Art. 4. L'art. 22 e' sostituito dal seguente: Art. 22. - Il corso di laurea in economia e commercio si articola nei seguenti indirizzi conformi ai corrispondenti corsi di laurea: 1) economia e commercio (indirizzo generale); 2) economia aziendale; 3) economia politica; 4) economia bancaria; 5) economia industriale; 6) economia e legislazione per l'impresa. I piani di studio di ciascun indirizzo dovranno uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. Dell'indirizzo seguito sara' data menzione nel diploma di laurea. Il consiglio di facolta', qualora saranno disponibili le risorse necessarie, puo' deliberare l'attivazione degli indirizzi.