(all. 1 - art. 1)
                               CAPO I
                   IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
                               Art. 1.
                               Oggetto
   1.   L'Universita'   di   Pisa   informa   la   propria  attivita'
amministrativa  a  criteri  di   economicita',   di   efficacia,   di
pubblicita'  e  di  trasparenza,  uniformandosi  ai  principi ed alle
disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in  materia  ed  in
particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
   2.  L'Universita' di Pisa assicura il diritto di accesso agli atti
e documenti amministrativi secondo le modalita'  ed  entro  i  limiti
stabiliti  dalla  legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento.
   3.  Il  presente  regolamento  stabilisce,  per  ciascun  tipo  di
procedimento di competenza dell'Universita' di Pisa, il termine entro
il  quale  esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale,  il
responsabile  del  singolo  procedimento  nonche'  dell'adozione  del
provvedimento finale,  le  modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
accesso  ai  documenti  amministrativi  e le categorie dei documenti,
formati o comunque rientranti nella  disponibilita'  dell'Universita'
di Pisa, sottratti al diritto di accesso.
   4.  Per  "unita'  organizzativa"  si intende, ai fini del presente
regolamento, la struttura  dell'amministrazione  dell'Universita'  di
Pisa  ovvero  la  struttura  didattica,  scientifica  e  di  servizio
competente  allo  svolgimento  del  procedimento  o  alla  formazione
definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente.
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
   1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai  procedimenti
amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte,  che
siano di competenza della Universita' di Pisa.
   2.  I  procedimenti  di cui al comma 1 devono concludersi mediante
l'adozione di  un  provvedimento  espresso  e  motivato  nel  termine
stabilito  per  ciascun  tipo di procedimento nelle tabelle contenute
nell'allegato n. 1, che costituiscono parte integrante  del  presente
regolamento.
   3.  I  procedimenti  eventualmente  non  elencati, con il relativo
termine finale, nelle tabelle allegate al  presente  decreto,  devono
concludersi  nel  termine  previsto  da  altre  fonti  legislative  o
regolamentari o, in mancanza, nel termine di  trenta  giorni  di  cui
all'art. 2 della legge 241/1990.
                               Art. 3
                       Decorrenza del termine
   1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in
cui l'unita' organizzativa competente abbia  notizia  del  fatto  dal
quale  sorge  l'obbligo di provvedere. Nei casi in cui il termine per
l'adozione  del  provvedimento  sia  previsto   a   data   fissa   da
disposizione di legge o di regolamento, il relativo procedimento deve
essere   iniziato  entro  la  data  stabilita  dal  responsabile  del
procedimento stesso e comunque  almeno  trenta  giorni  prima,  fatta
salva  la  diversa prescrizione eventualmente contenuta nella legge o
nel regolamento.
   2. Qualora l'atto di iniziativa promani da  altra  amministrazione
il   termine   decorre   dalla   data   di   ricevimento,   da  parte
dell'Universita' di Pisa, della richiesta.
   3. Per i procedimenti a iniziativa di  parte  privata  il  termine
decorre dalla data di ricevimento della domanda.
   4.  Ove  la  richiesta  o  la  domanda  sia  ritenuta irregolare o
incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione  al
richiedente  tempestivamente  e  comunque  entro  30  giorni mediante
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero  mediante  altro  mezzo
idoneo   ad   accertarne  la  ricezione,  indicando  le  cause  della
irregolarita' o della incompletezza (allegato n. 2). In  questi  casi
il  termine  ricomincia a decorrere dal ricevimento della richiesta o
domanda regolarizzata o completata.
   5. All'atto della  presentazione  della  richiesta  o  domanda  e'
rilasciata  al richiedente una ricevuta contenente, ove possibile, le
indicazioni di cui all'art. 8 della legge 241/1990 (allegato  n.  3).
Tali  indicazioni  sono comunque fornite all'atto della comunicazione
dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della  citata  legge  e
all'art.  4  del  presente  regolamento.  Per  le richieste o domande
inviate a mezzo  del  servizio  postale,  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
                               Art. 4.
            Pubblicita' del procedimento e partecipazione
   1.  Il  responsabile del procedimento da' comunicazione dell'avvio
del procedimento stesso  ai  soggetti  nei  confronti  dei  quali  il
provvedimento  finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la
cui  partecipazione  al  procedimento  sia  prevista   da   legge   o
regolamento,   nonche'   ai   soggetti,   individuati   o  facilmente
individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e,
a richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
   2. L'informazione ai soggetti di cui al comma 1 e'  data  mediante
comunicazione  personale  contenente, ove gia' non rese note ai sensi
dell'art. 3, comma 5, le indicazioni previste dall'art. 8 della legge
241/1990 (allegato n. 4).
   3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari  o  per
l'indeterminatezza  degli  stessi, la comunicazione personale non sia
possibile o risulti  particolarmente  gravosa,  il  responsabile  del
procedimento  informa  immediatamente  il  Direttore  amministrativo,
affinche' provveda a rendere note le indicazioni di cui  al  comma  2
mediante  avvisi  pubblici  o circolari indirizzate a tutte le unita'
organizzative  dell'Ateneo,  con  l'esposizione  delle  ragioni   che
giustificano la deroga.
