IL DIRETTORE GENERALE
                    DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
                      E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio  1973, n. 43, ed in particolare l'art. 127 che attribuisce al
Ministro delle finanze il  potere  di  autorizzare  enti  pubblici  e
privati  ad  istituire  e  gestire  in  localita' interne di notevole
importanza ai fini dei  traffici  con  l'estero  speciali  centri  di
raccolta  e  smistamento  di  merci  che  devono  formare  oggetto di
operazioni doganali;
  Vista l'istanza presentata in data 14 dicembre 1994 con la quale la
societa'   Centro   intermodale   adriatico   S.p.a.    ha    chiesto
l'istituzione,  presso  i  propri  impianti  siti  in  Marghera,  via
dell'Elettricita' n. 21, di un centro di raccolta  e  smistamento  di
merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  ottobre 1994, n. 678, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo,  relativamente
ai  procedimenti  di  competenza di organi dell'Amministrazione delle
finanze;
  Considerato che presso i suddetti impianti la societa'  richiedente
gestisce magazzini generali;
  Considerato   il   parere   favorevole  espresso  dalla  competente
direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Venezia
con foglio del 6 aprile 1995, n. 2067/II/2›;
  Ravvisata l'opportunita' di attivare presso la sede della  societa'
istante  l'istituzione  e  la  gestione di un centro di raccolta e di
smistamento di merci ai sensi dell'art. 127  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  Centro  intermodale  adriatico  S.p.a.,  con  sede in
Venezia-Marghera, in via dell'Elettricita' n. 21, esercente attivita'
di organizzazione diretta ai servizi di deposito, stoccaggio, carico,
scarico e lavorazione di merci varie, e' autorizzata ad  istituire  e
gestire  presso i propri impianti un centro di raccolta e smistamento
merci ai sensi dell'art.  127  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale.