Art. 6.
                              Interporti
  1.  In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti
di cui all'articolo 2  della  legge  4  agosto  1990,  n.  240,  come
modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione
definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  tempi e le
modalita' per la presentazione  delle  domande  per  l'ammissione  ai
contributi  di  cui  alla  citata  legge  n.  240  del  1990. Ai fini
dell'ammissione ai  contributi  gli  interporti,  salvo  quelli  gia'
previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della
medesima  legge  n.  240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti
requisiti:
    a) dovranno dar vita ad una rete  che  riequilibri  la  dotazione
interportuale  nazionale  in un contesto di rete logistica che faccia
riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;
    b) dovranno essere previsti nei rispettivi  piani  regionali  dei
trasporti;
    c)  dovranno  svolgere  le  funzioni  e  i  servizi  di  cui alla
deliberazione CIPET del 7  aprile  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
    d)  dovranno  insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli
strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le  aree  tutelate
dalla  convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle
zone umide di importanza internazionale, nonche' le  aree  sottoposte
ai  vincoli  di  cui  alle  leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresi'  escluse  le
aree  individuate  come  meritevoli  di  tutela  dai piani paesistici
attuati in esecuzione del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
    e)  dovranno  insistere  su  aree  per  le  quali sia prevista la
presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e  in  cui  si
sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.
  2.  Per  l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 4 e 6 della legge  4  agosto  1990,  n.  240,  come
sostituiti dai commi 5 e 7.
  3.  All'articolo  2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le
parole da: "gli interporti di primo e di secondo livello"  fino  alla
fine  del  comma,  sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di
rilevanza nazionale per la  cui  definizione  si  fa  riferimento  al
suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti".
  4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' abrogato.
  5.  L'articolo  4  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo  6  e'
disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei
trasporti  e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e dell'ambiente. I soggetti  interessati  all'ammissione  ai
contributi dovranno, all'atto della domanda:
    a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del
7  aprile  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14
maggio 1993;
    b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti  di
societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;
    c)   presentare   un   piano  finanziario  per  la  realizzazione
dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente  legge  ,
preveda   il   maggior   apporto  possibile  di  altre  risorse  rese
disponibili  da  soggetti  pubblici  o   privati   interessati   alla
realizzazione dell'infrastruttura;
    d)  prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per
investimenti complessiva per la quale il  contributo  previsto  dalla
presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
    e)  dichiarare  il  proprio  impegno  a presentare alle autorita'
competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta  di  automezzi  che
trasportano  sostanze  pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area
interportuale ai fini degli  adempimenti  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del
Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  126  del  31  maggio  1991,  nonche'  dai   successivi
provvedimenti in materia.
   2.  Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare,
dal preventivo di spesa , dal piano finanziario  dell'infrastruttura,
nonche'  (( dallo studio )) di impatto ambientale, effettuata secondo
le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno 1985, e da uno studio  specifico  sugli  effetti  indotti  dai
flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
  6.  L'articolo  5  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere
previsti:
    a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
    b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica  della
progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari
di  adduzione  alla  infrastruttura  primaria, e della esecuzione dei
lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
    c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo  quanto
disposto dall'articolo 6;
    d)  l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli
oneri di costruzione;
    e)   l'assunzione,   da   parte   dei    soggetti    interessati,
dell'esercizio;
    f)  i  criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei
servizi resi dagli interporti, secondo  i  principi  di  economicita'
della gestione.
   2. Alla convenzione (( devono essere allegati la valutazione ))
(( di impatto ambientale, effettuate secondo le modalita' previste ))
(( dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e   ))
(( uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di        ))
(( traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".       ))
(( 7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: ))
(( "concessionari di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle     ))
(( seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4".                     ))
  8.  All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "I
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 4".
