Art. 5- bis. (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge )) (( 16 aprile 1973, n. 171, nonche' all'articolo 3 della legge )) (( 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi )) (( contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo )) (( i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della )) (( previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella )) (( Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, citata nella nota all'art. 1, e' il seguente: "Art. 23. - Le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia". - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie), e' il seguente: "Art. 3. - L'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali. Con decorrenza dal 1 luglio 1978 le norme di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande".