Art. 5.
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art. 3, il
commissario delegato  potra'  avvalersi  anche  mediante  distacco  o
comando di personale delle amministrazioni dello Stato, della regione
Sardegna e degli enti strumentali della stessa, delle amministrazioni
locali,  del  dipartimento  per  i  servizi  tecnici  nazionali della
Presidenza  del  Consiglio,  delle  aziende  municipalizzate  e   del
personale  dei  consorzi di bonifica, delle universita', delle unita'
sanitarie locali, di quello in disponibilita' alla GEPI, di personale
appartenente  a  societa'  a  partecipazione  statale  in   fase   di
liquidazione  fino  alla permanenza di tale connotazione, nonche' dei
tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione  dei
progetti  di  salvaguardia  ambientale  del Ministero dell'ambiente e
dell'ENEA, di  altre  strutture  pubbliche  che  abbiano  particolare
esperienza  nel  settore  dell'approvvigionamento  e  gestione  delle
risorse idriche. Il commissario delegato potra' avvalersi,  altresi',
delle  strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni e degli
enti di cui al presente comma.
  2. In favore di  tale  personale  e  del  commissario  delegato  e'
autorizzata  la  corresponsione  di  una  indennita' pari all'importo
corrispondente fino a centoventi ore mensili di lavoro  straordinario
calcolato  sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle
qualifiche di appartenenza.
  3. Il commissario delegato puo' affidare a personale tecnico  delle
amministrazioni  di  cui  al  comma 1 la progettazione delle opere da
realizzare. Le relative indennita' sono determinate in misura fino  a
duecento  ore  mensili  di lavoro straordinario, calcolato sulla base
degli  importi,  orari  spettanti  in  relazione  alla  qualifica  di
appartenenza.
  4.  Per  l'approvazione  dei  progetti il commissario si avvale dei
comitati tecnici regionali e provinciali, nei limiti delle rispettive
competenze, secondo le disposizioni di cui alla  legge  regionale  22
aprile  1987,  n.  24.  Decorso  il  termine  di  trenta giorni dalla
richiesta  di  parere,  senza  che  questo  sia  stato  espresso,  il
commissario  provvede  ugualmente all'adozione degli atti. Sono fatte
salve comunque le competenze statali in materia di dighe.
  5.  Le  autorizzazioni,  le   concessioni   ed   i   pareri   delle
amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti
gli  enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere
realizzate con i finanziamenti indicati nel successivo art. 6  devono
essere  rilasciati  entro  quindici giorni dalla richiesta presentata
dall'ente esecutore. In caso di mancata risposta i  provvedimenti  si
intendono tacitamente assentiti.