(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                         STATUTO DELL'ATENEO
TITOLO I
Principi Generali
Articolo 1.  Natura e fini
L'Universita'  degli  Studi di Reggio Calabria, di seguito denominata
"Universita'", istituita con legge 14 agosto 1982 n.  590,  art.  25,
promuove  lo  sviluppo  e  il progresso della cultura e delle scienze
attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica
e culturale con altre universita', centri  di  ricerca,  nazionali  e
internazionali,    con   istituzioni   scientifiche,   culturali   ed
economiche, pubbliche o private, contribuendo con cio' allo  sviluppo
civile, culturale, sociale ed economico della Calabria e del Paese.
Articolo 2.  Valori fondamentali
1    L'Universita'  recepisce i valori della Dichiarazione Universale
   dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle  proprie  attivita',  al
   rispetto di essi.
2    Ispira  la  propria  azione al metodo democratico, garantisce la
   partecipazione  piu'  ampia  e   la   trasparenza   dei   processi
   decisionali   e   assicura   la  pubblicita'  di  tutti  gli  atti
   conseguenti.
3  Promuove azioni che favoriscano il superamento  di  ogni  tipo  di
   discriminazione.
4    Promuove  le  condizioni  che  rendano effettivo il diritto allo
   studio.
5  Valorizza le competenze, le esperienze, le capacita'  e  l'impegno
   di chi opera nelle sue strutture.
6  Imposta le sue attivita' sui criteri di efficienza e di efficacia,
   nel   rispetto   dei   principi   dell'autonomia  degli  organismi
   decentrati,  della  programmazione,  della  responsabilita'  degli
   addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.
Articolo  3.    Autonomia  dell'Universita',  liberta' della ricerca,
dell'insegnamento e dello studio.
1  L'Universita' esercita le prerogative che ad essa  derivano  dalla
   sua  capacita'  di  diritto  pubblico  e privato con esclusione di
   qualsiasi fine di lucro.
2  L'Universita' ha autonomia scientifica, didattica,  organizzativa,
   finanziaria  e  contabile,  nel  rispetto  dei  principi  generali
   fissati dalla Costituzione e dalla legislazione vigenti.
3    L'Universita',  nel  perseguire  i  propri  fini  istituzionali,
   assicura  liberta'  di  ricerca,  di  insegnamento e di studio, in
   conformita'  esclusivamente  alle  norme  legislative  che   fanno
   espresso  riferimento  alle  universita' statali e in applicazione
   del presente statuto.
Articolo 4.  Programmazione
1  L'Universita' per realizzare le  proprie  finalita'  istituzionali
   utilizza lo strumento della programmazione.
2    In conformita' con gli obiettivi generali della propria politica
   culturale, di ricerca e di insegnamento. L'Universita'  predispone
   specifici  piani  pluriennali  di  sviluppo e programmi annuali di
   attivita';  inoltre,  concorre  con  proprie  proposte  al   piano
   nazionale  di  sviluppo  delle  Universita'  e alla programmazione
   pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica.
Articolo 5.  Modi di attuazione dei fini istituzionali
1  L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, di didattica e
   di  servizio.  Le  attivita'  e  le funzioni di queste strutture e
   degli  organi  di  governo  sono   disciplinate   dall'ordinamento
   universitario,  dal  presente  statuto e dai regolamenti approvati
   secondo le procedure in esso previste.
2   L'Universita' assicura  le  risorse  necessarie  all'espletamento
   delle  attivita'  istituzionali garantendone un'equa ripartizione.
   In particolare, provvede  all'organizzazione  di  poli  didattici,
   aree di studio, biblioteche, laboratori, centri di calcolo, centri
   di  servizi,  musei  e di quant'altro sia necessario all'attivita'
   didattica e di ricerca. Inoltre, assicura l'efficacia del processo
   formativo promuovendo uno stretto legame tra attivita' di  ricerca
   e  insegnamento  e  garantendo  il  coordinamento  delle attivita'
   didattiche.
3   Per assicurare  il  costante  miglioramento  dei  propri  livelli
   qualitativi  e  l'ottimale  gestione  delle  risorse  disponibili,
   l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita'
   scientifiche, didattiche e amministrative.
4  Per realizzare i propri  obiettivi, l'Universita' si avvale  anche
   della  collaborazione  e del supporto di soggetti sia pubblici che
   privati, italiani e stranieri.
Articolo 6.  Ricerca scientifica
1  L'Universita' riconosce il ruolo  fondamentale  della  ricerca  in
   campo  scientifico,  tecnologico  e  umanistico,  e ne promuove lo
   sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici  di
   ricerca,  fondi  a  propria  disposizione e altri fondi devoluti a
   tale scopo dall'Ateneo.
2  Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione,
   gestione e finanziamento delle  strutture  e  delle  attivita'  di
   ricerca,  anche  per  favorire  l'esplicazione delle potenzialita'
   individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.
3  Utilizza come criteri di valutazione della qualita' delle ricerche
   quelli  generalmente   adottati   dalle   comunita'   scientifiche
   nazionali   e   internazionali   e   si  adopera  per  la  massima
   circolazione dei risultati.
4  Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei  contatti
   con  la  societa'  esterna  e  dei  rapporti  con  il  mondo della
   produzione e del lavoro, l'Universita' stipula altresi'  contratti
   e  convenzioni  per  ricerche  con  finalita'  concordate con enti
   pubblici e privati, anche  stranieri,  che  abbiano  interesse  ai
   risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.
5     Premesso  che  e'  incompatibile  con  la  natura  e  il  ruolo
   dell'Universita' svolgere o  collaborare  a  ricerche  coperte  da
   segreto,  l'Universita' favorisce, nel rispetto della riservatezza
   concordata con l'ente committente, la divulgazione  dei  risultati
   delle ricerche.
6    La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo
   alle  ricerche  previste  da  tali  contratti  e  convenzioni   e'
   disciplinata dal regolamento generale di l'Ateneo.
7   L'Universita' puo' svolgere attivita' di consulenza e di servizio
   nel rispetto delle norme  definite  nel  regolamento  generale  di
   l'Ateneo.
8    Parte  dei  residui  ripartibili,  derivati  dall'esecuzione  di
   contratti e convenzioni per ricerche e da attivita' di  consulenza
   e  di  servizio,  viene  destinata  all'ulteriore  sostegno  delle
   ricerche di cui al primo comma del presente articolo,  nonche'  al
   potenziamento delle attivita' didattiche e formative.
9    L'Universita'  garantisce che la sperimentazione scientifica sia
   svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della
   vita e della dignita' della persona e della  tutela  dell'ambiente
   naturale.  Su  questioni  che  vengano  sollevate al riguardo sono
   chiamati a esprimersi con funzione consultiva,  appositi  comitati
   indipendenti e interdisciplinari.
Articolo 7.  Attivita' didattiche e formative
1    L'Universita'  organizza  e  coordina  le  attivita'  didattiche
   necessarie   al   conseguimento   dei   titoli    dell'ordinamento
   universitario  nazionale  previsti  dal  regolamento  didattico di
   Ateneo e ne valuta l'efficacia.
2   Stipula  accordi  con  istituzioni  universitarie  e  di  ricerca
   nazionali  e  internazionali  e  con  enti  pubblici e privati per
   offrire agli studenti le piu' ampie occasioni formative.
3  Organizza, anche con la stipula di contratti temporanei di diritto
   privato, servizi di tutorato finalizzati a orientare  e  assistere
   gli  studenti  nel  corso degli studi. Assicura, anche in concorso
   con  enti  pubblici  e  privati,  attivita'  di  orientamento  per
   l'iscrizione agli studi universitari.
4    Assicura  spazi  e  strutture  per  la  vita  sociale,  anche in
   collaborazione con gli enti a cio' preposti:  favorisce  attivita'
   formative  autogestite  dagli  studenti  nel campo della cultura e
   degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
5    Promuove  la  pratica,  la   diffusione   e   il   potenziamento
   dell'educazione  fisica e dell'attivita' sportiva universitaria in
   collaborazione con il Centro Universitario Sportivo  e  con  altri
   enti  che  abbiano  il  riconoscimento e le caratteristiche di cui
   alla legge 394\77.
Articolo 8.  Attivita' medico-assistenziali
1  L'Universita
 definisce, attraverso norme specifiche comprese  nei
   regolamenti   di   cui   al  Titolo  VI,  l'assetto  organizzativo
   necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica
   e di ricerca connessi alle attivita' medico-assistenziali prestate
   dalla Facolta' di medicina e chirurgia.
2  Tali attivita' sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni
   con il Servizio sanitario  nazionale  e  con  le  altre  modalita'
   previste dalle leggi vigenti.
Articolo 9.  Altre attivita' istituzionali
1    L'Universita'  istituisce  corsi di perfezionamento post-laurea,
   secondo le norme fissate nel regolamento generale di Ateneo.
2    Promuove  e  organizza  l'aggiornamento  del  proprio  personale
   amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e
   in conformita' alle norme vigenti.
