Art. 8. (( Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti )) (( reti ferroviarie o di impianti aeroportuali )) 1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e' prorogato fino al 31 dicembre 1995. Riferimenti normativi: - Il 31 dicembre 1992 era il termine previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1990, n. 296, contenente disposizioni generali in materia di conferenza di servizi per la valutazione di progetti per le Ferrovie dello Stato.