   4.  E'  data facolta' ai destinatari della comunicazione di cui al
comma 2 intervenire nel procedimento amministrativo con  i  poteri  e
per gli effetti di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 241/1990.
   5.  Ai  sensi dell'art. 12, comma 5, D.Lgs.3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni, per le comunicazioni previste dal  presente
regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa
a carico del destinatario.
   6.  Copia  della  comunicazione  di  cui  al comma 2 e' inviata al
Direttore amministrativo.
                               Art. 5.
                    Conclusione del procedimento
   1.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento si riferisce
alla data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso  di
provvedimento   recettizio,   alla   data   di   effettuazione  della
comunicazione del provvedimento stesso.
   2. Ove non sia diversamente disposto, in caso di  procedimento  di
modifica  di  un  provvedimento  gia'  emanato  si  applica lo stesso
termine finale fissato per il procedimento di prima istanza.
   3. Quando la legge stabilisca che la domanda  dell'interessato  si
intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
per   la  formazione  del  silenzio-rigetto  o  del  silenzio-assenso
costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione puo'
adottare la propria determinazione espressa.
   4.  L'unita'  organizzativa  competente  non  puo'  aggravare   il
procedimento  se  non  per  straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo  svolgimento  dell'istruttoria.  In  ogni  caso,   qualora   il
responsabile  del  procedimento  ritenga  non  potersi  concludere il
procedimento medesimo nel termine previsto, prima della scadenza  del
termine  stesso deve informare il direttore amministrativo ai fini di
cui all'art. 9, comma  4,  illustrando  gli  eccezionali  motivi  che
rendono  impossibile provvedere o le ragioni del ritardo, e deve dare
altresi' tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre  effetti  diretti,  a
quelli  che  per  legge  debbono  intervenirvi,  nonche'  ai soggetti
destinatari della comunicazione di avvio del  procedimento  ai  sensi
dell'art.  4,  indicando  un  nuovo  termine  di  durata comunque non
superiore a quello previsto in via ordinaria dal presente regolamento
(allegato n. 5).
                               Art. 6.
Acquisizione obbligatoria di pareri  e  di  valutazioni  tecniche  di
   organi od enti appositi
   1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e  il  parere  non  venga  comunicato  entro  il termine stabilito da
disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in  difetto,  entro  i
termini  previsti  in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della
legge 241/1990, l'unita'  organizzativa  richiedente  puo'  procedere
indipendentemente  dall'acquisizione  del  parere,  eccetto che per i
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale,  paesaggistico-territoriale  e  della  salute  dei
cittadini.  Il  responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga di non
avvalersi di  tale  facolta',  partecipa  agli  interessati  mediante
apposita  comunicazione  la determinazione di attendere il parere per
un ulteriore periodo di tempo, che non puo' comunque essere superiore
ad altri novanta giorni. Il termine per  concludere  il  procedimento
rimane  sospeso sino alla scadenza dei termini di cui sopra (allegato
n. 6).
   2. Ove per disposizione di  legge  o  regolamento  l'adozione  del
provvedimento  finale  debba  essere  preceduta  dall'acquisizione di
valutazioni tecniche  di  organi  od  enti  appositi,  diversi  dalle
amministrazioni       preposte      alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale e  della  salute  dei  cittadini,  e  tali
organi   od   enti   non  provvedano  e  non  rappresentino  esigenze
istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1  e  3,
della  legge  241/1990,  il  responsabile  del procedimento chiede le
suddette valutazioni tecniche a organismi dell'Universita' o di altra
amministrazione pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica  e
ne  da'  comunicazione  agli  interessati. In tal caso il termine per
concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario  ad
acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e comunque per un tempo
non superiore a centottanta giorni (allegato n. 6).
                               Art. 7.
                Altri casi di sospensione del termine
   1.  Oltre  ai  casi  indicati  nell'art.  6,  il  termine  per  la
conclusione del procedimento rimane sospeso:
     a) nei casi in cui per la prosecuzione  del  procedimento  debba
essere  compiuto  un  adempimento  da  parte dell'interessato, per il
tempo impiegato per tale adempimento;
     b) per il tempo necessario all'acquisizione  di  atti  di  altre
amministrazioni  che  debbano  essere  acquisiti  al  procedimento  e
comunque per un periodo non superiore alla meta' del  tempo  previsto
dal   presente   regolamento  per  la  conclusione  del  procedimento
(allegato n. 6).
   2. Per i casi di cui all'art. 6 e per quelli di  cui  al  presente
articolo,  qualora  entro  il  termine  come prorogato ai sensi delle
suddette disposizioni non sia stato possibile acquisire il  parere  o
l'atto  di  altra  amministrazione,  resta  fermo  il disposto di cui
all'art. 5, comma 4.
                               CAPO II
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                               Art. 8.
         Unita' organizzativa responsabile del procedimento
   1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e  5,  ufficio
responsabile   della   istruttoria   e   di  ogni  altro  adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del  provvedimento  finale,  e'
l'unita'  organizzativa  competente, indicata nelle tabelle contenute
nell'allegato n. 1 al presente regolamento.
