Art. 2.
  1.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze in materia di vigilanza
sulla produzione viticola, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento  e Bolzano esercitano i controlli sull'attivita' del centro di
intermediazione delle uve di cui all'art. 1, ed in particolare:
   eseguono controlli sistematici sulla natura, quantita', origine  e
provenienza   delle  uve  commercializzate  accertandone  l'effettivo
acquisto e successiva rivendita;
   eseguono verifiche periodiche effettuate anche a campione presso i
produttori agricoli fornitori delle uve.
  2. I predetti controlli, nonche' gli  accertamenti  concernenti  la
destinazione  delle uve, possono essere attuati in qualsiasi momento,
ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge  n.  282/1986
convertito  in  legge  7  agosto 1986, n. 462, anche dall'Ispettorato
centrale repressione frodi  in  concorso  con  i  nuclei  di  polizia
tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale
dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 148