Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' ammesso il rilascio sia della omologazione CEE che della omologazione nazionale ai tipi di veicolo ed ai tipi di tergicristallo e di lavacristallo conformi alle prescrizioni tecniche del presente decreto. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 non sara' piu' consentito il rilascio della omologazione CEE ne' di quella nazionale ai tipi di veicoli ed ai tipi di tergicristallo e di lavacristallo non conformi alle prescrizioni del presente decreto. 3. In deroga alle disposizioni del precedente comma, e limitatamente ai pezzi di ricambio, sara' consentito il rilascio della omologazione CEE ai tipi di lavacristallo conformi alle disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 1978 a condizione che siano destinati ai veicoli in circolazione che alla data della prima immatricolazione erano conformi alle prescrizioni del sopracitato decreto.