Art. 2.
  Le  confezioni  delle  specialita'  medicinali  di  cui all'art. 1,
recanti l'avvertenza "DA VENDERSI  DIETRO  PRESENTAZIONE  DI  RICETTA
MEDICA"  (o  altra  analoga)  debbono essere ritirate dal commercio a
partire dal 181 giorno successivo alla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.