IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che al 3 e 4 comma stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il proprio decreto del 30 giugno 1978 di recepimento della direttiva n. 78/318/CEE dettante norme relative alla omologazione dei tipi di veicolo per quanto riguarda i tergicristallo ed i lavacristallo e norme relative alla omologazione CEE dei tipi di lavacristallo quali entita' tecniche indipendenti; Vista la direttiva della Commissione n. 94/68/CEE con la quale vengono apportate modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva sopra richiamata; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 30 giugno 1978 in un testo unico; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esame del tipo ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto riguarda ai tergicristalli e ai lavacristallo, si intente per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada che abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.