Art. 2.
  L'autorizzazione  all'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti della vendemmia e' concesso dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni che ne facciano
motivata richiesta.
  La richiesta deve necessariamente contenere:
   la  dichiarazione  della  regione  relativa all'accertamento della
effettiva sussistenza  delle  condizioni  climatiche  avverse.  Copia
della  documentazione  relativa all'accertamento rimarra' in possesso
della regione richiedente;
   i tipi di vini per i quali si intende procedere all'arricchimento:
vini da tavola, V.Q.P.R.D e vini a base spumante;
   il numero dei gradi che devono essere aggiunti.
  Le richieste dovranno pervenire  al  Ministero  non  prima  del  10
agosto.
  Tuttavia, in caso di coltivazione di varieta' di viti a maturazione
precoce  nonche'  il  particolare  andamento  climatico nelle aree di
competenza lo rendano necessario,  gli  organismi  regionali  possono
richiedere   l'autorizzazione   ad   effettuare   le   operazioni  di
arricchimento anche prima di tale data.
  In  tal  caso  la  richiesta  deve  contenere  una   circostanziata
relazione esplicativa.