   2. Nelle  tabelle  contenute  nell'allegato  n.  1  sono  altresi'
indicati  i procedimenti per i quali il relativo provvedimento finale
e' di competenza del Rettore o del Direttore amministrativo,  nonche'
i casi nei quali tale competenza e' da essi delegabile.
   3. Per particolari motivi di necessita' ed urgenza il Rettore puo'
avocare a se' l'adozione di provvedimenti di competenza del Direttore
amministrativo   o   dei   responsabili  delle  unita'  organizzative
dell'amministrazione.
                               Art. 9.
                    Responsabile del procedimento
   1.  Il  responsabile  di  ciascuna  unita'  organizzativa,  o   il
funzionario  ad  essa preposto a titolo di supplenza o di vicarieta',
e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il  singolo  procedimento  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
finale,  fatti salvi i casi nei quali, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
l'adozione del provvedimento finale compete al Rettore o al Direttore
amministrativo.
   2.  Il  responsabile  dell'unita'  organizzativa  puo'   assegnare
formalmente  con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto
scritto ad altro funzionario addetto all'unita'  organizzativa  e  di
qualifica  non  inferiore  alla  ottava  ovvero, ove necessario, alla
settima,   la   responsabilita'  dell'istruttoria  o  di  ogni  altro
adempimento  procedurale  inerente  il  singolo   procedimento,   nel
rispetto  delle funzioni o mansioni proprie della qualifica rivestita
dal dipendente assegnatario, ferma  restando  la  competenza  propria
all'adozione  del  provvedimento  finale. In tali casi il funzionario
assegnatario  dell'istruttoria  deve   trasmettere   gli   atti   del
procedimento al responsabile dell'unita' organizzativa competente per
l'adozione  del provvedimento finale entro i cinque giorni precedenti
alla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento stesso. Le
tabelle di cui all'allegato n. 1 indicano altresi' i casi in  cui  la
responsabilita'      dell'istruttoria     nonche',     eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale e' assegnata  direttamente  al
responsabile  dell'ufficio  ricompreso  nella unita' organizzativa di
riferimento.
   3. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dei
commi 1 e  2  del  presente  articolo,  esercita,  nei  limiti  delle
competenze  assegnategli  e per gli effetti di cui ai suddetti commi,
le funzioni previste dall'art. 6 della legge 241/1990.
   4. Il Direttore amministrativo, ai sensi dell'art.  16  del  D.Lgs
29/1993   e  successive  modificazioni,  coordina  le  attivita'  dei
responsabili dei procedimenti ed esercita il potere  sostitutivo  nel
caso di inerzia da parte degli stessi nell'adozione del provvedimento
finale entro il termine stabilito dal presente regolamento.
   5.  Il  Direttore  amministrativo,  in  presenza  di  comprovate e
specifiche esigenze, puo' altresi'  formalmente  assegnare  con  atto
scritto  determinati  procedimenti ad unita' organizzative diverse da
quelle competenti ai sensi  dell'allegato  n.  1;  in  tali  casi  il
responsabile dell'unita' organizzativa assegnataria assume, per tutti
gli   effetti  di  cui  ai  commi  1  e  3,  la  responsabilita'  del
procedimento e dell'adozione del relativo provvedimento.
   6. Per i procedimenti di competenza  delle  strutture  didattiche,
scientifiche  e  di  servizio,  responsabile  del  procedimento e' il
segretario amministrativo del dipartimento  o  struttura  equiparata,
ovvero,  per  le  altre  strutture,  il  direttore delle medesime. Il
direttore delle strutture e', in ogni caso, competente per l'adozione
del provvedimento finale.
                              Art. 10.
       Procedimenti di competenza di piu' unita' organizzative
   1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due
o piu' unita' organizzative, il responsabile della fase iniziale  e',
salvo  diversa  disposizione, responsabile dell'intero procedimento e
provvede alle  comunicazioni  agli  interessati,  informandoli  anche
delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.
   2.  Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che
non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di  seguirne
l'andamento  presso le unita' organizzative competenti, dando impulso
all'azione amministrativa.
   3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda,  per
tipi  di  procedimento  o  per  singoli  procedimenti  con  le unita'
organizzative competenti nelle fasi successive, la  ripartizione  dei
tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato
nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
   4.  Per  le  fasi  del  procedimento  che  non rientrino nella sua
diretta disponibilita', il  responsabile  del  procedimento  risponde
limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.
   5.   Il  Direttore  amministrativo  puo'  stabilire  le  opportune
istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei  precedenti  commi
ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti insorgenti nello
svolgimento del procedimento tra le diverse unita' organizzative.
   6.  Nei  casi  di  cui  al  presente articolo, il responsabile del
procedimento, come individuato ai sensi del  comma  1,  puo'  inoltre
chiedere  al  Direttore amministrativo la indizione di una conferenza
di servizi  tra  le  unita'  organizzative  interessate  per  l'esame
contestuale   dell'oggetto   del   procedimento.   Le  determinazioni
concordate nella conferenza vincolano  le  strutture  partecipanti  e
tengono  eventualmente  luogo  degli  atti  del  procedimento di loro
competenza.
