IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visti  gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto
per mare,  sbarco  e  trasbordo  delle  merci  pericolose  in  colli,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968,
n. 1008;
  Visto  il   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29:
"Razionalizzazione   della   organizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego", a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 febbraio 1995 concernente, tra
l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione
dei regolamenti per il trasporto marittimo di merci pericolose;
  Visto il proprio decreto 23 maggio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11  luglio  1985,
con  il  quale  sono  state  approvate  le  "norme  sugli  imballaggi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose";
  Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11  giugno  1990,
con il quale sono state approvate le "norme sui contenitori intermedi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose";
  Vista la richiesta avanzata dalla societa' Ismes con lettera del 23
marzo  1995,  relativa  all'inserimento della societa' stessa tra gli
enti preposti all'effettuazione delle prove sugli  imballaggi  (punto
5.1  del  citato decreto del 1985) e sui contenitori intermedi (punto
1.7, disposizioni amministrative, del citato decreto del 1990);
  Visto  il  parere  espresso  dall'ispettorato  tecnico  di   questa
amministrazione con nota del 16 giugno 1995, n. 7/24/1805;
  Considerato che tali due decreti stabiliscono che le suddette prove
possono  essere effettuate, oltre che dall'Ente ferrovie dello Stato,
dal R.I.N.A., dalla SIVA  e  dall'ENEA,  anche  da  altri  laboratori
nazionali autorizzati dal Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  Ismes S.p.a. viene autorizzata ad effettuare le prove
sugli  imballaggi   e   sui   contenitori   intermedi,   disciplinate
rispettivamente  dai  decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio
1990.