Art. 2. 1. I criteri per l'assegnazione dell'aurorizzazione di cui all'art. 1 sono cosi' fissati: a) in via prioritaria, essere pescatore con particolare esperienza nel settore della molluschicoltura, in particolare ex tellinaro, iscritto nel registro dei pescatori e nelle imprese di pesca nel Compartimento marittimo di Roma, non essere armatore o proprietario di una nave autorizzata alla pesca con turbosoffiante; b) in via subordinata, nel caso in cui non viene assegnata l'autorizzazione in base al criterio sub a), essere pescatore di eta' non superiore a trenta anni, iscritto da almeno tre anni nel registro dei pescatori e nelle imprese di pesca del Compartimento marittimo di Roma. 2. Costituiscono inoltre titoli di preferenza nell'ordine: a) l'appartenenza in qualita' di socio a cooperative di pesca; b) l'anzianita' di iscrizione nel registro dei pescatori. 3. A parita' di requisiti sara' tenuto conto della data di spedizione o di consegna dell'istanza di cui al successivo art. 3.