Art. 4.
  L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
  Art.  22.  - Il corso di laurea in economia e commercio si articola
nei seguenti indirizzi conformi ai corrispondenti corsi di laurea:
   1) economia e commercio (indirizzo generale);
   2) economia aziendale;
   3) economia politica;
   4) economia bancaria;
   5) economia industriale;
   6) economia e legislazione per l'impresa.
  I piani di studio di  ciascun  indirizzo  dovranno  uniformarsi  ai
requisiti  stabiliti  per  i  corrispondenti  corsi  di  laurea dalla
tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992.
  Dell'indirizzo seguito sara' data menzione nel diploma di laurea.
  Il consiglio di facolta', qualora saranno  disponibili  le  risorse
necessarie, puo' deliberare l'attivazione degli indirizzi.