  9.  L'articolo  8  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 8. - 1. Ai  fini  della  localizzazione  della  realizzazione
delle  opere  finalizzate  alla  costruzione  e  alla  gestione degli
interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia  provveduto,
attraverso  il  proprio piano regolatore generale e con variante allo
stesso,  l'amministrazione  comunale  competente,  si  applicano   le
disposizioni  dell'articolo  81  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o,  in  alternativa,  secondo  gli
indirizzi   del  piano  generale  dei  trasporti,  le  norme  di  cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142".
  10. All'articolo 10  della  legge  4  agosto  1990,  n.  240,  sono
soppresse le parole: "o concessionarie".
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  2 della legge 4 agosto
          1990, n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
          1990,  n.  192,  recante  interventi  dello  Stato  per  la
          realizzazione  di interporti finalizzati al trasporto merci
          in favore dell'intermodalita', come  modificato  dal  terzo
          comma   dell'art.  6  della  legge  qui  pubblicata  e'  il
          seguente:
             "Art. 2. - 1. Il comitato dei Ministri di cui all'art. 2
          della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta
          elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti  e  dei
          lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema
          di  piano  quinquennale  degli  interporti. Nello schema di
          piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti,
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  10  aprile  1986  e  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 36 alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  n.  111  del  15  maggio  1986, sono indicati gli
          interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si
          fa riferimento al suddetto piano generale dei  trasporti  e
          ai successivi aggiornamenti".
             -  L'art. 9 della citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e'
          il seguente:
             "Art. 9. - 1. I soggetti  gestori  degli  interporti  di
          primo   livello  di  Bologna,  Padova,  Verona,  Orbassano,
          Rivalta Scrivia,  Segrate-Lacchiarella  e  Marcianise-Nola,
          gia' individuati dal piano generale dei trasporti approvato
          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10
          aprile 1986, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  36
          alla  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 111
          del  15  maggio  1986,   nonche'   di   Parma-Fontevivo   e
          Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano
          generale  dei  trasporti,  approvato  l'8  marzo  1990  dal
          comitato dei Ministri di cui  all'art.  2  della  legge  15
          giugno  1984,  n.  245,  hanno  titolo  a beneficiare delle
          provvidenze di cui alla presente  legge;  ad  essi  non  si
          applica  il  regime  di  concessione  di  cui  all'art.  3.
          L'ammissione alle provvidenze e' disposta,  previa  stipula
          di  convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di
          concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
             -  La  deliberazione  CIPE  7  aprile  1993  (  Gazzetta
          Ufficiale 14 maggio 1993, n. 111)  ha  approvato  il  piano
          quinquennale degli interporti.
             -  La  legge  1  giugno  1939, n. 1083, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1979, n. 184, reca disposizioni
          per la tutela delle cose di interesse storico e artistico.
             - La legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale   14   ottobre   1939,  n.  241,  reca
          disposizioni per la protezione delle bellezze naturali.
             - Il D.L. 27  giugno  1985,  n.  312,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  giugno 1985, n. 152, convertito in
          legge, con modificazioni, con  l'art.  1,  legge  8  agosto
          1985,  n.  431 ( (( Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985) reca
          disposizioni  urgenti  per  la   tutela   delle   zone   di
          particolare interesse ambientale.
             - L'art. 4 della legge n. 240/1990, stabiliva che:
             "Art.  4.  -  1.  I  soggetti interessati entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  piano  di  cui
          all'art. 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda
          di  affidamento  in  concessione,  corredata  dal  progetto
          preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura per
          la  quale  si  richiede  la  concessione,   nonche'   dalla
          valutazione di impatto ambientale.
             2.  Il  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il
          Ministro  dei   lavori   pubblici,   delibera   in   ordine
          all'affidamento  in concessione entro sessanta giorni dalla
          data di presentazione della domanda.
