Art. 5. 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, il commissario delegato potra' avvalersi anche mediante distacco o comando di personale delle amministrazioni dello Stato, della regione Sardegna e degli enti strumentali della stessa, delle amministrazioni locali, del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, delle aziende municipalizzate e del personale dei consorzi di bonifica, delle universita', delle unita' sanitarie locali, di quello in disponibilita' alla GEPI, di personale appartenente a societa' a partecipazione statale in fase di liquidazione fino alla permanenza di tale connotazione, nonche' dei tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA, di altre strutture pubbliche che abbiano particolare esperienza nel settore dell'approvvigionamento e gestione delle risorse idriche. Il commissario delegato potra' avvalersi, altresi', delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni e degli enti di cui al presente comma. 2. In favore di tale personale e del commissario delegato e' autorizzata la corresponsione di una indennita' pari all'importo corrispondente fino a centoventi ore mensili di lavoro straordinario calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. 3. Il commissario delegato puo' affidare a personale tecnico delle amministrazioni di cui al comma 1 la progettazione delle opere da realizzare. Le relative indennita' sono determinate in misura fino a duecento ore mensili di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi, orari spettanti in relazione alla qualifica di appartenenza. 4. Per l'approvazione dei progetti il commissario si avvale dei comitati tecnici regionali e provinciali, nei limiti delle rispettive competenze, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, senza che questo sia stato espresso, il commissario provvede ugualmente all'adozione degli atti. Sono fatte salve comunque le competenze statali in materia di dighe. 5. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti indicati nel successivo art. 6 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore. In caso di mancata risposta i provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.