Art. 3.
  Le   societa'   titolari   delle  registrazioni  delle  specialita'
medicinali di cui trattasi hanno l'obbligo di  inviare  al  Ministero
della  sanita'  - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, copia, sia cartacea che
su  supporto  informatico,  degli stampati, redatti nelle forme e nei
modi previsti dal decreto legislativo n.  540/1992  e  aggiornati  in
relazione  all'esonero  della  prescrizione medica, unitamente ad una
formale  autodichiarazione  del  legale  rappresentante,  in  cui  si
dichiari che i suddetti stampati sono conformi a quanto autorizzato.