Art. 6.
  1.   Entro   trenta   giorni   dalla   data   della   comunicazione
dell'accoglimento della domanda, l'assegnatario  dovra'  indicare  il
natante  di  cui  ha la piena disponibilita' purche' in possesso, tra
l'altro,  di  licenza  di  pesca,  iscritto  nei   RR.NN.MM.GG.   del
Compartimento  marittimo di Roma e avente le caratteristiche tecniche
della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi  di  cui  all'art.
11,  allegato  d),  del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992).
  Il presente decreto entra in vigore  dal  giorno  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 maggio 1995
                                      Il direttore generale: AMBROSIO