ALLEGATO 1) Requisiti del centro di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione: spazio attrezzato per la movimentazione delle uve nonche' sito di deposito delle stesse, in area recintata; bilico, possibilmente automatico; autorizzazione sanitaria; libretto di idoneita' sanitaria per il personale addetto alla movimentazione delle uve; locali con relativa attrezzatura ad uso ufficio per la gestione contabile e amministrativa. 2) Obbliqhi. Comunicazione preventiva dell'istituzione del centro di intermediazione delle uve da effettuarsi a cura del rappresentante legale con firma autentica, entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio dell'attivita' dello stesso centro di intermediazione, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata agli uffici competenti per territorio delle autorita' sottoelencate: regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura ed assessorato sanita'; Ispettorato centrale repressione frodi; Corpo forestale dello Stato. Istanza, in bollo, di rilascio del registro di carico e scarico di cui al citato regolamento CEE n. 2238/93 e al citato decreto ministeriale n. 768/94, da presentarsi all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio a cura del rappresentante legale del centro di intermediazione delle uve ovvero da un suo delegato in possesso di atto di delega con firma autenticata e, quale condizione preliminare per il rilascio del registro stesso, corredata dei seguenti documenti: certificato d'iscrizione alla camera di commercio; certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.; codice fiscale; certificato penale storico; autorizzazione sanitaria; planimetria dello spazio attrezzato per la movimentazione delle uve e del sito di deposito delle stesse; fotocopia del titolo di possesso che legittima l'uso degli spazi e dei locali del centro di intermediazione delle uve; atto costitutivo, statuto e certificato di vigenza, se il titolare del centro di intermediazione e' una persona giuridica. Nella predetta istanza il richiedente dovra' preliminarmente sottoscrivere gli impegni seguenti: a) possibilita' di operare esclusivamente per una ed una sola impresa presso la sede di un centro di intermediazione delle uve; b) rispetto delle disposizioni sopramenzionate in materia di obblighi e di requisiti minimi dei centri di intermediazione delle uve e di tenuta e conservazione dei registri e documenti di accompagnamento; c) detenzione e commercializzazione, presso la sede dello stesso centro di intermediazione, esclusivamente di uve provenienti da varieta' per uve da vino oppure uve provenienti da varieta' per uve da tavola destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione; d) invio, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r., della fotocopia dei documenti di accompagnamento nonche' delle pagine dei registri che si riferiscono alle operazioni di carico e scarico delle uve compiute nella settimana, indirizzata all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Il predetto invio dovra' avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni. E' fatto salvo l'invio all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di carico, a norma dell'art. 10 del citato regolamento CEE n. 2238/93, di copia del documento di accompagnamento del trasporto delle uve da tavola destinate alla vinificazione; e) invio, a mezzo lettera raccomandata a.r. all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, entro sette giorni dalla data di ricevimento, di copia delle singole comunicazioni scritte di consegna uve, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3929/87 della Commissione, rilasciate, in favore dello stesso centro di intermediazione uve, dai singoli produttori conferenti con l'obbligo di precisare la resa per ettaro indicata nella loro dichiarazione di raccolta delle uve; f) invio, a mezzo lettera raccomandata a.r. all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all'atto del rilascio, di copia della comunicazione di consegna delle uve provenienti da varieta' per uve da vino, con media ponderata espressa in qli/Ha, emessa dal centro di intermediazione delle uve in favore degli acquirenti delle uve medesime; g) comunicazione, da parte del centro di intermediazione al produttore delle uve, da effettuarsi entro sette giorni dalla data di acquisto, della destinazione alla vinificazione delle uve medesime affinche' il predetto produttore, nei casi previsti, presenti la relativa dichiarazione di raccolta ai sensi del regolamento CEE n. 3929/87; copia di detta comunicazione, all'atto del suo rilascio, deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; h) comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Uffico periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, di ogni variazione intervenuta rispetto agli elementi indicati nell'istanza di rilascio del registro di carico e scarico e a quelli contenuti nella documentazione ad essa allegata, da effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al verificarsi della variazione; i) comunicazione di cessazione dell'attivita', a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata agli uffici competenti per territorio delle autorita' sottoelencate, da effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita': regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura ed assessorato sanita'; Ispettorato centrale repressione frodi; Corpo forestale dello Stato.