Art. 2. 1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano i controlli sull'attivita' del centro di intermediazione delle uve di cui all'art. 1, ed in particolare: eseguono controlli sistematici sulla natura, quantita', origine e provenienza delle uve commercializzate accertandone l'effettivo acquisto e successiva rivendita; eseguono verifiche periodiche effettuate anche a campione presso i produttori agricoli fornitori delle uve. 2. I predetti controlli, nonche' gli accertamenti concernenti la destinazione delle uve, possono essere attuati in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 282/1986 convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462, anche dall'Ispettorato centrale repressione frodi in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 1995 Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 148