IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visti gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo di merci pericolose; Visto il proprio decreto 23 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, con il quale sono state approvate le "norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose"; Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, con il quale sono state approvate le "norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose"; Vista la richiesta avanzata dalla societa' Ismes con lettera del 23 marzo 1995, relativa all'inserimento della societa' stessa tra gli enti preposti all'effettuazione delle prove sugli imballaggi (punto 5.1 del citato decreto del 1985) e sui contenitori intermedi (punto 1.7, disposizioni amministrative, del citato decreto del 1990); Visto il parere espresso dall'ispettorato tecnico di questa amministrazione con nota del 16 giugno 1995, n. 7/24/1805; Considerato che tali due decreti stabiliscono che le suddette prove possono essere effettuate, oltre che dall'Ente ferrovie dello Stato, dal R.I.N.A., dalla SIVA e dall'ENEA, anche da altri laboratori nazionali autorizzati dal Ministero; Decreta: Art. 1. La societa' Ismes S.p.a. viene autorizzata ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi, disciplinate rispettivamente dai decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990.