             3.  Ai  fini  dell'affidamento  in   concessione,   sono
          valutate  preferenzialmente le domande presentate dall'Ente
          Ferrovie dello Stato e  dalle  societa'  concessionarie  di
          infrastrutture   pubbliche   di   trasporto  nonche'  dalle
          societa' e consorzi  ai  quali  partecipano  i  sopracitati
          organismi o enti pubblici".
             -  Il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 240/1990,
          e' il seguente:
             "Art. 6.  -  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4  sono
          autorizzati  a  contrarre  mutui  con  istituti  di credito
          speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un
          volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in
          ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989,  di  lire  250
          miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1991  e di lire 150 miliardi per l'anno 1992 e
          1993. Le quote di  mutuo  non  contratte  in  ciascun  anno
          possono esserlo negli anni successivi.
             2.  A  favore  dei  concessionari  di cui all'art. 3, il
          Ministro dei trasporti  puo'  concedere  un  contributo  in
          misura  pari  al  5  per cento, per ogni semestre, e per la
          durata di quindici anni, della spesa  per  investimenti  di
          cui al comma 1 del presente articolo.
             3.   Il  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  elaborata
          congiuntamente dai Ministri  dei  trasporti  e  dei  lavori
          pubblici,  determina,  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la
          concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente
          articolo.
             4.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo sono
          autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico  dello
          Stato,  con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per
          il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990,  10  miliardi  di
          lire  per  il  1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli
          anni 1992 e 1993".
             - L'art. 3 della legge n. 240/1990 stabiliva che:
             "Art. 3. -  1.  La  realizzazione  e  l'esercizio  delle
          infrastrutture,  previste dal piano di cui all'art. 2, sono
          affidate in concessione ad enti pubblici e a  societa'  per
          azioni, anche riuniti in consorzi.
             2.  Una quota non inferiore al 20 per cento delle azioni
          in cui e' ripartito il capitale sociale delle  societa'  di
          nuova  costituzione, che intendano concorrere singolarmente
          o nell'ambito di consorzi all'affidamento in concessione di
          cui  al  comma  1,  deve   essere   offerta   in   pubblica
          sottoscrizione  sul  mercato dei capitali. Una quota del 30
          per cento delle azioni in  cui  e'  ripartito  il  capitale
          sociale   e'   comunque  riservata  ad  enti  pubblici,  ad
          amministrazioni ed aziende autonome pubbliche,  a  societa'
          per  azioni  a  prevalente  capitale  pubblico.  Tali quote
          possono essere ridotte rispettivamente al 10 e  al  15  per
          cento    ove,    entro   sei   mesi   dall'apertura   delle
          sottoscrizioni,  il  capitale   sociale   non   sia   stato
          interamente sottoscritto.
             3.  Il  capitale sociale o la somma messa a disposizione
          per la realizzazione della costruenda opera,  nel  caso  di
          societa'  gia'  concessionarie di infrastrutture pubbliche,
          non puo'  essere  inferiore  al  30  per  cento  del  costo
          presunto delle infrastrutture concesse.
             4. Il collegio dei sindaci delle societa' concessionarie
          di  nuova  costituzione  deve  essere  composto  da  cinque
          membri,  di  cui  quattro  nominati   rispettivamente   dai
          Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile
          e  dei  lavori  pubblici  e uno nominato dall'assemblea dei
          soci ai sensi del codice civile.  Presidente  del  collegio
          dei sindaci e' il membro designato dal Ministro del tesoro.
             5.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, le  societa'  gia'  esistenti  che  abbiano
          ottenuto,   singolarmente   o   nell'ambito   di  consorzi,
          l'affidamento  delle  concessioni  di  cui  al   comma   1,
          adotteranno   le   modificazioni   statutarie  e  le  altre
          deliberazioni  ed  atti   necessari   in   relazione   alle
          disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4".
             -  Il  D.P.R.  17  maggio 1988, n. 175, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1988, n. 127, contiene norme di
          attuazione della  direttiva  CEE  n.  82/501,  relativa  ai
          rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con determinate
          attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile l987,
          n. 183.
