(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                             REGOLAMENTO
                           (schema - tipo)
                               Art. 1.
                             Definizioni
   1.1.  Il  termine  "progetto"  indica  un  insieme  di azioni e di
interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un
obiettivo predeterminato.
   1.2. Il termine "programma" di interventi  indica  un  insieme  di
progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di
una specifica esigenza.
   1.3.  Il  termine "iniziativa" indica qualunque forma di attivita'
comunque organizzata,  anche  a  carattere  continuativo,  svolta  da
soggetti   estranei   all'ente,   nei   settori   di   intervento  di
quest'ultimo.
   1.4.  Il  termine  "interventi"  indica  ogni  svolgimento   delle
attivita' dell'ente nei settori statutariamente indicati.
   1.5.  Il  termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non
rientrano tra i "terzi"  i  soggetti,  anche  non  societari,  legati
all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo
tali   che   la   loro  attivita'  ne  risulti  indirizzata  in  modo
sostanziale.
                               Art. 2.
                               Oggetto
   2.1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di intervento
dell'ente nei settori previsti dallo statuto.
   2.2. L'ente, per rendere piu' efficace il perseguimento dei propri
fini,  puo'  limitare  la  propria  attivita'  transitoriamente,  per
periodi  di  tempo  definiti,  a  singoli settori o sottosettori, tra
quelli previsti  nello  statuto;  la  relativa  deliberazione  spetta
all'organo competente per le modificazioni statutarie.
                               Art. 3.
                      Gestione del portafoglio
   3.1.   La  gestione  del  portafoglio  dell'ente  e'  affidata  ad
intermediari autorizzati, o  ad  appositi  servizi  interni  all'ente
separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.
                               Art. 4.
                       Modalita' d'intervento
   4.1.  L'ente  opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2
attraverso:
     a) interventi diretti;
     b) interventi attraverso societa'  o  enti  ad  esso  legati  da
vincoli  di  carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro
attivita' ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
     c) il finanziamento e il  sostegno  di  iniziative  promosse  da
terzi;
     d)  l'assunzione  di servizi pubblici in regime di concessione a
condizioni di economicita'.
                               Art. 5.
                         Bilancio preventivo
   5.1.  Il  bilancio  preventivo   costituisce   lo   strumento   di
programmazione   e   di   indirizzo   dell'attivita'   dell'ente  per
l'esercizio di riferimento.
   5.2. Il bilancio preventivo:
    ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei
quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attivita';
    limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il
finanziamento  di  attivita'  e  progetti  promossi e/o realizzati da
terzi al . . . .% delle risorse disponibili per ciascun settore.
                               Art. 6.
                    Criteri di ripartizione fondi
   6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli  eventuali  stanziamenti
per  gli  scopi  previsti  al  punto 6.2, vengono ripartite secondo i
seguenti criteri:
    una percentuale compresa tra il . . .. e il . . ..% delle risorse
disponibili per ciascun  settore  di  intervento  e'  destinata  alla
realizzazione  degli interventi diretti o indiretti previsti al punto
4.1, lettere a) e b);
    una percentuale compresa tra il . . .. e il . . ..% delle risorse
disponibili  per   ciascun   settore   puo'   essere   destinata   al
finanziamento di iniziative di soggetti terzi.
   6.2. In ogni caso, non puo' essere destinata alla realizzazione di
programmi  di  intervento pluriennali piu' di un quinto delle risorse
mediamente disponibili ogni anno.
                               Art. 7.
                          Criteri di scelta
   7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile  quantificare
il  risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine
di confrontarli con progetti alternativi.
   7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a . .
 . . . dovranno essere valutati tenendo  conto  dei  risultati  delle
analisi  costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e
di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.
   7.3. In ogni caso la scelta dovra'  essere  motivata  indicando  i
criteri   seguiti   nella  comparazione.  A  parita'  di  ogni  altra
condizione verra' seguito l'ordine cronologico di presentazione.
   7.4. Le iniziative diverse verranno scelte in base al giudizio  di
meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei
fondi.
                               Art. 8.
              Procedure di presentazione e valutazioni
   8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione
delle  domande  per  la realizzazione di interventi previsti all'art.
4.1, lettera c).
   8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la  realizzazione  di
interventi  dovranno  essere presentate entro il termine di . . . . .
dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.
   8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione,  che  tiene
conto   delle  linee  programmatiche  e  degli  indirizzi  gestionali
indicati nel bilancio preventivo.
   8.4. I criteri di valutazione comparativa  dei  progetti  e  degli
interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato
dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima
dell'inizio delle operazioni.
   8.5.  La  scelta  sara' effettuata entro . . . . . (termine per la
valutazione).
                               Art. 9.
            Organi consultivi per la valutazione tecnica
   9.1.  La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad
elevato grado di specializzazione puo'  essere  affidata  ad  esperti
esterni   dotati   di  comprovata  professionalita'  nei  settori  di
competenza. Tali  esperti  svolgeranno  esclusivamente  una  funzione
consultiva per il consiglio di amministrazione.
   9.2.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  nominare  comitati
tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalita'  di
particolare   competenza   e   riconosciuto  valore  nei  settori  di
intervento dell'ente.
   9.3. I  comitati  tecnici  e  scientifici  svolgono  un  ruolo  di
consulenza  nella  valutazione  tecnica  dei  progetti  e sulle altre
questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.
                              Art. 10.
           Programmi pluriennali e servizi in concessione
   10.1. Il finanziamento di programmi  pluriennali  viene  accordato
per tranches contributive. L'erogazione delle tranches e' subordinata
alla verifica periodica dei risultati conseguiti.
   10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di
strutture  stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art.
3,  comma  2,  lettera  d),  della  direttiva,  nonche'   l'eventuale
assunzione  di  pubblici  servizi  in  regime  di concessione, di cui
all'art. 5, n. 2, della direttiva  medesima,  sono  adottate  con  la
maggioranza    qualificata    di    (da    determinarsi   dall'organo
amministrativo).
                              Art. 11.
                        Bilanci e pubblicita'
   11.1. Il bilancio consuntivo rechera'  in  allegato  un  resoconto
circa le finalita', le modalita' operative e i risultati ottenuti dai
progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.
   11.2.  La  pubblicazione del resoconto si da' per avvenuta qualora
l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.