Art. 7.
  1. Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento protezione
civile  provvedera',  con  apposito  decreto,  alla  nomina  di   una
commissione   scientifica   composta  di  sette  esperti  di  cui  il
presidente e due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici e
dell'ambiente, un esperto designato dal Dipartimento della protezione
civile e tre esperti designati dal Presidente della regione Sardegna.
La commissione coadiuvera' il commissario delegato, nominato ai sensi
dell'art. 1 della presente  ordinanza,  al  fine  di  fornire  valido
supporto  tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli
interventi nella fase di emergenza.
  2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di
cui al comma 1, sara' determinato con lo  stesso  decreto  di  nomina
della  commissione  medesima  e  gravera', per tutto il periodo della
fase di emergenza, sui fondi messi  a  disposizione  del  commissario
delegato.