CAPO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 1. Oggetto 1. L'Universita' di Pisa informa la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'Universita' di Pisa assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento. 3. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita' di Pisa, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il responsabile del singolo procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale, le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Universita' di Pisa, sottratti al diritto di accesso. 4. Per "unita' organizzativa" si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Universita' di Pisa ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza della Universita' di Pisa. 2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente decreto, devono concludersi nel termine previsto da altre fonti legislative o regolamentari o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 241/1990. Art. 3 Decorrenza del termine 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui l'unita' organizzativa competente abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Nei casi in cui il termine per l'adozione del provvedimento sia previsto a data fissa da disposizione di legge o di regolamento, il relativo procedimento deve essere iniziato entro la data stabilita dal responsabile del procedimento stesso e comunque almeno trenta giorni prima, fatta salva la diversa prescrizione eventualmente contenuta nella legge o nel regolamento. 2. Qualora l'atto di iniziativa promani da altra amministrazione il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Universita' di Pisa, della richiesta. 3. Per i procedimenti a iniziativa di parte privata il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. 4. Ove la richiesta o la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente tempestivamente e comunque entro 30 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza (allegato n. 2). In questi casi il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento della richiesta o domanda regolarizzata o completata. 5. All'atto della presentazione della richiesta o domanda e' rilasciata al richiedente una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 241/1990 (allegato n. 3). Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge e all'art. 4 del presente regolamento. Per le richieste o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. Art. 4. Pubblicita' del procedimento e partecipazione 1. Il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e, a richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante. 2. L'informazione ai soggetti di cui al comma 1 e' data mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 5, le indicazioni previste dall'art. 8 della legge 241/1990 (allegato n. 4). 3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento informa immediatamente il Direttore amministrativo, affinche' provveda a rendere note le indicazioni di cui al comma 2 mediante avvisi pubblici o circolari indirizzate a tutte le unita' organizzative dell'Ateneo, con l'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga. 4. E' data facolta' ai destinatari della comunicazione di cui al comma 2 intervenire nel procedimento amministrativo con i poteri e per gli effetti di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 241/1990. 5. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.Lgs.3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, per le comunicazioni previste dal presente regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 6. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e' inviata al Direttore amministrativo. Art. 5. Conclusione del procedimento 1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizio, alla data di effettuazione della comunicazione del provvedimento stesso. 2. Ove non sia diversamente disposto, in caso di procedimento di modifica di un provvedimento gia' emanato si applica lo stesso termine finale fissato per il procedimento di prima istanza. 3. Quando la legge stabilisca che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione puo' adottare la propria determinazione espressa. 4. L'unita' organizzativa competente non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenga non potersi concludere il procedimento medesimo nel termine previsto, prima della scadenza del termine stesso deve informare il direttore amministrativo ai fini di cui all'art. 9, comma 4, illustrando gli eccezionali motivi che rendono impossibile provvedere o le ragioni del ritardo, e deve dare altresi' tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4, indicando un nuovo termine di durata comunque non superiore a quello previsto in via ordinaria dal presente regolamento (allegato n. 5). Art. 6. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non venga comunicato entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in difetto, entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 241/1990, l'unita' organizzativa richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto che per i pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati mediante apposita comunicazione la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non puo' comunque essere superiore ad altri novanta giorni. Il termine per concludere il procedimento rimane sospeso sino alla scadenza dei termini di cui sopra (allegato n. 6). 2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione del provvedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi, diversi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, e tali organi od enti non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche a organismi dell'Universita' o di altra amministrazione pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica e ne da' comunicazione agli interessati. In tal caso il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e comunque per un tempo non superiore a centottanta giorni (allegato n. 6). Art. 7. Altri casi di sospensione del termine 1. Oltre ai casi indicati nell'art. 6, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso: a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento; b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento e comunque per un periodo non superiore alla meta' del tempo previsto dal presente regolamento per la conclusione del procedimento (allegato n. 6). 2. Per i casi di cui all'art. 6 e per quelli di cui al presente articolo, qualora entro il termine come prorogato ai sensi delle suddette disposizioni non sia stato possibile acquisire il parere o l'atto di altra amministrazione, resta fermo il disposto di cui all'art. 5, comma 4. CAPO II IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 8. Unita' organizzativa responsabile del procedimento 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5, ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, e' l'unita' organizzativa competente, indicata nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1 al presente regolamento. 2. Nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1 sono altresi' indicati i procedimenti per i quali il relativo provvedimento finale e' di competenza del Rettore o del Direttore amministrativo, nonche' i casi nei quali tale competenza e' da essi delegabile. 3. Per particolari motivi di necessita' ed urgenza il Rettore puo' avocare a se' l'adozione di provvedimenti di competenza del Direttore amministrativo o dei responsabili delle unita' organizzative dell'amministrazione. Art. 9. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa, o il funzionario ad essa preposto a titolo di supplenza o di vicarieta', e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale, fatti salvi i casi nei quali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, l'adozione del provvedimento finale compete al Rettore o al Direttore amministrativo. 2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' assegnare formalmente con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto scritto ad altro funzionario addetto all'unita' organizzativa e di qualifica non inferiore alla ottava ovvero, ove necessario, alla settima, la responsabilita' dell'istruttoria o di ogni altro adempimento procedurale inerente il singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni o mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario, ferma restando la competenza propria all'adozione del provvedimento finale. In tali casi il funzionario assegnatario dell'istruttoria deve trasmettere gli atti del procedimento al responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'adozione del provvedimento finale entro i cinque giorni precedenti alla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento stesso. Le tabelle di cui all'allegato n. 1 indicano altresi' i casi in cui la responsabilita' dell'istruttoria nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale e' assegnata direttamente al responsabile dell'ufficio ricompreso nella unita' organizzativa di riferimento. 3. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, esercita, nei limiti delle competenze assegnategli e per gli effetti di cui ai suddetti commi, le funzioni previste dall'art. 6 della legge 241/1990. 4. Il Direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 29/1993 e successive modificazioni, coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte degli stessi nell'adozione del provvedimento finale entro il termine stabilito dal presente regolamento. 5. Il Direttore amministrativo, in presenza di comprovate e specifiche esigenze, puo' altresi' formalmente assegnare con atto scritto determinati procedimenti ad unita' organizzative diverse da quelle competenti ai sensi dell'allegato n. 1; in tali casi il responsabile dell'unita' organizzativa assegnataria assume, per tutti gli effetti di cui ai commi 1 e 3, la responsabilita' del procedimento e dell'adozione del relativo provvedimento. 6. Per i procedimenti di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, responsabile del procedimento e' il segretario amministrativo del dipartimento o struttura equiparata, ovvero, per le altre strutture, il direttore delle medesime. Il direttore delle strutture e', in ogni caso, competente per l'adozione del provvedimento finale. Art. 10. Procedimenti di competenza di piu' unita' organizzative 1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' unita' organizzative, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento. 2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le unita' organizzative competenti, dando impulso all'azione amministrativa. 3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le unita' organizzative competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto. 4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilita', il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. 5. Il Direttore amministrativo puo' stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti insorgenti nello svolgimento del procedimento tra le diverse unita' organizzative. 6. Nei casi di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del comma 1, puo' inoltre chiedere al Direttore amministrativo la indizione di una conferenza di servizi tra le unita' organizzative interessate per l'esame contestuale dell'oggetto del procedimento. Le determinazioni concordate nella conferenza vincolano le strutture partecipanti e tengono eventualmente luogo degli atti del procedimento di loro competenza. CAPO III MODALITA' DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 11. Ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992 e' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, ed anche durante il corso dello stesso, nei confronti del Rettore. 3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. Art. 12. Accesso informale 1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento, il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare i requisiti di cui sopra nonche' degli estremi del documento. 2. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea. Art. 13. Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato ovvero sorgano dubbi circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1, il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta indirizzata al Rettore (allegato n. 7).Il richiedente puo' comunque esercitare in ogni altro caso il diritto di accesso in via formale. 2. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 12. 3. L'amministrazione e' tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale presentata, anche mediante fotocopia dell'istanza gia' protocollata. 4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 241/1990, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 6. