Art. 5.
Trasporti pubblici locali
  1.  E'  autorizzata,  a  carico  del  capitolo  7296 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dei trasporti e della navigazione per
l'anno 1994, la  spesa  complessiva  di  lire  450  miliardi  per  la
concessione  di  contributi,  fino  al 95 per cento della spesa, alle
regioni a statuto ordinario,  da  destinare  alle  finalita'  di  cui
all'articolo  11,  quarto  comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151,
sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto
del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario  di  provvedere
all'acquisto  di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto
o di mezzi di trasporto di persone, terrestri,  lagunari  e  lacuali,
nonche'  a  fune  e  a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus
destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni,
nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati  con  il  decreto  del
Ministro   dell'ambiente  in  data  23  marzo  1992,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  77  del  1  aprile
1992.  Una  quota di tale disponibilita', pari a complessive lire 100
miliardi, e'  destinata  all'acquisto  dei  mezzi  di  trasporto  per
persone con ridotte capacita' motorie.
  2.  E'  autorizzata,  a  carico  del  capitolo  7296 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per  le
finalita'  e  con  le  modalita'  di  cui  al comma 1, fatte salve le
eccedenze risultanti dalle erogazioni gia' effettuate in applicazione
dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.
  3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione
delle provvidenze previste dall'articolo  10  della  legge  8  giugno
1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.
          Riferimenti normativi:
             -  La  legge  10  aprile  1981, n. 151, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1981,  n.  113,  e'  la  legge
          quadro   per   l'ordinamento,  la  ristrutturazione  ed  il
          potenziamento dei trasporti pubblici locali.
             Istituzione del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei
          disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.
             -   L'art.  10  della  legge  8  giugno  1978,  n.  297,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1978, n.  17,
          riguardante finanziamenti statali per le ferrovie e tramvie
          in concessione, e' il seguente:
             "Art.  10  (Fondo comune per il rinnovo degli impianti e
          materiale rotabile). - 1. A  decorrere  dal  1978,  per  il
          rinnovo  o  per  l'integrazione  degli impianti fissi e del
          materiale rotabile delle ferrovie in regime di  concessione
          ed  in  gestione  governativa  e' istituito, nello stato di
          previsione della spesa  del  Ministero  dei  trasporti,  un
          capitolo  denominato  "Fondo  comune  per  rinnovo impianti
          fissi  e  materiale  rotabile"  al  fine  di  coordinare  e
          razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione.
             Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di
          eventuali  recuperi,  sono  finanziate, in via prioritaria,
          con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda  stessa
          sino  alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante
          parte, con il fondo comune di cui al primo comma.
             L'utilizzazione  del  fondo  comune  e'  stabilita   dal
          Ministero  dei  trasporti, di concerto con il Ministero del
          tesoro, sentito il comitato  tecnico  interministeriale  di
          cui all'art. 13.
             Il materiale rotabile di proprieta' sociale, rinnovato o
          sostituito  mediante  l'utilizzo  dei  fondi  di rinnovo di
          proprieta' statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune,
          passa  integralmente   in   proprieta'   dello   Stato   e,
          conseguentemente,  e'  riconosciuta  al  concessionario una
          quota di ammortamento secca del valore  di  tale  materiale
          determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In
          caso di dissenso, la stima e' rimessa a giudizio di arbitri
          nominati   uno   dal   Ministero   dei  trasporti,  uno  da
          concessionario  ed  il  terzo  dalle  parti  stesse  o  dal
          presidente del Consiglio di Stato.
             La  predetta  quota  di  ammortamento deve intendersi in
          aggiunta a quella gia' riconosciuta dall'art.  2  per  soli
          interessi,  ai  sensi  delle  lettere  d) ed e) dell'art. 6
          della legge 2 agosto 1952, n.  1221.
             Analoga quota, la cui valutazione da stabilire ai  sensi
          del   comma   precedente,  riconosciuta  per  il  materiale
          rotabile di proprieta' sociale che, pur non  interessato  a
          lavori  di  rinnovamento,  sia  ceduto  in proprieta' dello
          Stato con delibera del competente organo sociale  approvata
          con decreto del Ministero dei trasporti".