Art. 4.
  1.  I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  2. Con decreto ministeriale,  da  comunicarsi  all'interessato,  e'
dichiarata  l'inammissibilita'  dell'istanza  dell'aspirante  che non
abbia i requisiti o non  ne  abbia  comprovato  il  possesso  con  la
domanda.