Art. 5- bis.
 
(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge           ))
(( 16 aprile 1973, n. 171, nonche' all'articolo 3 della legge      ))
(( 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi ))
(( contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo ))
(( i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della    ))
(( previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella          ))
(( Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.                   ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 23 della legge 16 aprile  1973,  n.
          171, citata nella nota all'art. 1, e' il seguente:
             "Art.   23.   -   Le   disposizioni   dell'art.  18  del
          decreto-legge 30 agosto  1968,  n.  918,  convertito  nella
          legge   25   ottobre   1968,   n.   1089.     e  successive
          modificazioni,  si  applicano  anche  ai  dipendenti  delle
          aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano
          nel  territorio  di  Venezia  insulare,  nelle  isole della
          laguna e nel centro storico di Chioggia".
             - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502
          (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio
          1978, n.  353, concernente norme per  il  contenimento  del
          costo  del  lavoro,  mediante  la  riduzione dei contributi
          dovuti  agli  enti  gestori  dell'assicurazione  contro  le
          malattie), e' il seguente:
             "Art.  3.  -  L'art.  18 della legge 25 ottobre 1968, n.
          1089, e successive modificazioni  e  integrazioni,  nonche'
          l'art.   23   della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  si
          interpretano nel senso  che  gli  sgravi  contributivi  ivi
          previsti  si  applicano anche alle imprese alberghiere come
          tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n.
          261, modificata con legge 18 gennaio 1939,  n.  382,  fermo
          restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli
          effetti previdenziali e assistenziali.
             Con  decorrenza  dal  1  luglio  1978  le  norme  di cui
          all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano
          anche   ai   pubblici   esercizi   ed   alle   aziende   di
          somministrazione di alimenti e bevande".