Art. 6. 1. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'accoglimento della domanda, l'assegnatario dovra' indicare il natante di cui ha la piena disponibilita' purche' in possesso, tra l'altro, di licenza di pesca, iscritto nei RR.NN.MM.GG. del Compartimento marittimo di Roma e avente le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 11, allegato d), del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992). Il presente decreto entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 1995 Il direttore generale: AMBROSIO