Art. 4. 1. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Con decreto ministeriale, da comunicarsi all'interessato, e' dichiarata l'inammissibilita' dell'istanza dell'aspirante che non abbia i requisiti o non ne abbia comprovato il possesso con la domanda.