3     Inoltre,  l'Universita'  istituisce  e  promuove  attivita'  di
   formazione,    aggiornamento    e    perfezionamento    culturali,
   scientifiche,  tecniche  e professionali anche a soggetti esterni:
   in particolare:
   a) promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di
   stato  per  l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e
   ad altri concorsi pubblici.
   b) svolge corsi di aggiornamento  e  di  specializzazione  per  il
   personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
   c)   istituisce   corsi   di   perfezionamento   e   aggiornamento
   professionale, nonche' servizi rivolti ai giovani  per  la  scelta
   della professione.
   d)  istituisce  corsi  di  educazione,  ivi  compresi  quelli  per
   l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la  formazione
   permanente e ricorrente.
4   Nei limiti fissati dalla legge n. 537\93, l'Universita' favorisce
   le  attivita'  culturali,  ricreative  e  sociali  del   personale
   universitario anche attraverso l'istituzione di appositi centri di
   servizio.
5      Per   tutte  le  attivita'  previste  nel  presente  articolo,
   l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con gli  enti
   e le istituzioni interessate.
Articolo 10. Rapporti internazionali
1    L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali
   alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione
   scientifica e  di  formazione,  avendo  particolare  attenzione  a
   quelli rivolti ai Paesi del Mediterraneo.
2      Al   fine   di   realizzare  la  cooperazione  internazionale,
   l'Universita':
   a)  stipula  accordi  e  convenzioni  con  atenei  e   istituzioni
   culturali e scientifiche di altri paesi.
   b)  promuove  e  sostiene  gli  scambi  internazionali di docenti,
   ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
Articolo 11. Strutture di ospitalita'
1  Al fine di favorire i rapporti  di  cui  al  precedente  articolo,
   nonche'  al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla
   piu' ampia  realizzazione  possibile  del  diritto  a  un'efficace
   attivita' didattico-formativa, l'Universita' costituisce strutture
   per l'ospitalita', gestite da un Centro di servizi.
2    Il  personale dell'Universita' puo' usufruire di tali strutture,
   con le modalita' e con gli oneri fissati da apposito  regolamento,
   solo per brevi periodi e comunque dopo che siano state soddisfatte
   richieste   di   ospitalita'   di  studiosi  esterni,  italiani  e
   stranieri, soggiornanti per motivi  culturali  e  di  cooperazione
   didattico-scientifica.
3    Per  realizzare  le  strutture  di  cui  al  presente  articolo,
   l'Universita' si coordina con gli enti territoriali. In assenza di
   strutture apposite e fino alla loro  realizzazione,  l'Universita'
   stipula convenzioni con soggetti esterni.
Articolo 12. Patrimonio
1  E' compito dell'Universita' assicurare la manutenzione ordinaria e
   straordinaria   del   suo   patrimonio   edilizio   e  promuoverne
   l'arricchimento. L'Universita' cura altresi' la gestione dei  beni
   e  delle  attrezzature  tecniche  e  scientifiche  di  cui essa si
   avvale.
2    L'Universita'  assicura  la  salubrita',  la  sicurezza   e   la
   funzionalita' di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel
   patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.
Articolo 13. Regolamenti
L'Universita'  attua  le  disposizioni  del  presente  statuto  e  ne
realizza le finalita' attraverso i regolamenti di cui al Titolo VI.
Articolo 14. Piano pluriennale di sviluppo
1  L'Universita' si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati
   gli obiettivi a lungo e medio termine di  adeguamento  e  sviluppo
   delle  attivita'  istituzionali,  del  patrimonio  edilizio, delle
   strutture  e  dei  servizi  universitari  e  le  risorse  umane  e
   finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
2    Il piano e' predisposto in coerenza con le indicazioni del piano
   nazionale di sviluppo dell'Universita' ed e' aggiornato  di  norma
   ogni  quattro anni e comunque ogni qual volta il Senato accademico
   lo ritenga opportuno.
3  Le linee fondamentali del piano  e  dei  successivi  aggiornamenti
   sono   predisposte  dal  Rettore,  tenendo  conto  delle  proposte
   avanzate dalle strutture dell'Universita'. Il piano e' elaborato e
   approvato  dal  Senato  accademico,  sentito   il   Consiglio   di
   amministrazione.
4    Nel  corso  dell'elaborazione  del  piano  e'  cura  del Rettore
   promuovere il piu' ampio  confronto  con  gli  Enti  territoriali,
   culturali  ed  economici  cui  l'Universita' fa riferimento, anche
   mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio
   di specifici problemi e la valutazione delle compatibilita' tra le
   rispettive esigenze.
Articolo 15. Programma annuale di attivita'
1   L'Universita' si  dota  di  un  programma  annuale  di  attivita'
   predisposto  dal  Rettore,  sulla  base  del  piano pluriennale di
   sviluppo.
2  Il Senato accademico, sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,
   approva  il  programma  annuale  di attivita' all'inizio dell'anno
   accademico e comunque  prima  della  formazione  del  bilancio  di
   previsione.
TITOLO II
Soggetti
Articolo 16. Comunita' universitaria
L'Universita'  e' una comunita' di persone che, secondo le specifiche
funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini  istituzionali.
Fanno   parte   della   comunita'   universitaria   i  professori,  i
ricercatori,  il  personale  dirigente,  il   personale   tecnico   e
amministrativo,  gli  studenti  e  tutti  coloro che, a vario titolo,
trascorrono periodi  di  ricerca  o  di  collaborazione  tecnica,  di
insegnamento e di studio presso l'Universita'.
Le  varie  componenti  partecipano  alla  vita universitaria con pari
dignita' secondo le funzioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.
Articolo 17. Professori e ricercatori
1   Sono professori e ricercatori dell'Universita' coloro i quali, in
   conformita'  alla  normativa  vigente,  ricoprono  dei  posti   in
   organico per il corrispondente ruolo.
2    Ai  professori  e  ai ricercatori viene garantita la liberta' di
   insegnamento e di ricerca. I professori e i ricercatori confermati
   hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a  bilancio  per
   la ricerca.
3     Secondo  i  compiti  previsti  per  ciascun  ruolo  o  funzione
   dall'ordinamento  universitario  nazionale   e   dal   regolamento
   generale  di  Ateneo,  i professori e i ricercatori sono tenuti ad
   assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame e
   la ricerca, secondo le modalita' stabilite nei  regolamenti  delle
   strutture cui essi appartengono.
4  I professori e i ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al
   funzionamento    dell'Universita',    partecipando   agli   organi
   collegiali e assumendo funzioni  organizzative,  di  coordinamento
   della didattica e della ricerca e di governo.
Articolo 18. Personale dirigente, tecnico-amministrativo
1    Fanno  parte  del  personale  dirigente e tecnico-amministrativo
   dell'Universita' i dipendenti inquadrati nei rispettivi  ruoli  in
   conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
2    L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la pianta organica
   del personale dirigente  e  tecnico-amministrativo  necessario  al
   perseguimento  dei  propri  fini istituzionali, nel rispetto della
   normativa vigente in materia.
3     L'Universita',  per  rispondere   a   esigenze   specifiche   e
   specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti
   la  copertura  di spesa, puo' temporaneamente utilizzare personale
   esterno mediante appositi contratti e convenzioni.
4  Il Direttore amministrativo e' responsabile della conduzione degli
   uffici e assicura la correttezza, l'efficienza e  l'efficacia  del
   loro operato.
5    Il  personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e
   dei servizi cui e' preposto.
6   Il personale tecnico-amministrativo svolge  i  compiti  specifici
   delle  rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e
   dei  servizi  dell'amministrazione   e   delle   altre   strutture
   dell'Universita'  ai  quali  e'  assegnato sulla base di quanto e'
   previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva  e
   dagli    accordi   integrativi   siglati   con   l'Amministrazione
   universitaria.
7  Il personale partecipa alla gestione  dell'Universita'  attraverso
   le  proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto
   dal presente statuto.
8    L'Universita'  valorizza  la  professionalita'   del   personale
   tecnico-amministrativo,  ne  favorisce  e  ne  cura  con  apposite
   iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.
9   Il personale e' tenuto  ad  assicurare  il  proprio  impegno  nel
   settore   cui   e'   assegnato   per   il  migliore  funzionamento
   dell'Universita'.
Articolo 19. Studenti
1    Sono  studenti  dell'Universita'  coloro   i   quali   risultano
   regolarmente  iscritti  ai  corsi  di  diploma  universitario,  di
   laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.
2   In attuazione di  quanto  disposto  dagli  ordinamenti  didattici
   nazionali,  l'Universita'  determina,  nei casi in cui la legge lo
   consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di diploma e
   di laurea: esso viene fissato dal Senato accademico, sulla base di
   una relazione  tecnica  predisposta  dai  rispettivi  Consigli  di
   facolta',  sentiti  i  Consigli dei Corsi di studio interessati, e
   previo parere del Consiglio di  amministrazione  e  del  Consiglio
   degli studenti.
3    Il  numero  massimo  e le modalita' di ammissione alle scuole di
   specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono  definiti
   sulla  base  delle  norme  di  legge,  tenendo conto delle risorse
   economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
4  Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle  diverse
   strutture  universitarie per svolgere le attivita' connesse con la
   loro formazione. Gli studenti possono partecipare  alle  attivita'
   di  ricerca  esclusivamente per quella parte e nella misura in cui
   esse sono funzionali alla loro formazione.
5  Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso
   le loro rappresentanze negli organi collegiali  ove  previsto  dal
   presente statuto.
