Art. 3. Le societa' titolari delle registrazioni delle specialita' medicinali di cui trattasi hanno l'obbligo di inviare al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, redatti nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo n. 540/1992 e aggiornati in relazione all'esonero della prescrizione medica, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che i suddetti stampati sono conformi a quanto autorizzato.