Art. 2.
  1.  La  presente autorizzazione ha validita' triennale, ed entra in
vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale.
  2.  Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria,  commercio  e  artigianato   del   mantenimento   dei
requisiti   previsti   dal   decreto   ministeriale  22  marzo  1993,
l'autorizzazione  puo'  essere   rinnovata   su   specifica   istanza
dell'organismo.
  3.  Entro  il  periodo  di validita' della presente autorizzazione,
l'ispettorato  tecnico   del   Ministero   industria,   commercio   e
artigianato  ed  il Ministero del lavoro e previdenza sociale possono
procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure  di
attestazione.
  4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale,
la  presente  autorizzazione  viene  sospesa  con  effetto immediato,
dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino  a
quel  momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede
alla revoca.
  5.  E'  fatto  divieto  di  subappaltare,  in  tutto  o  in  parte,
l'attivita' di certificazione di cui al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                            Il direttore generale
                                         della produzione industriale
                                                  AMMASSARI
 Il direttore generale
dei rapporti  di lavoro
      CACOPARDI