6    Gli  studenti  fruiscono  dei servizi e dell'assistenza previsti
   dall'Universita' o da questa gestita in convenzione con  gli  enti
   preposti  a  garantire  il  diritto  allo  studio  secondo le loro
   effettive  esigenze,  nei  limiti  delle  disponibilita'  e  delle
   finalita' previste.
7  Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli
   studenti  hanno  diritto  di  frequentare  le strutture culturali,
   sportive e  ricreative  dell'Universita'  e  di  partecipare  alle
   attivita'  studentesche organizzate. Gli studenti possono altresi'
   svolgere ai fini formativi attivita' autogestite nei  settori  del
   tempo  libero,  dello  sport  e  della cultura, anche organizzando
   scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve
   le attivita' disciplinate da apposite disposizioni legislative  in
   materia.
8    Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche
   al fine di  fornire  all'interno  dell'Universita'  prestazioni  e
   servizi, secondo apposite convenzioni stipulate con l'Universita'.
9   Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento
   delle attivita' universitarie,  alla  partecipazione  agli  organi
   collegiali,   al   corretto  uso  delle  strutture  e  alla  piena
   valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
Articolo 20. Altri soggetti
1   Limitatamente al  periodo  di  svolgimento  delle  funzioni  loro
   assegnate  presso  l'Universita', nell'accesso alle strutture e ai
   servizi dell'Universita',  sono  assimilati  ai  professori  o  ai
   ricercatori  anche  coloro i quali, pur non appartenendo ai ruoli,
   svolgano   funzioni   didattiche   o   di   ricerca   disciplinate
   dall'ordinamento   universitario,   dal  presente  statuto  e  dai
   regolamenti in esso previsti.
2  I collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, i  tutori,
   i   laureati   e   i   tecnici  inseriti  in  gruppi  di  ricerca,
   limitatamente al  periodo  del  loro  rapporto  con  l'Universita'
   afferiscono alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene
   il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, a un
   servizio comune.
3   Le modalita' della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di
   cui ai commi precedenti  sono  definite  dalle  singole  strutture
   all'interno dei rispettivi regolamenti.
4    Gli  studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati
   che svolgono attivita'  di  tirocinio,  limitatamente  al  periodo
   della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con
   l'esclusione  dell'elettorato attivo e passivo per la designazione
   dei rappresentanti negli organi accademici.
5    I  soggetti  che  frequentano  l'Universita'  per  attivita'  di
   formazione, aggiornamento e perfezionamento di cui all'art. 9  del
   presente    statuto,   possono   fruire   dei   servizi   previsti
   dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la  presenza  e
   la   partecipazione   finalizzata   al  conseguimento  della  loro
   formazione.
TITOLO III
Organi centrali dell'Universita'
Articolo 21. Organi centrali
Sono organi centrali di governo dell'Universita':
- il Rettore,
- il Senato accademico,
- il Consiglio di amministrazione,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Consiglio degli studenti.
Articolo 22. Rettore
1  Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
2  Spetta comunque al Rettore:
   a) convocare e presiedere il Senato accademico e il  Consiglio  di
   amministrazione coordinandone le attivita',
   b) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo VI.
   c)    assicurare   l'osservanza   delle   norme   dell'ordinamento
   universitario  nazionale,  dello  statuto  e  dei  regolamenti  di
   Ateneo.
   d)   stipulare  tutte  le  convenzioni  quadro  e  le  convenzioni
   internazionali
   e) predisporre le linee  fondamentali  del  piano  pluriennale  di
   sviluppo  e  il programma annuale dell'Ateneo di cui ai precedenti
   artt. 14 e 15.
   f) presentare, in occasione dell'inizio dell'anno accademico,  una
   relazione generale sullo stato dell'Ateneo.
3    Il  Rettore  esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono
   demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo  statuto
   e dai relativi regolamenti.
4    In  caso  di  necessita' e indifferibile urgenza puo' assumere i
   necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio
   di Amministrazione e del Senato  accademico  riferendone,  per  la
   ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
5    Il  Rettore  nomina  con  proprio decreto il Prorettore vicario,
   scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce
   in tutte le sue funzioni nei casi di  impedimento  o  di  assenza:
   delega  altresi'  a  un  professore  di  prima fascia di una delle
   facolta'  che  hanno  sede  in  Catanzaro  le   funzioni   vicarie
   necessarie  alla  speditezza  delle  attivita' delle strutture ivi
   decentrate. Le due deleghe possono anche coincidere.
6  Il Rettore ha la facolta' di delegare ad altri professori di ruolo
   specifiche funzioni.
7  Il Rettore, su sua richiesta, puo' chiedere ai sensi dell'art.  13
   D.P.R. n. 382/80 una limitazione dell'attivita' didattica.
8   Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
   a  tempo  pieno  (o  che  all'atto  della  candidatura  ai   sensi
   dell'art.4  della  L.  18/3/1989  n. 118, producano una preventiva
   dichiarazione di opzione per il regime d'impegno a tempo pieno  in
   caso  di  nomina) che abbiano presentato la loro candidatura sulla
   base di un programma comunicato pubblicamente.
9  Il Rettore e' nominato con decreto del Ministero competente,  dura
   in  carica  circa  quattro  anni  e puo' essere rinnovato una sola
   volta consecutivamente.
10 L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
   a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia,
   b) ai ricercatori,
   c) al personale tecnico-amministrativo,
   d) agli studenti eletti in seno ai Consigli di facolta'.
11 Il voto espresso dalle componenti  di  cui  al  precedente  comma,
   lettere b) e c) e' pesato, rispettivamente, nella misura del 20% e
   del 10% del voto dei professori di ruolo. Il voto della componente
   degli  studenti e' pesato nella misura del 50% del totale dei loro
   rappresentanti in seno ai Consigli di facolta'.
12 Il Rettore e' eletto con il 50% piu' uno  dei  voti  espressi  dai
   professori  di  ruolo  aumentato  del  numero dei voti equivalenti
   espressi dalle altre categorie di cui al precedente  comma,  nelle
   prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procedera' al
   ballottaggio  tra i due candidati che abbiano riportato il maggior
   numero di voti nell'ultima votazione. Le votazioni sono valide  se
   ad  esse  partecipa  almeno  il  60%  degli  aventi  diritto tra i
   professori di ruolo.
Art. 23. Senato accademico
1      Il   Senato   accademico   determina   la  politica  culturale
   dell'Universita',  esercitando  compiti  di  programmazione  e  di
   indirizzo,  coordinando  le  attivita'  didattiche  e di ricerca e
   valutandone l'efficacia.
2  Spetta al Senato accademico:
   a)   garantire   il   rispetto   dei   principi    di    autonomia
   dell'Universita',  della  liberta'  didattica  e  di  ricerca  dei
   singoli docenti e dei diritti degli studenti,
   b)  deliberare  le  modifiche  di  statuto,  con  la  composizione
   allargata e secondo le procedure previste nel successivo art. 73,
   c)  elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal
   Rettore,  il  piano  pluriennale  di   sviluppo   dell'Ateneo   ed
   approvarlo, sentito il Consiglio di Amministrazione,
   d)  proporre  al  Consiglio  di Amministrazione le modifiche degli
   organici del personale docente e tecnico-amministrativo secondo le
   linee definite nel  piano  pluriennale  di  sviluppo  dell'Ateneo,
   sentite  le  strutture  didattiche,  scientifiche e amministrative
   interessate,
   e) ripartire i posti disponibili di professore  e  di  ricercatore
   tra  le  facolta' in accordo con il piano pluriennale di sviluppo,
   nonche' sulla  base  di  parametri  che  tengano  conto  per  ogni
   facolta'   del  rapporto  tendenzialmente  ottimale  tra  studenti
   iscritti in corso e il  numero  dei  professori  di  ruolo  e  dei
   ricercatori  afferenti  alle  aree scientifico-disciplinari, e, su
   motivate proposte delle facolta'  stesse,  assegnarli  ai  settori
   scientifico disciplinari,
   f)  esprimere  parere al Consiglio di amministrazione, anche sulla
   base delle richieste delle strutture interessate e in coerenza con
   il piano pluriennale di sviluppo, sui criteri di ripartizione  del
   personale tecnico-amministratico,
   g)  esprimere  parere  obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione
   dell'Universita',
   h) approvare il  manifesto  annuale  degli  studi  per  quanto  di
   competenza,
   i)  designare  i  membri  del Nucleo di valutazione interna di cui
   all'art. 59 lettera d), da nominarsi con Decreto del Rettore,
   l) indicare i criteri per la  ripartizione  tra  le  diverse  aree
   scientifiche  dei  fondi  a  disposizione  dell'Universita' per il
   finanziamento della ricerca autonomamente programmata  di  cui  al
   comma  primo  dell'art.  5  nonche' per i finanziamenti ai singoli
   progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui
   all'art. 49,
   m) indicare  i  criteri  per  la  ripartizione  tra  le  strutture
   universitarie  delle  risorse  per  le attivita' didattiche, fatta
   eccezione  per  quelle  destinate  agli  interventi  di  carattere
   edilizio,
   n)  esprimere,  nei  casi  previsti  dal  regolamento  generale di
   Ateneo, parere obbligatorio  sui  contratti  e  sulle  convenzioni
   affidati  alle  competenze  delle singole strutture didattiche, di
   ricerca e di servizio,
   o) esprimere parere obbligatorio al Consiglio  di  amministrazione
   sulle  convenzioni  e  sui  contratti non affidati dal regolamento
   generale di Ateneo alle singole strutture didattiche, di ricerca e
   di servizio,
   p)  esprimere  parere  vincolante  al Consiglio di amministrazione
   sulla compatibilita' dei consorzi e delle altre strutture  di  cui
   all'art. 48, con le finalita' ivi previste,
   q)  esprimere  le  proprie valutazioni e formulare osservazioni in
   merito all'efficacia delle attivita' didattiche e formative, sulla
   base delle relazioni annuali delle facolta' di  cui  all'art.  31,
   acquisito il parere del Consiglio degli studenti,
   r)  formulare  osservazioni  sulla relazione annuale del Nucleo di
   valutazione interna di cui all'art. 59,
   s)   approvare,   sentito   il   Consiglio   di   Amministrazione,
   l'istituzione,  le  modifiche,  e  proporre  la disattivazione dei
   dipartimenti,
   t) ratificare le afferenze ai dipartimenti dei  professori  e  dei
   ricercatori  e  risolvere le eventuali controversie insorte tra il
   richiedente l'afferenza e il dipartimento,
   u) approvare, secondo le  procedure  indicate  nel  Titolo  VI,  i
   regolamenti di sua competenza ed esprimere parere obbligatorio sul
   regolamento  generale per le attivita' amministrative, finanziarie
   e contabili,
   v) approvare le relazioni ufficiali da inoltrare al Ministero.
