Art. 3.
   1. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e'  ammesso il rilascio sia della omologazione CEE che della
omologazione  nazionale  ai  tipi  di   veicolo   ed   ai   tipi   di
tergicristallo   e  di  lavacristallo  conformi  alle    prescrizioni
tecniche del presente decreto.
   2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 non  sara'  piu'  consentito  il
rilascio  della  omologazione  CEE ne' di quella nazionale ai tipi di
veicoli ed ai tipi di tergicristallo e di lavacristallo non  conformi
alle prescrizioni del presente decreto.
   3.   In   deroga   alle   disposizioni  del  precedente  comma,  e
limitatamente ai pezzi di  ricambio,  sara'  consentito  il  rilascio
della  omologazione  CEE  ai  tipi  di  lavacristallo  conformi  alle
disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 1978 a condizione che
siano destinati ai veicoli in circolazione che alla data della  prima
immatricolazione  erano  conformi  alle  prescrizioni del sopracitato
decreto.