                              CAPO III
 MODALITA' DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO
                     AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
                              Art. 11.
            Ambito di applicazione del diritto di accesso
   1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990 e  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  352/1992 e' riconosciuto il diritto di
accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse,
personale e concreto, per  la  tutela  di  situazioni  giuridicamente
rilevanti.
   2.  Il  diritto  di accesso si esercita, con riferimento agli atti
del procedimento,  ed  anche  durante  il  corso  dello  stesso,  nei
confronti del Rettore.
   3.   Il   diritto   di   accesso  si  intende  realizzato  con  la
pubblicazione, il deposito o altra  forma  di  pubblicita',  comprese
quelle   attuabili  mediante  strumenti  informatici,  elettronici  e
telematici.
                              Art. 12.
                          Accesso informale
   1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato  e  non  sorgano
dubbi  sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui
suoi poteri rappresentativi, sulla  sussistenza  dell'interesse  alla
stregua   delle   informazioni   e  delle  documentazioni  fornite  o
sull'accessibilita' del documento, il diritto di accesso si  esercita
in via informale mediante richiesta, anche verbale, con l'indicazione
degli  elementi  atti  a  comprovare i requisiti di cui sopra nonche'
degli estremi del documento.
   2. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione,  e'
presentata  dal  titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile
del procedimento amministrativo.
   3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza  formalita',  e'
accolta  mediante  l'indicazione  della  pubblicazione  contenente le
notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione  di  copie,  ovvero
altra modalita' idonea.
                              Art. 13.
                   Procedimento di accesso formale
   1.  Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato ovvero
sorgano dubbi circa il possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  12,
comma  1,  il  diritto  di  accesso  si  esercita  in via formale con
motivata richiesta scritta indirizzata al Rettore (allegato n.  7).Il
richiedente puo' comunque esercitare in ogni altro caso il diritto di
accesso in via formale.
   2. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 12.
   3.  L'amministrazione e' tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza
di accesso formale presentata, anche mediante fotocopia  dell'istanza
gia' protocollata.
   4.  Il  procedimento  di  accesso  deve concludersi nel termine di
trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4,  della  legge  241/1990,
decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
   5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione,
entro  dieci  giorni,  e'  tenuta a darne tempestiva comunicazione al
richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento od  altro
mezzo  idoneo  ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento
ricomincia  a   decorrere   dalla   presentazione   della   richiesta
perfezionata.
   6.  I  termini  di  cui  ai  commi 4 e 5 sono ridotti, nel caso di
richiesta di accesso avanzata in pendenza di  procedimento  ai  sensi
dell'art.  10  della  legge  241/1990,  al termine utile a consentire
all'interessato l'esercizio dei diritti di partecipazione di  cui  al
citato art. 10 al fine della conclusione del procedimento medesimo.
                              Art. 14.
Ufficio relazioni con il pubblico e responsabile del procedimento per
   l'accesso
   1.  E'  istituito nell'Universita' di Pisa l'Ufficio relazioni con
il pubblico.
   2. L'Ufficio relazioni con il pubblico esercita le  competenze  di
cui  all'art.  12  del  D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni. In
particolare,  e'  competente   per   il   procedimento   di   accesso
disciplinato  dal  presente capo e il responsabile dell'Ufficio e' il
responsabile del suddetto procedimento.
   3.  Le  unita'  organizzative  dell'Universita'  collaborano   con
l'Ufficio  relazioni  con  il pubblico ai fini del migliore esercizio
delle competenze di questo stabilite  dal  presente  regolamento.  In
particolare, trasmettono all'Ufficio i documenti e le eventuali copie
richiesti   nella   domanda  di  accesso,  nonche'  la  proposta  per
l'esclusione, la limitazione o il differimento  o  il  nullaosta  nei
casi  previsti dall'art. 16 e dall'art. 17, entro il termine indicato
dal responsabile dell'Ufficio  medesimo  in  modo  da  consentire  il
rispetto dei termini di cui al presente capo. Le unita' organizzative
sono  altresi'  tenute  a fornire all'ufficio, anche telefonicamente,
tutte le notizie necessarie per informare l'utenza circa lo stato dei
procedimenti.
   4. Al fine di consentire il piu' celere ed agevole  esercizio  del
diritto  di  accesso,  presso  l'Ufficio relazioni con il pubblico e'
istituito un archivio automatizzato delle richieste  d'accesso  e  un
protocollo  per  la  registrazione  degli atti conseguenti secondo le
disposizioni di cui  all'art.  22.  Fermo  restando  quanto  disposto
dall'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 352/1992,
l'Universita' di Pisa  provvedera'  altresi'  alla  creazione  di  un
archivio  automatizzato  cui  far  confluire  tutte  le  informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, anche allo  scopo  di  poter
fornire   un'informazione   adeguata  ai  soggetti  interessati,  con
particolare riferimento a:
     a)  l'unita'  organizzativa  presso  la quale il procedimento si
trova in trattazione e il numero di protocollo apposto  sul  relativo
atto di iniziativa;
     b) il responsabile del procedimento;
     c) il termine di conclusione;
     d)  quale  sia la causa dell'eventuale ritardo nella definizione
del  procedimento  o  del  sub-procedimento,  ed  in   genere   nella
definizione  della  "pratica"  e il tempo di giacenza della "pratica"
presso ciascuna unita' organizzativa;
     e) il numero di protocollo del provvedimento finale.