3  Il Senato accademico esercita inoltre tutte le altre  attribuzioni
   che  gli  sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale,
   dallo statuto e dai regolamenti.
4  Il Senato accademico e' composto da:
   a) il Rettore,
   b) il Prorettore vicario,
   c) i Presidi delle facolta',
   d) una rappresentanza dei Direttori  dei  dipartimenti  in  numero
   uguale a quello dei Presidi,
   e)  una  rappresentanza  degli studenti in misura pari a un decimo
   del numero complessivo dei componenti il Senato accademico,
   f) il Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni  di
   segretario e ha voto consultivo.
5     L'elettorato  attivo  per  l'elezione  dei  rappresentanti  dei
   Direttori dei  dipartimenti  spetta  a  tutti  i  professori  e  i
   ricercatori afferenti ai dipartimenti istituiti nell'Ateneo.
6   I rappresentanti elettivi di cui alla lettera d) durano in carica
   tre anni e decadono  comunque  al  termine  del  loro  mandato  di
   Direttore  di  dipartimento.  Ad  essi  subentrano  i Direttori di
   dipartimento primi dei non eletti,  fino  al  rinnovo  dell'intera
   rappresentanza.  I  rappresentanti elettivi di cui alla lettera e)
   durano in carica due anni.
7  I membri del Senato accademico di cui alle lettere d) ed  e)  sono
   nominati con decreto del Rettore.
Articolo 24. Consiglio di amministrazione
1     Il  Consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione
   amministrativa,    finanziaria,    economica    e     patrimoniale
   dell'Universita', fatti salvi i poteri di gestione delle strutture
   alle  quali  il presente statuto riconosce autonomia finanziaria e
   di spesa.
2  Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito
   su  attivita'  didattiche   e   di   ricerca   il   Consiglio   di
   amministrazione  deve  acquisire  il  parere preventivo del Senato
   accademico.
3  Spetta, in particolare, al Consiglio di amministrazione:
   a)  approvare  il  bilancio di previsione sulla base del programma
   annuale di attivita', acquisito il parere del Senato accademico,
   b) approvare il conto consuntivo,
   c) approvare, secondo le  procedure  indicate  al  Titolo  VI,  il
   regolamento  generale per le attivita' amministrative, finanziarie
   e contabili ed esprimere parere, nei casi previsti dallo  statuto,
   sugli altri regolamenti;
   d)  definire  il  piano  edilizio  di  Ateneo,  comprendente anche
   l'utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  per   la   didattica
   destinate  agli  interventi  edilizi,  sulla  base  del  programma
   pluriennale di sviluppo e del programma annuale di  attivita',  ed
   approvare i relativi interventi attuativi.
  d1)  determinare  annualmente,  sentito  il Senato Accademico ed il
   Consiglio degli studenti, l'importo delle tasse e  dei  contributi
   dovuti dagli studenti,
   e)  deliberare sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio,
   fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione,
   f) ripartire le risorse finanziarie di cui  all'art.  23,  lettera
   l),
   g)  ripartire  e  assegnare  il  personale  tecnico-amministrativo
   sentito il Senato accademico,
   h) approvare  le  convenzioni  e  i  contratti  non  affidati  dal
   regolamento  generale di Ateneo alle singole strutture didattiche,
   di ricerca e di  servizio,  acquisito  il  parere  favorevole  del
   Senato accademico,
   i)  approvare,  previo  parere  favorevole  del Senato accademico,
   l'istituzione e l'adesione a consorzi e alle  altre  strutture  di
   cui all'art. 48,
   l)  formulare  osservazioni  sulla relazione annuale del Nucleo di
   valutazione interna di cui all'art. 59,
   m)   conferire   ogni   quadriennio   l'incarico   di    Direttore
   amministrativo, su proposta del Rettore,
   n)  designare  i membri del Collegio dei revisori dei conti di cui
   all'art. 58, da nominarsi con Decreto del Rettore,
   o) designare i membri del Nucleo di  valutazione  interna  di  cui
   all'art. 59, da nominarsi con Decreto del Rettore,
   p)  esprimere  parere  sulle  modifiche  di  statuto,  secondo  le
   procedure previste nel successivo art. 73,
   q) esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo,
   elaborato dal Senato accademico.
4  Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre  tutte  le  altre
   attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario
   nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
5  Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
   a) il Rettore,
   b) il Prorettore vicario,
   c)  il Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di
   segretario,
   d) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia,
   e) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia,
   f) 2 rappresentanti dei ricercatori,
   g) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,
   h) 3 rappresentanti degli studenti.
6  Partecipano, inoltre alle sedute del Consiglio di amministrazione,
   con  voto  consultivo  e  senza che la loro presenza concorra alla
   formazione del numero legale:
   a) il Sindaco di Reggio Calabria, o  un  suo  delegato  permanente
   scelto tra i membri della Giunta comunale,
   b)  il  Sindaco  di Catanzaro, o un suo delegato permanente scelto
   tra i membri della Giunta comunale,
   c) il Presidente della Giunta della  Regione  Calabria  o  un  suo
   delegato permanente scelto tra i membri della Giunta stessa,
   d)  i  rappresentanti,  in  numero non superiore a tre, di persone
   fisiche e persone giuridiche pubbliche e private che si  impegnino
   a  favorire l'attivita' dell'Ateneo tramite contributi finanziari,
   accettati dal Consiglio di amministrazione e il cui importo minimo
   e' fissato ogni triennio dal Consiglio  stesso;  le  modalita'  di
   designazione  dei  rappresentanti  sono  definite  nel regolamento
   generale di Ateneo.
   I delegati e i rappresentanti di cui al presente comma non possono
   essere comunque dipendenti dell'amministrazione dell'Universita'.
7  I membri di cui al comma 5, lettere d), e),  f),  g),  e  h)  sono
   eletti  dalle  categorie  interessate.  I  membri eletti durano in
   carica tre anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che
   durano in carica un biennio.
   I membri  del  Consiglio  di  amministrazione  sono  nominati  con
   Decreto del Rettore.
Articolo 25. Consiglio degli studenti
1    Il  Consiglio  degli studenti, e' l'organo di rappresentanza, di
   organizzazione e di coordinamento degli studenti.
2   Il  Consiglio  ha  compiti  di  promozione  della  partecipazione
   studentesca e di coordinamento dell'attivita' delle rappresentanze
   degli  studenti  negli  altri  organi  centrali di governo e negli
   organi delle strutture dell'Universita'.
3  Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo, e rientra  tra  i
   suoi compiti:
   a) esprimere pareri sugli ordinamenti didattici,
   b)  esprimere  pareri  sul  piano  pluriennale  di  sviluppo e sul
   programma annuale di attivita',
   c) esprimere  pareri  sul  regolamento  generale  di  Ateneo,  sul
   regolamento didattico di Ateneo, nonche' su quelli delle strutture
   didattiche,
   d)   fornire   pareri   sulle   questioni  sottoposte  dal  Senato
   accademico,
   e) elaborare  proposte  su  problemi  relativi  all'organizzazione
   didattica  e  a  tutte  le attivita' espressamente riguardanti gli
   studenti,
   f) esprimere pareri ed elaborare proposte circa  l'attuazione  del
   diritto allo studio,
   g)  esprimere  pareri  sull'efficienza  dei  servizi  e  formulare
   proposte al riguardo,
   h) elaborare proposte in merito alle attivita' di  tutorato  e  di
   orientamento,
   i) esprimere parere e formulare proposte al Senato accademico e al
   Consiglio  di  amministrazione  sulle contribuzioni a carico degli
   studenti e sulla loro destinazione,
   l) proporre al Consiglio di amministrazione le regole generali per
   l'attuazione delle attivita' autogestite previste dall'art. 19 del
   presente statuto,
   m)  formulare  al  Consiglio  di  amministrazione  proposte per il
   riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite nel
   campo della cultura e degli scambi culturali, dello  sport  e  del
   tempo libero.
