Art. 6. 1. Il commissario delegato puo' disporre l'utilizzo delle somme gia' destinate dallo Stato, dalla regione Sardegna e dagli enti locali, previa intesa con gli stessi, per interventi per la realizzazione di impianti di adduzione, di potabilizzazione e distribuzione delle acque, delle fognature nonche' degli impianti di depurazione destinati al riutilizzo e distribuzione delle stesse a fini irrigui, anche con una diversa localizzazione dei medesimi, comprese quelle attribuite sui fondi della Unione europea, quelle attribuite sui fondi del Ministero dell'ambiente anche per gli interventi del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente nonche' quelle attribuite dalla legge 24 marzo 1987, n. 119. In tal caso il commissario assumera', in nome e per conto dei rispettivi enti locali, i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potra' avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. I rappresentanti legali degli enti possono essere nominati sub commissari personalmente responsabili della regolare esecuzione dei lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso la consegna dei lavori non potra' essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e dai sub commissari. 2. Per le finalita' della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale, altresi', delle seguenti risorse finanziarie: a) L. 114.000.000.000, assegnate con delibera del CIPE in data 28 giugno 1995 nel rispetto delle condizioni in esso indicate; b) lire 30.000 milioni di cui all'art. 4, comma terzo, della legge della regione Sardegna n. 6 del 7 aprile 1995 (capitolo 08035/13 del bilancio della regione); c) lire 22 miliardi di cui all'art. 8 della legge n. 305 del 28 agosto 1989, attribuiti alla regione con decreto del Presidene del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1994. 3. Al fine di assicurare l'immediata operativita' della presente ordinanza e poter immediatamente fronteggiare l'emergenza e' autorizzato il versamento, presso apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al "Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica" della somma di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilita' del cap. 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato. 5. Fino all'attuazione da parte della regione degli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il commissario, anche agli effetti dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e nell'ambito delle attivita' di programmazione e pianificazione di cui agli articoli 3 e 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, delimita, in conformita' alle deliberazioni adottate dalla giunta regionale, l'intero territorio regionale quale unico ambito territoriale ottimale di gestione al fine di assicurare la gestione unitaria coordinata dei servizi idrici integrati. 6. Il commissario applica altresi' a far tempo dal 1 gennaio 1996 il sistema tariffario di cui agli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni.