Art. 3. 1. Le domande, corredate da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopraindicati, debbono essere presentate esclusivamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma Eur, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le domande di assegnazione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.