             - Il D.M. 20  maggio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  )) n. 126 del 31 maggio 1991, reca modificazioni
          ed integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica
          17  maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttive CEE
          88/610  che  modifica la direttiva CEE 82/501 sui rischi di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
          industriali.
             -  La  direttiva  85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno
          1995, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  20  luglio
          1985,  n.  170-  bis, concernente la valutazione di impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
             - L'art. 5 della legge n. 240/1990 stabiliva che:
             "Art. 5. - 1. La concessione di cui al comma 1 dell'art.
          3 e' rilasciata dal Ministro dei trasporti di concerto  con
          il Ministro dei lavori pubblici.
             2.  La  concessione  non  puo'  avere durata inferiore a
          trenta anni.
             3.  All'atto  di  concessione  e'  annessa   convenzione
          stipulata  con  i concessionari, nella quale debbono essere
          previsti:
               a) il  programma  di  costruzione  dell'infrastruttura
          concessa;
               b)  la  procedura  per  l'accertamento della validita'
          tecnica della  progettazione  esecutiva,  ivi  comprese  le
          infrastrutture     complementari    di    adduzione    alla
          infrastruttura primaria, e della esecuzione dei  lavori  in
          corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
               c)  i  contributi spettanti al concessionario, secondo
          quanto disposto dall'art. 6;
               d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti
          gli oneri di costruzione;
               e)   l'assunzione   da   parte   del   concessionario,
          dell'esercizio per tutta la durata della concessione;
               f)  la devoluzione degli introiti di gestione a favore
          del concessionario;
               g) i criteri per la determinazione delle  tariffe  per
          la  prestazione  dei  servizi resi dagli interporti secondo
          principi di economicita' della gestione.
             4. Alla convenzione devono essere allegati  il  progetto
          preliminare,  il  piano  finanziario  della  infrastruttura
          concessa, nonche' la valutazione di impatto ambientale".
             - Il testo vigente dell'art.  7  della  citata  legge  4
          agosto 1990, n. 240, e' il seguente:
             "Art.  7.  -  1 I soggetti di cui all'art. 4, al fine di
          reperire   l'occorrente   provvista    finanziaria,    sono
          autorizzati   ad   emettere  obbligazioni  ai  sensi  degli
          articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonche'  azioni
          ordinarie  e  di  godimento  ai sensi degli articoli 2346 e
          seguenti del codice civile.  Tali  soggetti  sono  altresi'
          autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta
          idonea,  compresa  l'emissione  di  titoli  atipici, previa
          autorizzazione della Commissione nazionale per le  societa'
          e la borsa".
             -  L'art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, stabiliva
          che:
             "Art.  8.  -  1.  Ai  fini  della localizzazione e della
          realizzazione delle opere finalizzate  alla  costruzione  e
          alla  gestione degli interporti di cui alla presente legge,
          si applicano le disposizioni dell'art. 81 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo
          restando che le eventuali intese con le regioni interessate
          sono curate dal Ministro dei trasporti, di concerto con  il
          Ministro  dei  lavori  pubblici,  secondo gli indirizzi del
          piano generale dei trasporti".
             -  L'art.  81  del  D.P.R.  24  luglio  1977,  n.   616,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, contiene attuazione della
          delega di cui all'art. 1 della legge  22  luglio  1975,  n.
          382.
             -   L'art.  27  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,
          pubblicata nel  suppl.  ord.  alla  Gazzetta  Ufficiale  12
          giugno 1990, n. 135, contiene disposizioni sull'ordinamento
          delle autonomie locali.
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 10 della legge 4 agosto
          1990, n. 240, e' il seguente:
             "Art. 10. - 1. Il Ministro dei  trasporti,  di  concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  d'intesa  con le
          regioni  e  con  le  societa'  convenzionate  di  cui  alla
          presente  legge,  istituisce  osservatori  regionali  della
          movimentazione delle merci".