4  Il Consiglio degli studenti svolge ogni altra attribuzione ad esso
   assegnata  dall'ordinamento  universitario, dal presente statuto e
   dai regolamenti.
5  Il Consiglio e' formato da:
   a) i rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico,
   b) i  rappresentanti  degli  studenti  in  seno  al  Consiglio  di
   amministrazione dell'Universita',
   c)  i  rappresentanti  degli  studenti  in  seno  al  Consiglio di
   amministrazione dell'Ente regionale che ha competenza  in  materia
   di diritto allo studio,
   d)  rappresentanti  eletti  degli studenti di ciascuna facolta' in
   numero di 2, 3, 4, 5 e 6 rispettivamente per facolta' con non piu'
   di 500, da 501 a 1000, da 1001 a 1500, da 1501 a 2000 e oltre 2000
   iscritti in corso e fuori corso,
   e) un rappresentante per ciascuna facolta' eletto al loro  interno
   dai rappresentanti in seno al Consiglio di Facolta'.
6    L'Universita'  fornisce  i  supporti  logistici,  di personale e
   finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio.
7  Le norme per il funzionamento del Consiglio sono  definite  in  un
   apposito  regolamento.  Tale  regolamento  deve comunque prevedere
   l'elezione  di  un  Presidente  scelto  al  proprio  interno,  che
   rappresenti il Consiglio a tutti gli effetti.
8    Il  Presidente e' componente della Commissione di disciplina per
   gli studenti.
9  Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni.
TITOLO IV
Strutture e loro organi
Articolo 26. Strutture dell'Universita'
1  Sono strutture dell'Universita':
   - l'Amministrazione centrale,
   - le Facolta,
   - i Dipartimenti,
   - i Centri di servizio di Ateneo,
   - l'Azienda ospedaliera,
   - l'Azienda agraria sperimentale,
   - i Centri interdipartimentali di servizio e di ricerca,
   - i Centri interuniversitari.
2  Ogni struttura si dotera' di apposito regolamento.
Articolo 27. Amministrazione centrale
1    L'Amministrazione  centrale  e'  l'apparato  di  supporto   alla
   realizzazione  dei  compiti istituzionali dell'Universita' nel suo
   complesso.
2  Il Direttore amministrativo e' responsabile del buon funzionamento
   delle  divisioni  e  dei  servizi  e  dispone  l'esecuzione  delle
   deliberazioni  degli  organi  di governo centrali e, ove previsto,
   delle altre strutture. Presenta annualmente al  Senato  accademico
   ed  al  Consiglio  di amministrazione una relazione sull'andamento
   della   amministrazione.   Esplica,   tenendo  anche  conto  della
   valutazione suddetta, un'attivita'  generale  di  direzione  e  di
   controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.
3    L'incarico  di  Direttore amministrativo, di durata quadriennale
   rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio  di  amministrazione,  su
   proposta  motivata  del  Rettore,  a un dirigente dell'Universita'
   ovvero, previo nullaosta dell'amministrazione  di  provenienza,  a
   dirigente  di  altra sede universitaria o di altra amministrazione
   pubblica.
4  Predispone e stipula i contratti e le convenzioni attribuite  alla
   sua competenza dal Regolamento Generale di Ateneo.
5   I servizi generali tecnici e amministrativi dell'Universita' sono
   organizzati per Divisioni, le quali a loro volta  sono  articolate
   in  Servizi.  Di ogni articolazione organizzativa sono individuate
   le    sfere    di    competenza,    le    attribuzioni    e     le
   responsabilita'proprie   dei   funzionari.  I  responsabili  delle
   Divisioni rispondono al Direttore amministrativo. L'organizzazione
   funzionale e le modalita' per la costituzione  delle  Divisioni  e
   dei  Servizi  sono  contenute  nel regolamento generale di Ateneo.
   Apposite   sezioni   in   Catanzaro   provvedono    agli    affari
   amministrativi  necessari  a  garantire l'efficienza e l'efficacia
   delle strutture didattiche e di ricerca ivi dislocate.
Articolo 28. Facolta'
1  Le facolta' sono strutture dell'Universita' che  hanno  come  fine
   primario  la  programmazione,  l'organizzazione e il coordinamento
   delle  attivita'  didattiche  e  di  formazione   finalizzate   al
   conferimento   dei  titoli  accademici  previsti  dalla  normativa
   vigente e dal presente statuto.
2  Nelle facolta' comprendenti piu' corsi  di  laurea,  eventualmente
   organizzati  in  indirizzi, e di diploma sono istituiti i consigli
   di corso di laurea e di diploma (indicati nel seguito  come  corsi
   di studio) e possono essere istituiti i corsi di indirizzo.
3   Nelle facolta' comprendenti un solo corso di studio, il Consiglio
   di facolta' assume anche le competenze assegnate  ai  consigli  di
   corso di studio.
4    Quando piu' facolta' concorrono alla costituzione di un corso di
   studio, il Senato accademico indica la facolta'  alla  quale  tale
   corso   afferisce   ai  fini  amministrativi,  ferme  restando  le
   attribuzioni  assegnate  dallo  statuto  al  Consiglio  del  corso
   stesso.
5    Qualora  un corso di studio interfacolta' sia articolato in piu'
   indirizzi,   il   Senato   accademico,   sempre   ai   soli   fini
   amministrativi, puo' determinare l'afferenza a differenti facolta'
   di    ciascuno   degli   indirizzi   attivati.   I   criteri   per
   l'utilizzazione delle risorse e  il  coordinamento  dell'attivita'
   didattica sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo.
6   Ciascun Consiglio di facolta' attiva gli opportuni rapporti con i
   dipartimenti   che   forniscono   il   supporto   scientifico    e
   organizzativo  alle  attivita' dei corsi di studio, secondo quanto
   stabilito nel regolamento generale di Ateneo.
Articolo 29. Organi della facolta'
1  Sono organi della facolta':
   - il Preside,
   - il Consiglio di facolta',
   - i Consigli di corso di studio.
2    Il  Consiglio  di facolta' puo' deliberare la costituzione di un
   Comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 32.
Articolo 30. Preside della facolta'
1  Il Preside rappresenta la facolta' ed e'  responsabile  della  sua
   conduzione;  esercita  funzioni  di  iniziativa  e  di  promozione
   nell'ambito della facolta'.
2  Il Preside e' membro del Senato accademico.
3  Spetta al Preside:
   a)  convocare  e  presiedere  il  Consiglio  di  facolta'  e  dare
   attuazioni alle relative deliberazioni,
   b)  adottare,  in  caso  di  necessita' e indifferibile urgenza, i
   necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio
   di  facolta'  riferendone,   per   la   ratifica,   nella   seduta
   immediatamente successiva,
   c) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica di cui al
   successivo art. 33.
   d)   sovrintendere  e  vigilare  sul  regolare  svolgimento  delle
   attivita' didattiche, o delegare queste funzioni ai Presidenti dei
   Consigli dei corsi di studio,
   e) assicurare il funzionamento dei servizi della facolta',
   f) redigere il  calendario  annuale  delle  attivita'  didattiche,
   sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di studio,
   g)  redigere  la  relazione annuale sull'andamento delle attivita'
   didattiche, sulla base di quelle presentate dai  singoli  Consigli
   dei   corsi   di   studio   e   tenendo   conto   della  relazione
   dell'Osservatorio della didattica,
   h) nominare, su proposta dei Presidenti dei Consigli dei corsi  di
   studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo
   accademico.
4    Il  Preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli
   sono demandate  dall'ordinamento  universitario  nazionale,  dallo
   statuto e dai relativi regolamenti.
5    Il Preside designa un professore di ruolo di prima fascia che lo
   supplisce in tutte le sue funzioni in caso  di  impedimento  e  di
   assenza.
6    Il Preside e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a
   tempo pieno (o che all'atto della candidatura ai sensi dell'art. 4
   della L. 18/3/1989 n. 118, producano una preventiva  dichiarazione
   di  opzione  per  il  regime  d'impegno  a  tempo pieno in caso di
   nomina) della facolta'.
   L'elettorato attivo e'  attribuito  ai  membri  del  Consiglio  di
   facolta'.
   Il  Preside  e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
   nelle prime due votazioni.
   Nel caso di mancata elezione si  ricorre  al  ballottaggio  tra  i
   candidati   che   hanno  riportato  il  maggior  numero  dei  voti
   nell'ultima votazione.
9  Il Preside e' nominato dal Rettore con proprio decreto.
   Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente
   rieleggibile una sola volta.
Articolo 31. Consiglio di facolta'
1    Il  Consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che programma e
   coordina l'attivita' didattica e di formazione della facolta'.
