Art. 5. Trasporti pubblici locali 1. E' autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 450 miliardi per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalita' di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonche' a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992. Una quota di tale disponibilita', pari a complessive lire 100 miliardi, e' destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacita' motorie. 2. E' autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni gia' effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498. 3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus. Riferimenti normativi: - La legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1981, n. 113, e' la legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore. - L'art. 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1978, n. 17, riguardante finanziamenti statali per le ferrovie e tramvie in concessione, e' il seguente: "Art. 10 (Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile). - 1. A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato "Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile" al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione. Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma. L'utilizzazione del fondo comune e' stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13. Il materiale rotabile di proprieta' sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprieta' statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprieta' dello Stato e, conseguentemente, e' riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima e' rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno da concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente del Consiglio di Stato. La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella gia' riconosciuta dall'art. 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Analoga quota, la cui valutazione da stabilire ai sensi del comma precedente, riconosciuta per il materiale rotabile di proprieta' sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprieta' dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministero dei trasporti".