Art. 2.
  1. I criteri per l'assegnazione dell'aurorizzazione di cui all'art.
1 sono cosi' fissati:
    a)   in   via   prioritaria,  essere  pescatore  con  particolare
esperienza nel settore  della  molluschicoltura,  in  particolare  ex
tellinaro,  iscritto  nel  registro  dei pescatori e nelle imprese di
pesca nel Compartimento marittimo di  Roma,  non  essere  armatore  o
proprietario di una nave autorizzata alla pesca con turbosoffiante;
    b)  in  via  subordinata,  nel  caso  in  cui non viene assegnata
l'autorizzazione in base al criterio sub a), essere pescatore di eta'
non superiore a trenta anni, iscritto da almeno tre anni nel registro
dei pescatori e nelle imprese di pesca del Compartimento marittimo di
Roma.
  2. Costituiscono inoltre titoli di preferenza nell'ordine:
    a) l'appartenenza in qualita' di socio a cooperative di pesca;
    b) l'anzianita' di iscrizione nel registro dei pescatori.
  3. A  parita'  di  requisiti  sara'  tenuto  conto  della  data  di
spedizione o di consegna dell'istanza di cui al successivo art. 3.