2  Spetta al Consiglio di facolta':
   a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni  assunte
   al  riguardo  dagli organi di governo dell'Universita' e sentiti i
   Consigli dei corsi di studio  interessati,  l'utilizzazione  delle
   risorse  umane e materiali a disposizione della facolta', rendendo
   possibile  un'efficace  offerta  didattica  e  formativa  con   un
   razionale ed equilibrato impiego dei docenti,
   b)  proporre  le  modifiche all'ordinamento didattico dei corsi di
   studio afferenti alla facolta', tenendo conto delle indicazioni  e
   dei pareri espressi dai Consigli dei corsi suddetti,
   c) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione
   del  piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 14,
   le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo  della  facolta',
   tenendo  anche  conto  delle  esigenze  manifestate  dai  corsi di
   studio,
   d)   procedere   annualmente   alla    programmazione    didattica
   provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti,
   e) procedere all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze,
   e  sottoporre  agli  organi centrali dell'Universita' le proposte,
   motivate da particolari esigenze  didattico-scientifiche,  per  la
   stipula  di contratti di diritto privato per la copertura di corsi
   ufficiali di insegnamento, acquisito il parere  dei  Consigli  dei
   corsi di studio interessati,
   f)  approvare,  per  la  parte di competenza, il manifesto annuale
   degli studi,
   g)  procedere  alla  richiesta  di  nuovi  posti  in  organico  di
   professore di ruolo e di ricercatore,
   h) procedere alla destinazione dei posti in organico di professori
   di ruolo e di ricercatore,
   i)  procedere  alla  chiamata  dei  professori  di  ruolo  e  alla
   copertura dei posti di ricercatore,
   l) approvare la relazione annuale sull'attivita'  didattica  della
   facolta', predisposta dal Preside,
   m) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
   n) deliberare il regolamento di facolta',
   o)  approvare i regolamenti delle attivita' didattiche dei singoli
   corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli,
   p) esprimere pareri sui regolamenti generali,
   q) concorrere all'attuazione di quanto previsto per il servizio di
   tutorato,
   r) determinare, all'inizio di ogni anno accademico gli  impegni  e
   le   modalita'   di   esercizio   delle  funzioni  didattiche  dei
   ricercatori della facolta', nell'ambito dei vari corsi di studio.
3  Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che  gli
   sono  demandate  dall'ordinamento  universitario  nazionale, dallo
   statuto e dai relativi regolamenti.
4  Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui  alle  lettere
   e), h) e i), la seduta del Consiglio e' ristretta ai professori di
   prima  fascia  di  ruolo  e  fuori ruolo, ai professori di ruolo e
   fuori ruolo, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori
   quando le destinazioni, le chiamate o le coperture dei posti siano
   relative, rispettivamente ai posti di professore di prima  fascia,
   professore  di  seconda  fascia,  ricercatori.  Tali deliberazioni
   dovranno tenere  conto  di  quanto  deliberato  dal  Consiglio  di
   facolta' relativamente alle lettere c) e g).
5    Per  le  deliberazioni  concernenti  gli argomenti relativi alle
   lettere g), h) e i), deve essere richiesto il parere dei  Consigli
   dei  corsi  di  studio  e  dei  dipartimenti interessati. I pareri
   suddetti devono essere forniti  entro  trenta  giorni  dalla  data
   della  richiesta.  Qualora  i  pareri non vengano dati nel termine
   suddetto, il Consiglio  di  facolta'  e'  comunque  legittimato  a
   deliberare.
6    Il Consiglio di facolta', per lo svolgimento dei compiti che gli
   sono  demandati,  puo'  deliberare  l'istituzione  di  commissioni
   istruttorie  con  la  composizione, le attribuzioni e le modalita'
   definite nel regolamento di facolta'.
7  Il Consiglio di facolta' e' composto:
   a) dai professori di ruolo e fuori ruolo,
   b) da una rappresentanza dei ricercatori,
   c) dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facolta',
   d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
8  Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e' pari  a  un  terzo
   del  numero  complessivo  dei  ricercatori della facolta' in ruolo
   alla data in cui sono indette le elezione,  e  comunque  esso  non
   puo'  superare  il  50% dei posti di professore di ruolo ricoperti
   alla stessa data.
9  Il numero dei rappresentanti degli studenti e' in numero di 5, 7 e
   9 rispettivamente per facolta' con non piu' di  1000,  da  1001  a
   3000  e  oltre  3000  iscritti.  Nelle  facolta' con piu' corsi di
   studio  deve  essere  garantita   la   presenza   di   almeno   un
   rappresentante per ciascuno di essi.
10 I rappresentanti dei ricercatori durano in carica tre anni, mentre
   quelli degli studenti durano in carica un biennio.
11 Nei regolamenti di facolta' puo' essere prevista la partecipazione
   ai  Consigli  di  facolta',  con voto consultivo, dei responsabili
   tecnici delle strutture  didattiche  e  scientifiche  ritenute  di
   interesse generale per la facolta' stessa.
12  Nel  regolamento  di  facolta'  sono  contenute  norme specifiche
   relative al funzionamento del Consiglio di facolta' e le modalita'
   per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo
   stesso.
Articolo 32. Comitato di presidenza
1    Al  fine di rendere piu' funzionale e aumentare l'efficienza del
   Consiglio, nel regolamento di facolta'  puo'  essere  prevista  la
   costituzione   di   un  Comitato  di  presidenza  con  compiti  di
   coordinamento e di istruttoria degli argomenti da trattare.
2  Il Consiglio di facolta' con maggioranza assoluta dei suoi membri,
   puo' delegare a tale Comitato la  deliberazione  su  argomenti  di
   propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalita'
   di  esercizio  della  delega.  La  delega  perde  comunque  la sua
   efficacia al termine del  mandato  del  Preside.  Al  Comitato  di
   presidenza  non  possono  comunque  essere  delegati provvedimenti
   relativi alle lettere da a) a m) comma 2 dell'art. 31.
3   Il  comitato  e'  presieduto  dal  Preside  ed  e'  composto  dai
   Presidenti  dei Consigli dei corsi di studio e da non piu' del 10%
   dei membri del Consiglio di facolta', eletti in modo da assicurare
   un'equilibrata presenza nel Comitato delle diverse componenti.
4  La composizione, le attribuzioni e le modalita'  di  funzionamento
   del Comitato sono definite nel regolamento di facolta'.
Articolo 33. Osservatorio della didattica
1    Presso  ciascuna  facolta'  e'  istituito  l'Osservatorio  della
   didattica presieduto dal Preside o da un suo delegato  e  composto
   per  meta'  da  professori  di  ruolo e ricercatori e per meta' da
   rappresentanti  di  studenti  nel  Consiglio  di  facolta'  e  nei
   Consigli dei corsi di studio.
2    L'Osservatorio  ha  il  compito  di  valutare la funzionalita' e
   l'efficacia delle attivita' formative e l'efficienza  dei  servizi
   didattici forniti.
3    L'Osservatorio ha poteri propositivi nei confronti del Consiglio
   di facolta'.
4  L'Osservatorio redige annualmente una relazione sullo stato  della
   didattica  e  sul  complesso  dei  relativi  servizi  forniti agli
   studenti. Nella relazione potranno essere  formulate  proposte  di
   interventi,  predisposte  anche  sulla  base delle carenze e degli
   inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione  e'  oggetto
   di  esame  in  uno  specifico  punto  all'ordine del giorno di una
   seduta del Consiglio di facolta' e  dovra'  essere  opportunamente
   valutata  in  sede  di  definizione della programmazione didattica
   annuale.
4  La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme
   generali di funzionamento  dell'Osservatorio  sono  precisate  nel
   regolamento di facolta'.
Articolo 34. Consigli dei corsi di studio
1  Spetta ai Consigli dei corsi di studio:
   a)  organizzare  e  coordinare le attivita' di insegnamento per il
   conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio,
   b) ove previsti, esaminare e approvare i piani di studio  proposti
   dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico,
   c)  esaminare  e  approvare  le  domande  di  tesi previste per il
   conseguimento del titolo accademico,
   d) sperimentare nuove modalita' didattiche,  nei  limiti  previsti
   dalle disposizioni di legge,
   e)  avanzare  proposte  di  professore  a  contratto ai fini della
   programmazione didattica della facolta',
   f) presentare al Consiglio di facolta' la richiesta di attivazione
   di insegnamenti previsti dallo statuto,
   g)  approvare  la  relazione  annuale sull'attivita' didattica del
   corpo di studio, contenente anche una valutazione complessiva  dei
   risultati  conseguiti  e della funzionalita' dei servizi didattici
   disponibili,
   h)  avanzare  richieste  e  proposte  per   il   potenziamento   e
   l'attivazione dei servizi didattici,
   i)  presentare  al Consiglio di facolta' le proposte relative alla
   programmazione e all'impiego delle risorse didattiche  disponibili
   al  fine  di  pervenire,  con razionale ed equilibrato impiego dei
   docenti, alla individuazione di un'efficace offerta didattica,
   l) formulare per il Consiglio di facolta'  proposte  e  pareri  in
   merito  alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, la
   destinazione dei posti in organico di professore  di  ruolo  e  di
   ricercatore,   alla  richiesta  di  nuovi  posti  in  organico  di
   professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di  professori
   di  ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio, e in
   merito all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze,
   m) deliberare il regolamento delle attivita' didattiche del  corso
   si studio,
   n) deliberare il regolamento del Consiglio del corso di studio.
