Art. 7. 1. Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile provvedera', con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta di sette esperti di cui il presidente e due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile e tre esperti designati dal Presidente della regione Sardegna. La commissione coadiuvera' il commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, al fine di fornire valido supporto tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase di emergenza. 2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di cui al comma 1, sara' determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e gravera', per tutto il periodo della fase di emergenza, sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.