Art. 3. Il Ministero provvedera' ad emanare la relativa autorizzazione entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui tale richiesta e' pervenuta. Roma, 8 giugno 1995 Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 243