                              Art. 15.
         Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso
   1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso  e'  disposto
con apposito atto.
   2.  L'atto  di accoglimento deve essere accompagnato dalla messa a
disposizione immediata del documento per la visione  e  dal  rilascio
della  copia,  se  gia'  domandata nella richiesta di accesso, ovvero
deve contenere, nel caso di richiesta complessa  o  di  richiesta  di
atti   endoprocedimentali,  l'indicazione  dell'unita'  organizzativa
presso cui rivolgersi in quanto  competente  a  formare  l'atto  o  a
detenerlo  stabilmente,  nonche'  del  periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per
ottenerne copia (allegato n. 8).
   3. Nel caso  che  all'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico  venga
presentata  domanda di copia di atti facente seguito ad una richiesta
di  accesso  complessa  o  ad  una  richiesta  di  accesso  ad   atti
endoprocedimentali   gia'  accolta  dall'Ufficio  medesimo,  l'unita'
organizzativa competente provvede all'eventuale rilascio delle  copie
domandate  per il tramite dell'Ufficio entro trenta giorni dalla data
di presentazione della domanda.
   4. L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  a  un  documento
comporta  anche  la  facolta'  di  accesso agli altri documenti dallo
stesso richiamati e afferenti al medesimo procedimento,  fatte  salve
le eccezioni di legge o regolamento.
   5.   L'esame   dei   documenti   presso   l'unita'   organizzativa
eventualmente indicata  nell'atto  di  accoglimento  della  richiesta
avviene   nelle  ore  d'ufficio  allo  scopo  indicate  dal  relativo
responsabile, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
   6. L'interessato puo' prendere appunti o trascrivere in tutto o in
parte il contenuto dei documenti visionati,  con  l'espresso  divieto
penalmente  perseguibile  di  alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di
asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.
   7. L'esame dei documenti e il  rilascio  di  copia  dei  documenti
stessi  sono  gratuiti,  salvo  il  rimborso dei costi di ricerca, di
visura e di riproduzione, il cui importo e' fissato dal Consiglio  di
Amministrazione.  E'  assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo
il solo rilascio di copia in forma autentica.
   8. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento diverso
da un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi
di un terzo,  l'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico  e'  tenuto  ad
accertare  i  motivi  della  richiesta medesima e a tener conto delle
eventuali controdeduzioni presentate in merito dal terzo stesso entro
i quindici giorni successivi alla comunicazione che di tale richiesta
viene  fatta  immediatamente  dall'Ufficio.  Nelle controdeduzioni il
terzo puo' a sua volta richiedere  l'adozione  del  provvedimento  di
diniego   dell'accesso.   Della   comunicazione   e  delle  eventuali
controdeduzioni del terzo deve essere data informazione  al  soggetto
richiedente  l'accesso,  fermo restando che la decisione sull'accesso
deve rispettare i criteri di cui all'art. 17, commi 2 e 3.
                              Art. 16.
             Non accoglimento della richiesta di accesso
   1. L'accoglimento della richiesta di accesso puo' essere limitato,
differito ovvero  rifiutato  dal  responsabile  del  procedimento  di
accesso,  anche  su  proposta  dei  responsabili delle singole unita'
organizzative   che   detengono    stabilmente    l'atto,    mediante
provvedimento  motivato  con  specifico riferimento agli interessi di
cui all'art. 24, comma 2, della legge 241/1990 e alle circostanze  di
fatto  per  cui  la  richiesta  non  puo'  essere  accolta cosi' come
avanzata (allegato n. 9).
   2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta
giorni dalla sua presentazione senza  che  l'amministrazione  si  sia
pronunciata.
   3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 c.4, il differimento o
la  limitazione del diritto di accesso e' disposto ove sia necessario
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui  all'art.  24,
comma  2  della  legge 241/1990, ovvero per salvaguardare esigenze di
riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione  a  documenti  la  cui  conoscenza  possa
compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa.   In
quest'ultimo caso l'accesso e' subordinato al preventivo  nulla  osta
del   rettore,   del  direttore  amministrativo  o  del  responsabile
dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando il divieto  di
cui all'art. 24, comma 6, della citata legge.
   4.  L'atto  che  dispone il differimento dell'accesso ne indica la
durata (allegato n. 10).
   5.  In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere   sottratti
all'accesso   ove   sia   sufficiente   far   ricorso  al  potere  di
differimento.
   6. Contro le determinazioni amministrative concernenti il  diritto
di  accesso  e'  ammesso,  entro  dieci  giorni  dalla comunicazione,
reclamo al Rettore,  che  decide  nei  dieci  giorni  successivi.  In
mancanza  di  decisione  nel  termine indicato, il reclamo si intende
rigettato.
