Art. 2.
  Il commissario delegato provvedera' all'espletamento dell'incarico,
con la facolta' di avvalersi di sub commissari, con la collaborazione
degli  uffici  della  regione,  degli  enti strumentali della stessa,
nonche'  delle  autorita'  e  degli  uffici  competenti  in  materia,
adottando,   ove  necessario,  anche  provvedimenti  in  deroga  alle
seguenti norme, nel rispetto dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico:
   regio   decreto   18   novembre   1923,   n.  2240,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed integrazioni;
   regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
   legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
   legge 10 febbraio 1962,  n.  57,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  art. 8, primo comma, secondo
periodo;
   legge 28 gennaio  1977,  n.  10,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
   decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
   legge  regione  Sardegna  27  aprile  1984,  n.  13,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
   deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e
successive modifiche ed integrazioni;
   decreto-legge  26   gennaio   1987,   n.   10,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;
   legge regione Sardegna 22 aprile 1987, n. 24, e
successive modificazioni ed integrazioni;
   decreto-legge   31   agosto   1987,   n.   361,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
   decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
   legge regione Sardegna 13 aprile 1990, n. 6, art. 11;
   legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 45 e 46;
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 gennaio 1991, n. 55;
   decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
   decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 come modificato  dal
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
   decreto   legislativo   24  luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   direttiva CEE 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993;
   legge regione Sardegna 8 luglio 1993, n. 29;
   legge 5 gennaio 1994, n. 36;
   decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
   decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
   decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno
1995, n. 216;
   decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con legge 17 maggio
1995, n. 172;
   testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933;
   art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E;
   art. 2 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   le  normative  statali  e  regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
   leggi della regione Sardegna  concernenti  norme  sulle  procedure
della programmazione e della contabilita' regionale;
   concessioni  statali  e  regionali  in  materia di destinazione ed
assegnazione per l'utilizzo delle acque nella regione Sardegna;
   norme regionali concernenti il piano  regionale  degli  acquedotti
approvato con decreto del 23 gennaio 1984, n. 56;
   norme  regionali  concernenti  il piano di risanamento delle acque
approvato con delibera della giunta regionale n. 17/174 del 6  giugno
1984;
   studio   di  pianificazione  delle  risorse  idriche  in  Sardegna
approvato con delibera della giunta regionale n.  13/1  dell'8  marzo
1989.