Art. 6. Interporti 1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalita' per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli gia' previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi; b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti; c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993; d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonche' le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresi' escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori. 2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7. 3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti". 4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' abrogato. 5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda: a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993; b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi; c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge , preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura; d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo; e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia. 2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa , dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonche' (( dallo studio )) di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto". 6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti: a) il programma di costruzione dell'infrastruttura; b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi; c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6; d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione; e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio; f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione. 2. Alla convenzione (( devono essere allegati la valutazione )) (( di impatto ambientale, effettuate secondo le modalita' previste )) (( dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e )) (( uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di )) (( traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto". )) (( 7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: )) (( "concessionari di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4". )) 8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 4". 9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142". 10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole: "o concessionarie". Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore dell'intermodalita', come modificato dal terzo comma dell'art. 6 della legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti". - L'art. 9 della citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e' il seguente: "Art. 9. - 1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate-Lacchiarella e Marcianise-Nola, gia' individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonche' di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'art. 3. L'ammissione alle provvidenze e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici". - La deliberazione CIPE 7 aprile 1993 ( Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1993, n. 111) ha approvato il piano quinquennale degli interporti. - La legge 1 giugno 1939, n. 1083, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1979, n. 184, reca disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico e artistico. - La legge 29 giugno 1939, n. 1497, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1939, n. 241, reca disposizioni per la protezione delle bellezze naturali. - Il D.L. 27 giugno 1985, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1985, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, legge 8 agosto 1985, n. 431 ( (( Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985) reca disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. - L'art. 4 della legge n. 240/1990, stabiliva che: "Art. 4. - 1. I soggetti interessati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'art. 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura per la quale si richiede la concessione, nonche' dalla valutazione di impatto ambientale. 2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delibera in ordine all'affidamento in concessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 3. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutate preferenzialmente le domande presentate dall'Ente Ferrovie dello Stato e dalle societa' concessionarie di infrastrutture pubbliche di trasporto nonche' dalle societa' e consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti pubblici". - Il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 240/1990, e' il seguente: "Art. 6. - 1. I soggetti di cui all'art. 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e di lire 150 miliardi per l'anno 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi. 2. A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993". - L'art. 3 della legge n. 240/1990 stabiliva che: "Art. 3. - 1. La realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture, previste dal piano di cui all'art. 2, sono affidate in concessione ad enti pubblici e a societa' per azioni, anche riuniti in consorzi. 2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle azioni in cui e' ripartito il capitale sociale delle societa' di nuova costituzione, che intendano concorrere singolarmente o nell'ambito di consorzi all'affidamento in concessione di cui al comma 1, deve essere offerta in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 30 per cento delle azioni in cui e' ripartito il capitale sociale e' comunque riservata ad enti pubblici, ad amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, a societa' per azioni a prevalente capitale pubblico. Tali quote possono essere ridotte rispettivamente al 10 e al 15 per cento ove, entro sei mesi dall'apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato interamente sottoscritto. 3. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di societa' gia' concessionarie di infrastrutture pubbliche, non puo' essere inferiore al 30 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse. 4. Il collegio dei sindaci delle societa' concessionarie di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui quattro nominati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici e uno nominato dall'assemblea dei soci ai sensi del codice civile. Presidente del collegio dei sindaci e' il membro designato dal Ministro del tesoro. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' gia' esistenti che abbiano ottenuto, singolarmente o nell'ambito di consorzi, l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, adotteranno le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni ed atti necessari in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4". - Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1988, n. 127, contiene norme di attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile l987, n. 183. - Il D.M. 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale )) n. 126 del 31 maggio 1991, reca modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttive CEE 88/610 che modifica la direttiva CEE 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali. - La direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1985, n. 170- bis, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. - L'art. 5 della legge n. 240/1990 stabiliva che: "Art. 5. - 1. La concessione di cui al comma 1 dell'art. 3 e' rilasciata dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 2. La concessione non puo' avere durata inferiore a trenta anni. 3. All'atto di concessione e' annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti: a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa; b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi; c) i contributi spettanti al concessionario, secondo quanto disposto dall'art. 6; d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione; e) l'assunzione da parte del concessionario, dell'esercizio per tutta la durata della concessione; f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario; g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicita' della gestione. 4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonche' la valutazione di impatto ambientale". - Il testo vigente dell'art. 7 della citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e' il seguente: "Art. 7. - 1 I soggetti di cui all'art. 4, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonche' azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Tali soggetti sono altresi' autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa". - L'art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, stabiliva che: "Art. 8. - 1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti". - L'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, contiene attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. - L'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, contiene disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali. - Il testo vigente dell'art. 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni e con le societa' convenzionate di cui alla presente legge, istituisce osservatori regionali della movimentazione delle merci".