   7.  Resta  salvo   il   ricorso   giurisdizionale   al   Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990.
   8.  Le  determinazioni  amministrative  concernenti  il diritto di
accesso devono riportare integralmente il disposto dei commi 6 e 7.
                              Art. 17.
          Categorie di atti sottratti al diritto di accesso
   1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso
nelle  ipotesi  di  cui all'art. 24 della legge 241/1990 e all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992.
   2. In particolare, sono sottratti i documenti  che  riguardino  la
vita  privata  o  la  riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone
giuridiche,  gruppi,  imprese   e   associazioni,   con   particolare
riferimento  agli  interessi  epistolare,  sanitario,  professionale,
finanziario, industriale e commerciale,  di  cui  siano  in  concreto
titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione
dagli  stessi  soggetti  cui si riferiscono. E' comunque garantita ai
richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi  la
cui  conoscenza  sia  necessaria  per  curare  o per difendere i loro
interessi giuridici.
   3. Nei limiti di cui al comma  2,  sono  esclusi  dal  diritto  di
accesso,  se  richiesto  da terzi, i documenti relativi allo stato di
servizio del personale  docente  e  amministrativo,  ai  procedimenti
disciplinari  e  ad  inchieste  ispettive  ad  essi  preliminari,  ai
curricula universitari degli studenti, alle  situazioni  personali  o
familiari   degli   stessi,   nonche'   i  risultati  delle  ricerche
commissionate  da  terzi  ai  sensi  dell'art.  66  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  382/1980 e delle ricerche assistite da
finanziamenti pubblici fino alla loro pubblicazione.
   4. Ai sensi dell'art. 12 c.3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994  n.  487  e  dell'art. 8 c.5 lett. d) del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  352/1992  i  candidati  a
pubblici  concorsi  presso l'Universita' hanno facolta' di esercitare
il  diritto  di  accesso  agli  atti  del  procedimento  concorsuale.
Tuttavia e' sottratto l'accesso alla documentazione delle commissioni
giudicatrici   del   concorso  fino  all'adozione  del  provvedimento
conclusivo del medesimo procedimento.
   5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, e' garantito l'accesso
alle   copie   integrali   degli   atti   degli   organi   collegiali
dell'Universita'.
   6.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 24, comma 6, della
legge 241/1990 e dall'art. 16, comma  3,  del  presente  regolamento,
sono  altresi'  escluse  dall'accesso  le note interne d'ufficio ed i
documenti relativi ai rapporti  di  consulenza  e  patrocinio  legale
sempre  che  ad  essi  non  si  faccia  riferimento nei provvedimenti
conclusivi dei procedimenti, nonche' tutti  quegli  atti  oggetto  di
vertenza  giudiziaria  la  cui  divulgazione  potrebbe  compromettere
l'esito del giudizio o dalla cui diffusione  potrebbe  concretizzarsi
violazione del segreto istruttorio.
   7.  Coloro  che, per ragioni di ufficio o per le altre esigenze di
cui al comma 2, prendono conoscenza di documenti, per i quali non  e'
consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto.
   8.  In  ogni  caso,  non  e'  consentito  riprodurre, diffondere o
comunque utilizzare  a  fini  commerciali  le  informazioni  ottenute
mediante  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  di  cui al presente
regolamento.
                              Art. 18.
Richieste  di  accesso  di soggetti portatori di interessi pubblici o
   diffusi
   1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso  di  cui
al  presente  regolamento  si  applicano, in quanto compatibili, alle
amministrazioni,  associazioni  e  comitati  portatori  di  interessi
pubblici o diffusi.
                               CAPO IV
                         AUTOCERTIFICAZIONE
                              Art. 19.
             Acquisizione d'ufficio della documentazione
   1.   Nel   corso   di   un  procedimento  amministrativo,  qualora
l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati  in
documenti  gia'  in  possesso  dell'Universita'  di  Pisa  o di altra
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede  d'ufficio
all'acquisizione  dei documenti stessi o di copia di essi. Si applica
il disposto di cui all'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre  1991
n. 412.
   2.  Sono  accertati  d'ufficio dal responsabile del procedimento i
fatti, gli stati e le qualita' che  l'Universita'  di  Pisa  o  altra
amministrazione e' tenuta a certificare.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi 1 e 2 non sono
applicabili alla presentazione dei documenti nei concorsi, salvo  che
per  i  soggetti gia' in servizio presso la Universita' di Pisa e con
riferimento ai documenti gia' depositati presso la Universita' stessa
e non aventi limitazioni di validita' temporale.
                              Art. 20.
         Dichiarazioni sostitutive e autenticazione di copie
   1. Qualora, nel corso di un procedimento,  l'interessato  richieda
di  presentare  dichiarazioni  sostitutive di certificazioni ai sensi
dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, ovvero di attestare  in
una    dichiarazione   temporaneamente   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', stati, fatti, qualita' personali di cui  all'art.  2  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 gennaio 1994 n. 130, il
responsabile del procedimento e' tenuto a ricevere  le  dichiarazioni
medesime, previa annotazione degli estremi del documento di identita'
personale, nei modi previsti dall'art. 20 della legge e dagli artt. 3
e  5  del  decreto  (allegato  n.  11  e allegato n. 12). E' altresi'
ammessa la  documentazione  di  fatti,  stati  o  qualita'  personali
mediante  esibizione e trascrizione nei modi previsti dagli artt. 5 e
6 della citata legge 15/1968 (allegato n. 13).