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono ridotti, nel caso di richiesta di accesso avanzata in pendenza di procedimento ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990, al termine utile a consentire all'interessato l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al citato art. 10 al fine della conclusione del procedimento medesimo. Art. 14. Ufficio relazioni con il pubblico e responsabile del procedimento per l'accesso 1. E' istituito nell'Universita' di Pisa l'Ufficio relazioni con il pubblico. 2. L'Ufficio relazioni con il pubblico esercita le competenze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni. In particolare, e' competente per il procedimento di accesso disciplinato dal presente capo e il responsabile dell'Ufficio e' il responsabile del suddetto procedimento. 3. Le unita' organizzative dell'Universita' collaborano con l'Ufficio relazioni con il pubblico ai fini del migliore esercizio delle competenze di questo stabilite dal presente regolamento. In particolare, trasmettono all'Ufficio i documenti e le eventuali copie richiesti nella domanda di accesso, nonche' la proposta per l'esclusione, la limitazione o il differimento o il nullaosta nei casi previsti dall'art. 16 e dall'art. 17, entro il termine indicato dal responsabile dell'Ufficio medesimo in modo da consentire il rispetto dei termini di cui al presente capo. Le unita' organizzative sono altresi' tenute a fornire all'ufficio, anche telefonicamente, tutte le notizie necessarie per informare l'utenza circa lo stato dei procedimenti. 4. Al fine di consentire il piu' celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico e' istituito un archivio automatizzato delle richieste d'accesso e un protocollo per la registrazione degli atti conseguenti secondo le disposizioni di cui all'art. 22. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992, l'Universita' di Pisa provvedera' altresi' alla creazione di un archivio automatizzato cui far confluire tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, anche allo scopo di poter fornire un'informazione adeguata ai soggetti interessati, con particolare riferimento a: a) l'unita' organizzativa presso la quale il procedimento si trova in trattazione e il numero di protocollo apposto sul relativo atto di iniziativa; b) il responsabile del procedimento; c) il termine di conclusione; d) quale sia la causa dell'eventuale ritardo nella definizione del procedimento o del sub-procedimento, ed in genere nella definizione della "pratica" e il tempo di giacenza della "pratica" presso ciascuna unita' organizzativa; e) il numero di protocollo del provvedimento finale. Art. 15. Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso 1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso e' disposto con apposito atto. 2. L'atto di accoglimento deve essere accompagnato dalla messa a disposizione immediata del documento per la visione e dal rilascio della copia, se gia' domandata nella richiesta di accesso, ovvero deve contenere, nel caso di richiesta complessa o di richiesta di atti endoprocedimentali, l'indicazione dell'unita' organizzativa presso cui rivolgersi in quanto competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente, nonche' del periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia (allegato n. 8). 3. Nel caso che all'Ufficio relazioni con il pubblico venga presentata domanda di copia di atti facente seguito ad una richiesta di accesso complessa o ad una richiesta di accesso ad atti endoprocedimentali gia' accolta dall'Ufficio medesimo, l'unita' organizzativa competente provvede all'eventuale rilascio delle copie domandate per il tramite dell'Ufficio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti dallo stesso richiamati e afferenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. 5. L'esame dei documenti presso l'unita' organizzativa eventualmente indicata nell'atto di accoglimento della richiesta avviene nelle ore d'ufficio allo scopo indicate dal relativo responsabile, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 6. L'interessato puo' prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione. 7. L'esame dei documenti e il rilascio di copia dei documenti stessi sono gratuiti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo e' fissato dal Consiglio di Amministrazione. E' assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica. 8. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento diverso da un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi di un terzo, l'Ufficio relazioni con il pubblico e' tenuto ad accertare i motivi della richiesta medesima e a tener conto delle eventuali controdeduzioni presentate in merito dal terzo stesso entro i quindici giorni successivi alla comunicazione che di tale richiesta viene fatta immediatamente dall'Ufficio. Nelle controdeduzioni il terzo puo' a sua volta richiedere l'adozione del provvedimento di diniego dell'accesso. Della comunicazione e delle eventuali controdeduzioni del terzo deve essere data informazione al soggetto richiedente l'accesso, fermo restando che la decisione sull'accesso deve rispettare i criteri di cui all'art. 17, commi 2 e 3. Art. 16. Non accoglimento della richiesta di accesso 1. L'accoglimento della richiesta di accesso puo' essere limitato, differito ovvero rifiutato dal responsabile del procedimento di accesso, anche su proposta dei responsabili delle singole unita' organizzative che detengono stabilmente l'atto, mediante provvedimento motivato con specifico riferimento agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 241/1990 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come avanzata (allegato n. 9). 2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'amministrazione si sia pronunciata. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 c.4, il differimento o la limitazione del diritto di accesso e' disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2 della legge 241/1990, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. In quest'ultimo caso l'accesso e' subordinato al preventivo nulla osta del rettore, del direttore amministrativo o del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando il divieto di cui all'art. 24, comma 6, della citata legge. 4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata (allegato n. 10). 5. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 6. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione, reclamo al Rettore, che decide nei dieci giorni successivi. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato. 7. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990. 8. Le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso devono riportare integralmente il disposto dei commi 6 e 7. Art. 17. Categorie di atti sottratti al diritto di accesso 1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi di cui all'art. 24 della legge 241/1990 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992. 2. In particolare, sono sottratti i documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. E' comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Nei limiti di cui al comma 2, sono esclusi dal diritto di accesso, se richiesto da terzi, i documenti relativi allo stato di servizio del personale docente e amministrativo, ai procedimenti disciplinari e ad inchieste ispettive ad essi preliminari, ai curricula universitari degli studenti, alle situazioni personali o familiari degli stessi, nonche' i risultati delle ricerche commissionate da terzi ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980 e delle ricerche assistite da finanziamenti pubblici fino alla loro pubblicazione. 4. Ai sensi dell'art. 12 c.3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 8 c.5 lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992 i candidati a pubblici concorsi presso l'Universita' hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale. Tuttavia e' sottratto l'accesso alla documentazione delle commissioni giudicatrici del concorso fino all'adozione del provvedimento conclusivo del medesimo procedimento. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, e' garantito l'accesso alle copie integrali degli atti degli organi collegiali dell'Universita'. 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 241/1990 e dall'art. 16, comma 3, del presente regolamento, sono altresi' escluse dall'accesso le note interne d'ufficio ed i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonche' tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio. 7. Coloro che, per ragioni di ufficio o per le altre esigenze di cui al comma 2, prendono conoscenza di documenti, per i quali non e' consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto. 8. In ogni caso, non e' consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento. Art. 18. Richieste di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. CAPO IV AUTOCERTIFICAZIONE Art. 19. Acquisizione d'ufficio della documentazione 1. Nel corso di un procedimento amministrativo, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso dell'Universita' di Pisa o di altra amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Si applica il disposto di cui all'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 412. 2. Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che l'Universita' di Pisa o altra amministrazione e' tenuta a certificare. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono applicabili alla presentazione dei documenti nei concorsi, salvo che per i soggetti gia' in servizio presso la Universita' di Pisa e con riferimento ai documenti gia' depositati presso la Universita' stessa e non aventi limitazioni di validita' temporale. Art. 20. Dichiarazioni sostitutive e autenticazione di copie 1. Qualora, nel corso di un procedimento, l'interessato richieda di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, ovvero di attestare in una dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'atto di notorieta', stati, fatti, qualita' personali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994 n. 130, il responsabile del procedimento e' tenuto a ricevere le dichiarazioni medesime, previa annotazione degli estremi del documento di identita' personale, nei modi previsti dall'art. 20 della legge e dagli artt. 3 e 5 del decreto (allegato n. 11 e allegato n. 12). E' altresi' ammessa la documentazione di fatti, stati o qualita' personali mediante esibizione e trascrizione nei modi previsti dagli artt. 5 e 6 della citata legge 15/1968 (allegato n. 13). 2. Il responsabile del procedimento puo' delegare a ricevere le dichiarazioni sostitutive i dipendenti addetti all'unita' organizzativa competente e appartenenti alla quinta qualifica funzionale o a qualifica superiore, previamente individuati con apposita istruzione di servizio resa pubblica mediante esposizione nei locali della unita' stessa. 3. L'interessato e' tenuto a presentare la documentazione richiesta prima della emissione del provvedimento favorevole, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 130/1994. 4. Nel caso in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 15/1968, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da altro dipendente individuato con l'atto di cui al comma 2, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione (allegato n. 14). In tale caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. CAPO V NORME ORGANIZZATIVE Art. 21. Organizzazione dell'ufficio relazioni con il pubblico 1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e' costituito con decreto rettorale l'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 14. 2. L'Ufficio opera presso la Direzione amministrativa dell'Universita' di Pisa, che sovrintende al suo regolare funzionamento. 3. All'Ufficio e' preposto un funzionario appartenente alla nona qualifica funzionale o, in sua mancanza, alla ottava; ad esso sono addetti quattro unita' di personale provenienti dalle strutture della amministrazione della Universita' di Pisa e appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla settima. 4. Il funzionario preposto all'Ufficio redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'esercizio da parte dell'utenza dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e sul funzionamento dell'Ufficio stesso, che viene trasmessa al Direttore amministrativo, anche al fine della successiva presentazione al Rettore e al Consiglio di Amministrazione. Art. 22. Funzione di protocollazione 1. La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note e di ogni altro atto indirizzato al Rettore ovvero alla amministrazione della Universita' di Pisa e' esercitata in forma unitaria dalla segreteria del Rettore, coadiuvata dalla segreteria del Direttore amministrativo. 