Art. 7.
Visite   mediche   periodiche   di   accertamento  della  persistenza
dell'idoneita' psico-fisica per i titolari di licenze ed
attestati aeronautici.
(( 1. A decorrere dal 1 agosto 1994 e fino alla data di effettiva ))
(( operativita' presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno  ))
(( un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1            ))
(( dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del      ))
(( Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,                   ))
  (( n. 566, )) le visite mediche di seconda e terza classe intese ad
accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica per  i  titolari
di  licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre
che  presso  uno  degli  istituti  medico   legali   dell'Aeronautica
militare,  presso  uno degli uffici di sanita' marittima ed aerea del
Ministero della sanita', servizio assistenza sanitaria  al  personale
navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare
o  un  medico  specializzato  in  medicina  aeronautica,  spaziale  o
sportiva  anche   se   sprovvisti   della   prevista   autorizzazione
ministeriale.   In   ogni   caso  le  visite  dovranno  svolgersi  in
conformita' ai  requisiti  psico-fisici  fissati  dall'Organizzazione
dell'Aviazione  civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i
sanitari  che   hanno   proceduto   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica  rilasciano  all'interessato  un  certificato attestante
l'idoneita', ovvero la non idoneita', in  duplice  copia,  una  delle
quali  e'  trasmessa  dall'interessato,  con lettera raccomandata, al
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
dell'aviazione   civile,   entro   sette   giorni  dal  rilascio.  Il
certificato e' documento valido ai fini del rinnovo delle  licenze  e
degli  attestati.  ((  La  data di effettiva operativita' presso ogni
circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato
ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento  approvato  con
decreto  del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e'
comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del  Ministero  dei
trasporti e della navigazione, nella )) Gazzetta Ufficiale.
          Riferimenti normativi:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  27, comma 1, del
          D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, pubblicato nel suppl. ord.
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  20  gennaio   1989,
          contenente  norme  per  l'approvazione  del  regolamento in
          materia di licenze, attestati e abilitazioni  aeronautiche,
          ai  sensi  dell'art. 731 del codice della navigazione, come
          modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n.  213:
          "Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed
          attestati  aeronautici  devono  sottoporsi  a visita medica
          tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica,  o  la
          persistenza  di  tale  idoneita'.  La  visita e' effettuata
          presso uno degli Uffici di sanita' marittima ed  aerea  del
          Ministero  della sanita' - Servizio assistenza sanitaria al
          personale  navigante,  oppure  presso  uno  degli  istituti
          medico  legali  dell'Aeronautica  militare  o  presso altri
          qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della
          sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito
          il Ministro della difesa".