Art. 3.
  Il Ministero provvedera'  ad  emanare  la  relativa  autorizzazione
entro  trenta  giorni  decorrenti dalla data in cui tale richiesta e'
pervenuta.
   Roma, 8 giugno 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 243