   2. Il responsabile del procedimento puo' delegare  a  ricevere  le
dichiarazioni    sostitutive    i   dipendenti   addetti   all'unita'
organizzativa  competente  e  appartenenti  alla   quinta   qualifica
funzionale  o  a  qualifica  superiore,  previamente  individuati con
apposita istruzione di servizio resa  pubblica  mediante  esposizione
nei locali della unita' stessa.
   3.   L'interessato   e'  tenuto  a  presentare  la  documentazione
richiesta prima della emissione del provvedimento favorevole, secondo
le modalita' previste dall'art. 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 130/1994.
   4.    Nel    caso    in   cui   l'interessato   debba   presentare
all'amministrazione  copia  autentica  di  un  documento   ai   sensi
dell'art.  14  della legge 15/1968, l'autenticazione della copia puo'
essere fatta dal responsabile del procedimento o da altro  dipendente
individuato  con l'atto di cui al comma 2, dietro semplice esibizione
dell'originale e  senza  obbligo  di  deposito  dello  stesso  presso
l'amministrazione  (allegato  n. 14). In tale caso la copia autentica
puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
                               CAPO V
                         NORME ORGANIZZATIVE
                              Art. 21.
        Organizzazione dell'ufficio relazioni con il pubblico
   1. Entro sessanta giorni dalla  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  e'  costituito con decreto rettorale l'Ufficio relazioni
con il pubblico previsto dall'art. 14.
   2.   L'Ufficio   opera   presso   la   Direzione    amministrativa
dell'Universita'   di   Pisa,   che   sovrintende   al  suo  regolare
funzionamento.
   3. All'Ufficio e' preposto un funzionario appartenente  alla  nona
qualifica  funzionale  o,  in sua mancanza, alla ottava; ad esso sono
addetti quattro unita' di personale provenienti dalle strutture della
amministrazione della Universita' di Pisa e appartenenti a  qualifica
funzionale non inferiore alla settima.
   4. Il funzionario preposto all'Ufficio redige, entro il 31 gennaio
di  ogni  anno, una relazione sull'esercizio da parte dell'utenza dei
diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso
ai documenti amministrativi e sul funzionamento dell'Ufficio  stesso,
che  viene trasmessa al Direttore amministrativo, anche al fine della
successiva   presentazione   al   Rettore   e   al    Consiglio    di
Amministrazione.
                              Art. 22.
                     Funzione di protocollazione
   1.  La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note
e  di  ogni  altro  atto   indirizzato   al   Rettore   ovvero   alla
amministrazione  della  Universita'  di  Pisa  e' esercitata in forma
unitaria dalla segreteria del Rettore,  coadiuvata  dalla  segreteria
del Direttore amministrativo.
   2.  La funzione di protocollazione degli atti di cui al comma 1 e'
effettuata  mediante  apposizione  dell'indicazione  del  giorno   di
ingresso  e  di  un  numero  progressivo  d'ordine  e annotazione del
relativo oggetto su apposito  registro;  degli  atti  medesimi  viene
quindi  curata  la  successiva  archiviazione  o la trasmissione alle
unita' organizzative competenti per  materia.  In  quest'ultimo  caso
della  avvenuta  trasmissione  viene  fatta specifica annotazione sul
registro d'ingresso, con contestuale trasmissione di copia  dell'atto
alla Direzione amministrativa.
   3.  La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note
e  di  ogni  altro  atto   spedito   dal   Rettore,   dal   Direttore
amministrativo  e  dalle  unita'  organizzative della amministrazione
della Universita' di Pisa di cui alle tabelle contenute nell'allegato
n.  1  e'  esercitata  in  forma  separata  da  ciascun  responsabile
dell'adozione dell'atto stesso.
   4.  La  funzione  di  protocollazione degli atti di cui al comma 3
comprende l'apposizione dell'indicazione del giorno di  spedizione  e
di un numero progressivo d'ordine, nonche' l'annotazione del relativo
oggetto  su  apposito  registro;  degli atti o delle loro copie viene
quindi  curata  la  successiva archiviazione. Degli atti delle unita'
organizzative   e'   altresi'   trasmessa   copia   alla    Direzione
amministrativa.
   5.  La funzione di protocollazione di cui al comma 3 degli atti di
pertinenza dell'ufficio del Rettore e'  effettuata  su  due  registri
separati, dei quali uno riservato ai decreti e alle circolari.
   6.  La  funzione di protocollazione degli atti di pertinenza delle
unita' organizzative della amministrazione della Universita' di  Pisa
di  cui  alle  tabelle  contenute nell'allegato n. 1 e' effettuata in
forma unitaria per ciascuna unita' organizzativa sotto  la  direzione
del  funzionario  preposto  alla  unita'  stessa, che e' responsabile
della veridicita' e  della  completezza  dei  dati  protocollati.  Il
Direttore   amministrativo   esercita   mensilmente  riscontri  sulla
regolarita' dei relativi registri.
