui al
          testo unico delle disposizioni di  legge  per  le  ferrovie
          concesse  all'industria  privata,  le  tramvie  a  trazione
          meccanica e le automobili, approvato con  regio  decreto  9
          maggio  1912,  n. 1447, e successive modificazioni, ai fini
          dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge
          e per l'esercizio delle  competenze  di  alta  sorveglianza
          sulla  esecuzione  di lavori, e' costituita una commissione
          di vigilanza, composta da cinque membri, nominata, d'intesa
          tra loro, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro  per  i
          problemi  delle  aree  urbane,  integrata  con  un  esperto
          designato dal comune interessato al progetto.  Fanno  parte
          della  commissione:  un  consigliere di Stato o un avvocato
          dello Stato, con funzioni  di  presidente,  due  membri  in
          rappresentanza  del  Ministro  per  i  problemi  delle aree
          urbane.   Per    tutte    le    attivita'    di    supporto
          tecnico-amministrativo,  il  Ministro  dei  trasporti ed il
          Ministro  per  i  problemi  delle   aree   urbane   possono
          avvalersi,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,
          dell'apporto   collaborativo    di    una    organizzazione
          tecnico-professionale  che  abbia  maturato nello specifico
          settore significative esperienze di supporto di  assistenza
          a  pubbliche  amministrazioni.  Per  le finalita' di cui al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  5
          miliardi  per  l'anno  1994,  intendosi corrispondentemente
          ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11".