Art. 3. Ai fini della presente ordinanza il commissario potra': individuare nuovi punti di approvvigionamento idrico; acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea; modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare avuto comunque riguardo al principio sancito dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; stipulare contratti per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque; disporre l'esecuzione degli impianti di approvvigionamento, di adduzione, di potabilizzazione e distribuzione delle acque, di nuovi tratti di collettazione di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza, il monitoraggio e gli interventi di ristrutturazione degli impianti sopraindicati, con particolare riferimento alle reti adduttrici, distributrici e di collettamento dei reflui; approvare i progetti, e provvedere alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo opere anche in deroga alle disposizioni sugli appalti, autorizzandone l'esercizio, l'affidamento e la titolarita' ad enti pubblici; accelerare la esecuzione delle opere di cui al presente articolo e di quelle gia' finanziate dallo Stato o dalla regione, anche mettendo in mora soggetti attuatori e sostituendosi ad essi in caso di perdurante inerzia trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora; provvedere ad identificare le opere non avviate proponendo l'eventuale revoca e riassegnazione dei finanziamenti agli enti finanziatori; predisporre ed approvare i progetti e disporre la esecuzione di impianti di approvigionamento, di adduzione e di distribuzione delle acque, di fognatura, collettazione e depurazione delle acque reflue, di nuovi collettori di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.