   7. Il Rettore, il Direttore amministrativo e i funzionari preposti
alle  unita'  organizzative  della   amministrazione   provvedono   a
disciplinare  con  proprio  ordine  di servizio entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la  funzione
di protocollazione degli atti di pertinenza del proprio ufficio.
   8.  La  funzione  di  protocollazione  nelle strutture didattiche,
scientifiche  e  di   servizio   e'   esercitata   dalla   segreteria
amministrativa della struttura medesima, secondo modalita' analoghe a
quelle  previste  nel  presente  articolo,  e  ad essa sovrintende il
direttore della struttura.
                               CAPO VI
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 23.
                          Norme transitorie
   1. Per i procedimenti avviati  prima  della  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  regolamento, i termini fissati nell'allegato 1
iniziano a decorrere dalla  suddetta  data  con  esclusione  di  quei
provvedimenti  per  i quali risulti appositamente previsto un diverso
termine da altre disposizioni di legge o di regolamento.
   2. Fino alla costituzione dell'Ufficio relazioni con il  pubblico,
il  procedimento per l'accesso e' assegnato alla unita' organizzativa
competente  a  formare  gli  atti  o  a   detenerli   stabilmente   e
responsabile  del procedimento stesso e' il responsabile della unita'
organizzativa competente.
                              Art. 24.
                        Abrogazione di norme
   1. Sono abrogati l'art. 105 del regolamento per  l'amministrazione
e la contabilita' generale dell'Universita' di Pisa e l'art. 7, lett.
e),   del   decreto   rettorale  317/1993.  nonche'  tutte  le  altre
disposizioni regolamentari della Universita' in contrasto con  quelle
del presente regolamento.
                              Art. 25.
              Revisione ed integrazione del regolamento
   1. Il presente regolamento e' sottoposto a revisione con specifico
riguardo alle disposizioni di cui al capo II e al capo V entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto rettorale di
riorganizzazione degli uffici dell'amministrazione della  Universita'
di  Pisa  da  emanarsi  in attuazione del D.Lgs. 29/1993 e successive
modificazioni, e comunque entro due anni dalla sua entrata in vigore.
   2. Il rettore e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione
dei   termini   e   dei  responsabili  dei  procedimenti  individuati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento
stesso.  Il rettore e' altresi' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le modifiche dei termini conseguenti alla semplificazione  e
accelerazione  dei  procedimenti gia' individuati dal regolamento. Di
tali integrazioni e modifiche e' data comunicazione al  consiglio  di
amministrazione.
                               Art. 26
                 Norme di rinvio e norme derogatorie
   1.  Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si applicano le norme della legge 241/1990, del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 352/1992, della legge 15/1968 e del
decreto del Presidente della Repubblica 130/1994.
   2. Le disposizioni di cui al  presente  regolamento  si  applicano
alle   strutture   didattiche,   scientifiche  e  di  servizio  della
Universita' di Pisa in  quanto  compatibili  con  le  loro  finalita'
istituzionali.  In  particolare,  non si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 4, comma 6; 8, comma 3; 9, commi 1,  2,  4  e  5;  22,
salvo   il  comma  8.  Nell'art.  10,  commi  5  e  6,  al  Direttore
amministrativo e' sostituito il Rettore. Nell'art. 16 la proposta dei
responsabili delle strutture  di  cui  al  presente  comma  circa  la
limitazione,  il differimento o il rifiuto della richiesta di accesso
e' vincolante.
                              Art. 27.
      Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita'
   1. Il presente regolamento entra in vigore  il  trentesimo  giorno
successivo  alla  data  della  sua  pubblicazione mediante affissione
all'albo dell'Universita'.
   2. Il presente regolamento e' altresi' pubblicato  nel  Bollettino
Ufficiale dell'Universita' di Pisa.
   3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per
tutte le successive modifiche e integrazioni al presente regolamento.
   4.  Gli  uffici  tengono  a  disposizione  di  chiunque  vi  abbia
interesse  appositi  elenchi  recanti  la  indicazione  delle  unita'
organizzative  responsabili  dell'istruttoria  e   del   procedimento
nonche'  del  provvedimento  finale,  in  relazione a ciascun tipo di
procedimento amministrativo. A tal fine il  rettore  e  il  direttore
amministrativo  comunicano  alle  unita'  organizzative interessate i
decreti e gli  ordini  di  servizio  con  cui  dispongono  la  delega
all'adozione  del provvedimento finale per i procedimenti per i quali
la delega stessa e' prevista nelle tabelle contenute nell'allegato n.
1. I responsabili delle unita' organizzative adottano  le  istruzioni
di  servizio  previste dall'art. 9, comma 2, e dall'art. 20, comma 2,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento.  Decorso inutilmente tale termine si applica il disposto
di cui all'art. 9, comma 4.
   5.  Ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  352/1992  il  presente  regolamento  sara'  inviato  alla
commissione per l'accesso ai documenti  amministrativi  istituita  ai
sensi  dell'art.  27  della  legge  241/1990 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.