Art. 6.
  1.  Il  commissario  delegato  puo' disporre l'utilizzo delle somme
gia' destinate dallo Stato,  dalla  regione  Sardegna  e  dagli  enti
locali,   previa  intesa  con  gli  stessi,  per  interventi  per  la
realizzazione  di  impianti  di  adduzione,  di  potabilizzazione   e
distribuzione  delle acque, delle fognature nonche' degli impianti di
depurazione destinati al riutilizzo e distribuzione  delle  stesse  a
fini  irrigui,  anche  con  una  diversa localizzazione dei medesimi,
comprese quelle attribuite sui fondi  della  Unione  europea,  quelle
attribuite  sui  fondi  del  Ministero  dell'ambiente  anche  per gli
interventi del  piano  di  disinquinamento  per  il  risanamento  del
territorio  del  Sulcis-Iglesiente  nonche'  quelle  attribuite dalla
legge 24 marzo 1987, n. 119.
  In tal caso il commissario assumera',  in  nome  e  per  conto  dei
rispettivi  enti locali, i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La
concessione  dei  mutui  potra'  avvenire  con   determinazione   del
direttore  generale  della  Cassa  depositi  e  prestiti, assumendo i
poteri  del  consiglio  di   amministrazione,   al   quale   verranno
comunicate,  nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. I
rappresentanti  legali  degli  enti  possono  essere   nominati   sub
commissari  personalmente  responsabili della regolare esecuzione dei
lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso la consegna  dei
lavori  non  potra' essere effettuata prima della formale concessione
del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte  sulla
base  di  certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e dai
sub commissari.
  2. Per  le  finalita'  della  presente  ordinanza,  il  commissario
delegato si avvale, altresi', delle seguenti risorse finanziarie:
    a) L. 114.000.000.000, assegnate con delibera del CIPE in data 28
giugno 1995 nel rispetto delle condizioni in esso indicate;
    b)  lire  30.000  milioni  di  cui all'art. 4, comma terzo, della
legge della regione  Sardegna  n.  6  del  7  aprile  1995  (capitolo
08035/13 del bilancio della regione);
    c)  lire  22 miliardi di cui all'art. 8 della legge n. 305 del 28
agosto 1989, attribuiti alla regione con decreto  del  Presidene  del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1994.
  3.  Al  fine  di assicurare l'immediata operativita' della presente
ordinanza  e  poter  immediatamente   fronteggiare   l'emergenza   e'
autorizzato  il  versamento, presso apposita contabilita' speciale di
tesoreria intestata  al  "Presidente  della  giunta  regionale  della
Sardegna  - Emergenza idrica" della somma di lire 3 miliardi a valere
sulle disponibilita'  del  cap.  7615,  rubrica  6,  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile.
  4.  Il  commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare le spese
sostenute per le attivita' di cui  alla  presente  ordinanza  con  le
modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di
contabilita' generale dello Stato.
  5. Fino all'attuazione da parte della regione degli adempimenti  di
cui  all'art.  8,  comma  2,  della  legge  5 gennaio 1994, n. 36, il
commissario, anche agli effetti dell'organizzazione territoriale  del
servizio   idrico   integrato   e   nell'ambito  delle  attivita'  di
programmazione e pianificazione di cui agli articoli  3  e  17  della
legge  n.  183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, delimita,
in conformita' alle deliberazioni adottate  dalla  giunta  regionale,
l'intero   territorio   regionale  quale  unico  ambito  territoriale
ottimale di gestione al  fine  di  assicurare  la  gestione  unitaria
coordinata dei servizi idrici integrati.
  6.  Il  commissario applica altresi' a far tempo dal 1 gennaio 1996
il sistema tariffario di cui agli articoli 13  e  14  della  legge  5
gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni.