Art. 3.
  1.  Le  domande,  corredate da idonea documentazione comprovante il
possesso  dei  requisiti  sopraindicati,  debbono  essere  presentate
esclusivamente  al  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale
dell'Arte, 16 - 00144 Roma Eur,  nel  termine  perentorio  di  trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.
  2. Le domande di assegnazione  si  considerano  prodotte  in  tempo
utile   anche   se   spedite  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal  fine  fa  fede  il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  3.  La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve
essere autenticata da una delle autorita' indicate nell'art. 20 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.