Art. 7. Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneita' psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici. (( 1. A decorrere dal 1 agosto 1994 e fino alla data di effettiva )) (( operativita' presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno )) (( un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 )) (( dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del )) (( Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, )) (( n. 566, )) le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita', servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformita' ai requisiti psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneita', ovvero la non idoneita', in duplice copia, una delle quali e' trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato e' documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati. (( La data di effettiva operativita' presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e' comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella )) Gazzetta Ufficiale. Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1989, contenente norme per l'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213: "Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica, o la persistenza di tale idoneita'. La visita e' effettuata presso uno degli Uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, oppure presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della difesa".