ALLEGATO REGOLAMENTO (schema - tipo) Art. 1. Definizioni 1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato. 1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza. 1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attivita' comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo. 1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attivita' dell'ente nei settori statutariamente indicati. 1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attivita' ne risulti indirizzata in modo sostanziale. Art. 2. Oggetto 2.1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto. 2.2. L'ente, per rendere piu' efficace il perseguimento dei propri fini, puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa deliberazione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie. Art. 3. Gestione del portafoglio 3.1. La gestione del portafoglio dell'ente e' affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali. Art. 4. Modalita' d'intervento 4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso: a) interventi diretti; b) interventi attraverso societa' o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attivita' ne risulti indirizzata in modo sostanziale; c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi; d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicita'. Art. 5. Bilancio preventivo 5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attivita' dell'ente per l'esercizio di riferimento. 5.2. Il bilancio preventivo: ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attivita'; limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attivita' e progetti promossi e/o realizzati da terzi al . . . .% delle risorse disponibili per ciascun settore. Art. 6. Criteri di ripartizione fondi 6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri: una percentuale compresa tra il . . .. e il . . ..% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento e' destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b); una percentuale compresa tra il . . .. e il . . ..% delle risorse disponibili per ciascun settore puo' essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi. 6.2. In ogni caso, non puo' essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali piu' di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno. Art. 7. Criteri di scelta 7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi. 7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a . . . . . dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta. 7.3. In ogni caso la scelta dovra' essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parita' di ogni altra condizione verra' seguito l'ordine cronologico di presentazione. 7.4. Le iniziative diverse verranno scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi. Art. 8. Procedure di presentazione e valutazioni 8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera c). 8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di . . . . . dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente. 8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo. 8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni. 8.5. La scelta sara' effettuata entro . . . . . (termine per la valutazione). Art. 9. Organi consultivi per la valutazione tecnica 9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione puo' essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalita' nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione. 9.2. Il consiglio di amministrazione puo' nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalita' di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente. 9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente. Art. 10. Programmi pluriennali e servizi in concessione 10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches e' subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti. 10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della direttiva, nonche' l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo). Art. 11. Bilanci e pubblicita' 11.1. Il bilancio consuntivo rechera' in allegato un resoconto circa le finalita', le modalita' operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore. 11.2. La pubblicazione del resoconto si da' per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.