2. La funzione di protocollazione degli atti di cui al comma 1 e' effettuata mediante apposizione dell'indicazione del giorno di ingresso e di un numero progressivo d'ordine e annotazione del relativo oggetto su apposito registro; degli atti medesimi viene quindi curata la successiva archiviazione o la trasmissione alle unita' organizzative competenti per materia. In quest'ultimo caso della avvenuta trasmissione viene fatta specifica annotazione sul registro d'ingresso, con contestuale trasmissione di copia dell'atto alla Direzione amministrativa. 3. La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note e di ogni altro atto spedito dal Rettore, dal Direttore amministrativo e dalle unita' organizzative della amministrazione della Universita' di Pisa di cui alle tabelle contenute nell'allegato n. 1 e' esercitata in forma separata da ciascun responsabile dell'adozione dell'atto stesso. 4. La funzione di protocollazione degli atti di cui al comma 3 comprende l'apposizione dell'indicazione del giorno di spedizione e di un numero progressivo d'ordine, nonche' l'annotazione del relativo oggetto su apposito registro; degli atti o delle loro copie viene quindi curata la successiva archiviazione. Degli atti delle unita' organizzative e' altresi' trasmessa copia alla Direzione amministrativa. 5. La funzione di protocollazione di cui al comma 3 degli atti di pertinenza dell'ufficio del Rettore e' effettuata su due registri separati, dei quali uno riservato ai decreti e alle circolari. 6. La funzione di protocollazione degli atti di pertinenza delle unita' organizzative della amministrazione della Universita' di Pisa di cui alle tabelle contenute nell'allegato n. 1 e' effettuata in forma unitaria per ciascuna unita' organizzativa sotto la direzione del funzionario preposto alla unita' stessa, che e' responsabile della veridicita' e della completezza dei dati protocollati. Il Direttore amministrativo esercita mensilmente riscontri sulla regolarita' dei relativi registri. 7. Il Rettore, il Direttore amministrativo e i funzionari preposti alle unita' organizzative della amministrazione provvedono a disciplinare con proprio ordine di servizio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la funzione di protocollazione degli atti di pertinenza del proprio ufficio. 8. La funzione di protocollazione nelle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e' esercitata dalla segreteria amministrativa della struttura medesima, secondo modalita' analoghe a quelle previste nel presente articolo, e ad essa sovrintende il direttore della struttura. CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 23. Norme transitorie 1. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini fissati nell'allegato 1 iniziano a decorrere dalla suddetta data con esclusione di quei provvedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento. 2. Fino alla costituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, il procedimento per l'accesso e' assegnato alla unita' organizzativa competente a formare gli atti o a detenerli stabilmente e responsabile del procedimento stesso e' il responsabile della unita' organizzativa competente. Art. 24. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati l'art. 105 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita' di Pisa e l'art. 7, lett. e), del decreto rettorale 317/1993. nonche' tutte le altre disposizioni regolamentari della Universita' in contrasto con quelle del presente regolamento. Art. 25. Revisione ed integrazione del regolamento 1. Il presente regolamento e' sottoposto a revisione con specifico riguardo alle disposizioni di cui al capo II e al capo V entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rettorale di riorganizzazione degli uffici dell'amministrazione della Universita' di Pisa da emanarsi in attuazione del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni, e comunque entro due anni dalla sua entrata in vigore. 2. Il rettore e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il rettore e' altresi' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modifiche dei termini conseguenti alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti gia' individuati dal regolamento. Di tali integrazioni e modifiche e' data comunicazione al consiglio di amministrazione. Art. 26 Norme di rinvio e norme derogatorie 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 241/1990, del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992, della legge 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica 130/1994. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio della Universita' di Pisa in quanto compatibili con le loro finalita' istituzionali. In particolare, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 6; 8, comma 3; 9, commi 1, 2, 4 e 5; 22, salvo il comma 8. Nell'art. 10, commi 5 e 6, al Direttore amministrativo e' sostituito il Rettore. Nell'art. 16 la proposta dei responsabili delle strutture di cui al presente comma circa la limitazione, il differimento o il rifiuto della richiesta di accesso e' vincolante. Art. 27. Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita' 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Universita'. 2. Il presente regolamento e' altresi' pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Universita' di Pisa. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per tutte le successive modifiche e integrazioni al presente regolamento. 4. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. A tal fine il rettore e il direttore amministrativo comunicano alle unita' organizzative interessate i decreti e gli ordini di servizio con cui dispongono la delega all'adozione del provvedimento finale per i procedimenti per i quali la delega stessa e' prevista nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1. I responsabili delle unita' organizzative adottano le istruzioni di servizio previste dall'art. 9, comma 2, e dall'art. 20, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine si applica il disposto di cui all'art. 9, comma 4. 5. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992 il presente regolamento sara' inviato alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 241/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.