(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
   1) Requisiti del centro di intermediazione delle uve destinate, in
tutto o in parte, alla vinificazione:
    spazio attrezzato per la movimentazione delle uve nonche' sito di
deposito delle stesse, in area recintata;
    bilico, possibilmente automatico;
    autorizzazione sanitaria;
    libretto  di  idoneita'  sanitaria  per il personale addetto alla
movimentazione delle uve;
    locali con relativa attrezzatura ad uso ufficio per  la  gestione
contabile e amministrativa.
   2) Obbliqhi.
   Comunicazione    preventiva   dell'istituzione   del   centro   di
intermediazione delle uve da effettuarsi a  cura  del  rappresentante
legale  con  firma  autentica,  entro  e non oltre sette giorni prima
dell'inizio dell'attivita' dello stesso  centro  di  intermediazione,
tramite  lettera raccomandata a.r. indirizzata agli uffici competenti
per territorio delle autorita' sottoelencate:
    regioni e province autonome di Trento  e  Bolzano  -  Assessorato
agricoltura ed assessorato sanita';
    Ispettorato centrale repressione frodi;
    Corpo forestale dello Stato.
   Istanza, in bollo, di rilascio del registro di carico e scarico di
cui  al  citato  regolamento  CEE  n.  2238/93  e  al  citato decreto
ministeriale  n.  768/94,  da  presentarsi   all'ufficio   periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio
a  cura del rappresentante legale del centro di intermediazione delle
uve ovvero da un suo delegato in possesso di atto di delega con firma
autenticata e, quale  condizione  preliminare  per  il  rilascio  del
registro stesso, corredata dei seguenti documenti:
    certificato d'iscrizione alla camera di commercio;
    certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
    codice fiscale;
    certificato penale storico;
    autorizzazione sanitaria;
    planimetria  dello  spazio attrezzato per la movimentazione delle
uve e del sito di deposito delle stesse;
    fotocopia del titolo di possesso che legittima l'uso degli  spazi
e dei locali del centro di intermediazione delle uve;
    atto  costitutivo,  statuto  e  certificato  di  vigenza,  se  il
titolare del centro di intermediazione e' una persona giuridica.
   Nella  predetta  istanza  il  richiedente  dovra'  preliminarmente
sottoscrivere gli impegni seguenti:
     a)  possibilita'  di  operare esclusivamente per una ed una sola
impresa presso la sede di un centro di intermediazione delle uve;
     b) rispetto delle disposizioni  sopramenzionate  in  materia  di
obblighi  e  di  requisiti minimi dei centri di intermediazione delle
uve  e  di  tenuta  e  conservazione  dei  registri  e  documenti  di
accompagnamento;
     c) detenzione e commercializzazione, presso la sede dello stesso
centro  di  intermediazione,  esclusivamente  di  uve  provenienti da
varieta' per uve da vino oppure uve provenienti da varieta'  per  uve
da tavola destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;
     d)  invio,  tramite  lettera  (o pacco) raccomandata a.r., della
fotocopia dei documenti di accompagnamento nonche' delle  pagine  dei
registri che si riferiscono alle operazioni di carico e scarico delle
uve  compiute  nella  settimana,  indirizzata  all'Ufficio periferico
dell'Ispettorato   centrale   repressione   frodi   competente    per
territorio.  Il  predetto  invio dovra' avvenire entro e non oltre il
secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui  si
riferiscono le registrazioni.
   E'  fatto  salvo  l'invio  all'Ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente per il luogo di carico, a norma
dell'art. 10 del citato regolamento CEE  n.  2238/93,  di  copia  del
documento  di  accompagnamento  del  trasporto  delle  uve  da tavola
destinate alla vinificazione;
     e)  invio,  a  mezzo  lettera  raccomandata   a.r.   all'Ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio,  entro  sette  giorni dalla data di ricevimento, di copia
delle  singole  comunicazioni  scritte  di  consegna  uve,  ai  sensi
dell'art.  3  del  regolamento  CEE  n.  3929/87  della  Commissione,
rilasciate, in favore dello stesso centro di intermediazione uve, dai
singoli produttori conferenti con l'obbligo di precisare la resa  per
ettaro indicata nella loro dichiarazione di raccolta delle uve;
     f)   invio,   a  mezzo  lettera  raccomandata  a.r.  all'Ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio, all'atto del rilascio, di copia  della  comunicazione  di
consegna delle uve provenienti da varieta' per uve da vino, con media
ponderata  espressa  in  qli/Ha, emessa dal centro di intermediazione
delle uve in favore degli acquirenti delle uve medesime;
     g) comunicazione, da parte  del  centro  di  intermediazione  al
produttore delle uve, da effettuarsi entro sette giorni dalla data di
acquisto,  della  destinazione  alla vinificazione delle uve medesime
affinche' il predetto produttore,  nei  casi  previsti,  presenti  la
relativa  dichiarazione  di  raccolta ai sensi del regolamento CEE n.
3929/87; copia di detta comunicazione,  all'atto  del  suo  rilascio,
deve  essere inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio;
     h) comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r.  indirizzata
all'Uffico  periferico  dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi
competente per territorio, di ogni  variazione  intervenuta  rispetto
agli  elementi  indicati  nell'istanza  di  rilascio  del registro di
carico e scarico e a quelli contenuti nella  documentazione  ad  essa
allegata,  da  effettuarsi  entro  e  non  oltre  il  secondo  giorno
lavorativo successivo al verificarsi della variazione;
     i)  comunicazione  di  cessazione  dell'attivita',  a  mezzo  di
lettera  raccomandata  a.r.  indirizzata  agli  uffici competenti per
territorio delle autorita' sottoelencate, da effettuarsi entro e  non
oltre  il  secondo  giorno  lavorativo successivo alla data in cui e'
avvenuta la cessazione dell'attivita':
     regioni e province autonome di Trento e  Bolzano  -  Assessorato
agricoltura ed assessorato sanita';
     Ispettorato centrale repressione frodi;
     Corpo forestale dello Stato.