Art. 8.
(( Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti      ))
(( reti ferroviarie o di impianti aeroportuali                     ))
  1.  Il  termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990,
n. 385, e' prorogato fino al 31 dicembre 1995.
          Riferimenti normativi:
             - Il 31 dicembre 1992 era il termine previsto  dall'art.
          7  della  legge  15 dicembre 1990, n. 385, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 20 dicembre  1990,  n.  296,  contenente
          disposizioni  generali  in materia di conferenza di servizi
          per la valutazione di progetti per le Ferrovie dello Stato.