Art. 2. L'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e' concesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni che ne facciano motivata richiesta. La richiesta deve necessariamente contenere: la dichiarazione della regione relativa all'accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni climatiche avverse. Copia della documentazione relativa all'accertamento rimarra' in possesso della regione richiedente; i tipi di vini per i quali si intende procedere all'arricchimento: vini da tavola, V.Q.P.R.D e vini a base spumante; il numero dei gradi che devono essere aggiunti. Le richieste dovranno pervenire al Ministero non prima del 10 agosto. Tuttavia, in caso di coltivazione di varieta' di viti a maturazione precoce nonche' il particolare andamento climatico nelle aree di competenza lo rendano necessario, gli organismi regionali possono richiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data. In tal caso la richiesta deve contenere una circostanziata relazione esplicativa.