2    Il Consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre
   attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario
   nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
3  Il Consiglio di corso di studio e' costituito:
   a) dai  professori  ufficiali  degli  insegnamenti  impartiti  nel
   corso,
   b)  dai  ricercatori  che svolgono attivita' didattica nell'ambito
   del  corso  stesso,  secondo  quanto  deliberato  annualmente  dal
   Consiglio di facolta',
   c)  da  una  rappresentanza  degli  studenti  iscritti al corso di
   studio, pari a  3,  5  e  7,  se  il  numero  degli  iscritti  e',
   rispettivamente,  minore di 500, compreso tra 500 e 1000, maggiore
   di 1000.
4  I professori ufficiali di insegnamenti impartiti in comune in piu'
   corsi di studio fanno parte dei  Consigli  di  tutti  i  corsi  di
   studio nei quali tali insegnamenti vengono impartiti.
5    I  professori a contratto titolari di insegnamento e i supplenti
   partecipano a pieno titolo ai Consigli dei corsi di studio per  la
   durata del loro incarico limitatamente alle competenze di cui alle
   lettere  a), b), c), d), g) e h), comma 1 del presente articolo, e
   con l'esclusione dell'elettorato attivo e passivo  per  l'elezione
   del Presidente del Consiglio stesso.
6    Nei  regolamenti  dei  Consigli  dei corsi di studio puo' essere
   prevista la partecipazione ai Consigli dei corsi  di  studio,  con
   voto   consultivo,   dei   responsabili  tecnici  delle  strutture
   didattiche di interesse generale per i Consigli stessi.
7  I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei  corsi  di
   studio sono nominati con Decreto del Rettore e durano in carica un
   biennio.
Articolo 35. Presidente del Consiglio del corso di studio
1  Ciascun Consiglio di corso di studio elegge un Presidente al quale
   spetta:
   a)  convocare  e presiedere il Consiglio, coordinare l'attivita' e
   provvedendo all'esecuzione delle relative delibere,
   b) adottare in caso  di  necessita'  e  indifferibile  urgenza,  i
   necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio
   di  corso  di  studio  riferendone,  per la ratifica, nella seduta
   immediatamente successiva,
   c) contribuire all'attivita'  del  Comitato  di  presidenza  della
   facolta', se istituito,
   d)  predisporre  la relazione annuale sull'attivita' didattica, di
   cui all'art. 34, lettera g),
   e) sovrintendere alle attivita' del corso di studio e vigilare, su
   eventuale delega  del  Preside,  sul  regolare  svolgimento  delle
   stesse,
   f)  proporre  al  Preside  la commissione per il conseguimento del
   titolo  accademico  e  nominare,  su   proposta   dei   professori
   ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
2  Il Presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli
   sono  demandate  dall'ordinamento  universitario  nazionale, dallo
   statuto e dai relativi regolamenti.
3  Il Presidente e' eletto a maggioranza  degli  aventi  diritto  dai
   membri  del  Consiglio tra i professori di ruolo facenti parte del
   Consiglio stesso e della facolta' cui il corso appartiene o di una
   delle  facolta'  interessate  qualora  il  corso  di  studio   sia
   interfacolta'.
4   Il Presidente e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica
   tre anni accademici ed e'  immediatamente  rieleggibile  una  sola
   volta.
Articolo 36. Scuole di specializzazione
1      L'Universita'   istituisce   scuole  di  specializzazione  che
   conferiscono  la  qualifica  di  specialista  nei   diversi   rami
   dell'esercizio professionale.
2      Le   scuole  di  specializzazione  sono  organizzate  in  base
   all'ordinamento universitario nazionale e a quanto  stabilito  nei
   regolamenti di Ateneo.
3    Ogni  scuola  di specializzazione e' retta da un Consiglio ed e'
   diretta da un professore di ruolo di prima fascia o,  in  caso  di
   indisponibilita'  motivata,  da  un professore di ruolo di seconda
   fascia.
   Il Direttore della scuola e' eletto dal Consiglio ed  e'  nominato
   con decreto rettorale.
   Il Direttore dura in carica un triennio.
   La   composizione   del   Consiglio,  di  cui  possono  far  parte
   rappresentanti degli specializzandi, e' definita  dal  regolamento
   di facolta'.
Articolo 37. Dipartimenti
1   Il   dipartimento   e'  la  struttura  dell'Universita'  deputata
   all'organizzazione di uno o piu' settori di ricerca  omogenei  per
   fini o per metodi.
2  Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei professori
   e  ricercatori  interessati  e con l'approvazione del Consiglio di
   dipartimento, possono essere attivate  articolazioni  interne  del
   dipartimento,  generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna
   rappresentativita'  esterna,  la  quale  rimane   in   ogni   caso
   attribuita al Direttore del dipartimento.
3  Il dipartimento:
   a)  promuove,  coordina  e gestisce le attivita' di ricerca svolte
   nel proprio ambito, nel rispetto  dell'autonomia  scientifica  dei
   singoli  professori  e  ricercatori e del loro diritto ad accedere
   direttamente ai finanziamenti per la ricerca,
   b) garantisce a tutti gli afferenti l'accesso  alle  sue  risorse,
   secondo i criteri fissati nel regolamento interno,
   c)  organizza  le  attivita'  necessarie  per il conseguimento del
   dottorato di ricerca,
   d)  esprime  pareri  e  formula  proposte  sulla   richiesta,   la
   destinazione  e la copertura dei posti di professore di ruolo e di
   ricercatore, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari  di
   competenza del dipartimento.
4    Le  modalita'  per  la  gestione  e  il  funzionamento  di  ogni
   dipartimento sono contenute nel regolamento di dipartimento.
5  Il dipartimento e' costituito dai  professori  di  ruolo  e  fuori
   ruolo  e  dai  ricercatori  che  vi  afferiscono  e  dal personale
   tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
6   Ciascun docente deve  afferire  a  un  dipartimento  e  non  puo'
   afferire a piu' d'uno.
   E'  garantita  a  ogni  docente la liberta' di afferenza a uno dei
   dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi  interessi
   scientifici;   sulla   scelta   esprime  parere  il  Consiglio  di
   dipartimento interessato. Nel caso di contrasto tra  la  richiesta
   di  afferenza  e  il  parere  del  Consiglio  di  dipartimento, la
   questione e' sottoposta all'esame del Senato accademico.
   Tutte le afferenze vengono deliberate dal Senato accademico e rese
   esecutive con Decreto del Rettore.
7   Fermo  restando  per  il  dipartimento  l'obbligo  di  mettere  a
   disposizione  le  risorse  umane  e  materiali  necessarie  per lo
   svolgimento delle attivita' didattiche  secondo  quanto  riportato
   nel presente articolo, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle
   scuole  di  specializzazione,  gli  assegnatari di borse di studio
   presso il dipartimento e i laureandi  tra  i  cui  relatori  siano
   compresi  uno  o  piu'  docenti afferenti al dipartimento, vengono
   ammessi a utilizzare gli spazi e le attrezzature in  dotazione  al
   dipartimento,  nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti
   dal Consiglio di dipartimento.
8    Il  dipartimento  ha  autonomia  finanziaria,  amministrativa  e
   contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento delle
   attivita' amministrative, finanziarie e contabili.
9   Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo'
   stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e  privati,  e
   puo'  fornire  prestazioni a favore di tersi, secondo le modalita'
   definite nel  presente  statuto  e  nel  regolamento  generale  di
   Ateneo.
Articolo 38. Organi del dipartimento
Sono organi del dipartimento:
- il Direttore,
- il Consiglio,
- la Giunta.
Articolo 39. Direttore del dipartimento
1    Il  Direttore  ha  la  rappresentanza  del  dipartimento  ed  e'
   responsabile della sua gestione:
   esercita  funzioni  di  iniziativa e di promozione nell'ambito del
   dipartimento.
2  Spetta comunque al Direttore:
   a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta
   e dare esecuzione alle relative deliberazioni,
   b) adottare, in caso di  necessita'  e  indifferibile  urgenza,  i
   necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio
   di   dipartimento  riferendone,  per  la  ratifica,  nella  seduta
   immediatamente successiva,
   c) assicurare l'osservanza, nell'ambito  del  dipartimento,  delle
   norme  dell'ordinamento  universitario  nazionale, dello statuto e
   dei relativi regolamenti,
   d) curare la gestione dei locali,  dei  beni  inventariali  e  dei
   servizi  del  dipartimento in base a criteri di funzionalita' e di
   economicita',
   e)   curare   l'organizzazione   del    lavoro    del    personale
   tecnico-amministrativo e assicurarne una corretta gestione secondo
   principi di professionalita' e responsabilita',
   f) assicurare, nei limiti delle disponibilita' del dipartimento, i
   mezzi  e  le  attrezzature  necessarie  per  la  preparazione  dei
   dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli
   assegnatari di borse di studio presso il dipartimento,
   g) disporre tutti gli atti amministrativi, finanziari e  contabili
   del  dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca
   per quanto riguarda  le  spese  gravanti  sui  fondi  stessi,  con
   l'esclusione  delle  quote destinate dal Consiglio di dipartimento
   alla copertura delle spese generali,
   h) autorizzare le missioni del personale  docente,  ricercatore  e
   tecnico-amministrativo del dipartimento.
      Spetta inoltre al Direttore con la collaborazione della Giunta:
   i)   predisporre   annualmente   il   piano   delle  ricerche  del
   dipartimento, coordinando quelle di  iniziativa  del  dipartimento
   stesso  con  quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori,
   compatibilmente con le risorse disponibili,
   l) formulare annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e
   di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione
   dei programmi di sviluppo e di potenziamento  delle  attivita'  di
   ricerca  e  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche, da
   inoltrare al Rettore,
   m) promuovere le azioni opportune per  il  reperimento  dei  fondi
   necessari  per  le attivita' del dipartimento, anche attraverso la
   stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati,
   n) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche  svolte  nel
   dipartimento,  da  inviare  al  Rettore  per  l'elaborazione della
   relazione generale sull'attivita' di ricerca dell'Ateneo,
   o) predisporre il bilancio preventivo e il  conto  consuntivo  del
   dipartimento.
3   Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli
   sono demandate  dall'ordinamento  universitario  nazionale,  dallo
   statuto e dai relativi regolamenti.
4  Per tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile, il
   Direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo.
5    Il Direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
   del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno. Nei  casi  di
   non  eleggibilita'  dei  professori  di  ruolo  di prima fascia in
   regime di  impegno  a  tempo  pieno  o  di  loro  indisponibilita'
   all'accettazione  della  carica  per  motivate ragioni accolte dal
   Consiglio di  dipartimento,  l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai
   professori  di  ruolo  di  seconda  fascia confermati in regime di
   impegno a tempo pieno.
6  Il Direttore e' eletto dai membri del Consiglio di dipartimento  a
   maggioranza   assoluta   degli  aventi  diritto  nelle  prime  due
   votazioni. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio
   tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di  voti
   nell'ultima votazione.
   Il  Direttore  e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica
   tre anni accademici ed e'  immediatamente  rieleggibile  una  sola
   volta.
7    Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di
   ruolo in regime di impegno a tempo pieno. Il Vicedirettore, che e'
   nominato con Decreto del Rettore, supplisce il direttore in  tutte
   le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Articolo 40. Consiglio di dipartimento
1    Il  Consiglio  e'  l'organo di indirizzo, di programmazione e di
   coordinamento delle attivita' del dipartimento.
2  Spetta comunque al Consiglio:
   a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito
   all'utilizzazione dei  fondi  assegnati  al  dipartimento  per  il
   perseguimento  dei propri compiti istituzionali, alla destinazione
   di  quote  dei  fondi  di  ricerca  per  le  spese  generali   del
   dipartimento  e,  infine,  all'uso  coordinato  del personale, dei
   mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento,
   b) approvare la stipula  dei  contratti  e  delle  convenzioni  di
   interesse  del  dipartimento  acquisito  il  parere favorevole del
   Senato accademico,
   c) approvare le proposte  formulate  dal  direttore  relativamente
   all'art. 39 lettere, i), l) e n),
   d) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
   e)  provvedere  agli adempimenti relativi all'organizzazione delle
   attivita'  necessarie  per  il  conseguimento  del  dottorato   di
   ricerca,
   f) esprimere pareri obbligatori e avanzare proposte ai Consigli di
   facolta'      interessati,      limitatamente      ai      settori
   scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito
   alla destinazione dei posti gia'  in  organico  di  professore  di
   ruolo  e  di  ricercatore, alla chiamata dei professori di ruolo e
   alla copertura dei posti di ricercatore,
   g) esprimere pareri obbligatori in merito alla richiesta di  nuovi
   posti di ruolo di professori e di ricercatori,
   h)  esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione
   o la modificazione delle discipline in  statuto,  relativamente  a
   settori di competenza del dipartimento,
   i)  esprimere  pareri  sulle domande di afferenza dei professori e
   dei ricercatori,
   l) esprimere pareri sui regolamenti generali,
   m) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione
   del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art.  14,
   le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento,
   n) approvare il regolamento del dipartimento.
3   Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli
   sono demandate  dall'ordinamento  universitario  nazionale,  dallo
   statuto e dai relativi regolamenti.
4  Il Consiglio di dipartimento e' costituito dai professori di ruolo
   e  fuori  ruolo,  dai  ricercatori.  Prende  parte alle sedute del
   Consiglio   il   segretario   amministrativo   con   funzioni   di
   verbalizzante  e  con  voto  consultivo.  Fanno  inoltre parte del
   Consiglio:
   a) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e,
   b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse
   di studio  e  dagli  specializzandi  riuniti  in  un  unico  corpo
   elettorale.
5    I  corpi  elettorali,  le  modalita'  dell'elezione  di tutte le
   rappresentanze e la durata dei rispettivi  mandati  sono  definite
   nel regolamento di dipartimento.
6      Nei  regolamenti  di  dipartimento  puo'  essere  prevista  la
   partecipazione ai Consigli di dipartimento, con  voto  consultivo,
   dei   responsabili   delle  strutture  didattiche  e  scientifiche
   ritenute di interesse generale dei dipartimenti stessi.
Articolo 41. Giunta del dipartimento
1  La Giunta del dipartimento e' l'organo che coadiuva  il  Direttore
   nell'esercizio delle sue funzioni.
2   La Giunta ha compiti istruttori e in particolare collabora con il
   Direttore per lo svolgimento delle attivita' di cui  all'art.  39,
   lettere i), l), m), n) e o).
3    La  Giunta  del  dipartimento  e'  composta  dal  Direttore, dal
   Vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di
   verbalizzante e da un uguale numero di professori di prima fascia,
   di professori di seconda fascia e di ricercatori,  secondo  quanto
   stabilito   nel  regolamento  di  dipartimento.  La  Giunta  viene
   rinnovata al momento dell'elezione del Direttore.
4   Il Consiglio, con maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri,  puo'
   delegare  alla  Giunta  la  deliberazione  sugli  argomenti di sua
   competenza, precisando criteri, durata e limiti della  delega.  La
   delega  perde  comunque  efficacia  al  momento  del  rinnovo  del
   Direttore.
5  La Giunta esercita inoltre tutte le  altre  attribuzioni  che  gli
   sono  demandate  dall'ordinamento  universitario  nazionale, dallo
   statuto e dai relativi regolamenti.
Articolo  42.   Istituzione,   attivazione   e   disattivazione   dei
dipartimenti
1    Il  dipartimento  deve  essere  costituito da non meno di 12 tra
   professori di ruolo e ricercatori, assicurando  in  ogni  caso  la
   prevalenza  numerica  dei  professori,  dei  quali almeno 3 devono
   essere professori di prima fascia.
2  Il Senato accademico e' autorizzato a elevare nel tempo  i  limiti
   suddetti,  in  relazione  al  possibile  incremento del numero dei
   professori di ruolo e dei ricercatori in servizio nell'Ateneo.
3  La proposta per l'istituzione di un  dipartimento  da  inviare  al
   Rettore,  sottoscritta  da  almeno  7  professori e ricercatori di
   ruolo, deve essere adeguatamente motivata. Nella  proposta  devono
   essere indicati:
   a) l'area di ricerca,
   b)  l'elenco  delle  discipline  attivate  e  attivabili  comprese
   nell'area e previste dal regolamento didattico di Ateneo,
   c) le risorse necessarie per l'attivazione,
   d) i dipartimenti e gli istituti di provenienza dei proponenti,
   e) i dipartimenti e gli istituti eventualmente da disattivare,
   f) le  possibili  afferenze  dei  professori  e  dei  ricercatori,
   nonche'      l'eventuale      destinazione      del      personale
   tecnico-amministrativo  dei  dipartimenti  e  degli  istituti   da
   disattivare.
4    La  proposta  viene  approvata dal Senato accademico, sentiti le
   facolta' e i dipartimenti eventualmente interessati  e  sottoposta
   all'attenzione   di   tutti   i   professori   e   i   ricercatori
   dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza.
5  Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze almeno pari  a
   quelle   previste   al   primo   comma   del   presente  articolo,
   l'istituzione del nuovo dipartimento e' resa esecutiva con Decreto
   del  Rettore   previo   parere   favorevole   del   Consiglio   di
   amministrazione   in   ordine  alla  reperibilita'  delle  risorse
   necessarie.
6  I dipartimenti nei quali per due anni  consecutivi  il  numero  di
   afferenti  sia  stato  inferiore  alle  otto unita' possono essere
   disattivati con  Decreto  del  Rettore,  su  proposta  del  Senato
   accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.
7    I  professori  e i ricercatori del dipartimento disattivato sono
   tenuti a chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti. Il  Consiglio
   di  amministrazione,  valutate  le  eventuali proposte dei singoli
   componenti del dipartimento  da  disattivare,  sentito  il  Senato
   accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.
Articolo 43. Centri di servizio di Ateneo
1  Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico
   e  in  applicazione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo,
   approva l'istituzione di Centri di servizio finalizzati a  fornire
   alle  strutture  didattiche  e di ricerca prestazioni di interesse
   generale o di particolare complessita', nonche' degli altri Centri
   di servizio previsti dal presente statuto.
2  I Centri di servizio sono istituiti e  attivati  con  Decreto  del
   Rettore.
3  Sono organi dei Centri di servizio:
   a)  il  Direttore  scelto  tra  i  professori  di  ruolo  o  tra i
   dipendenti   dell'Universita'   con   qualifica   non    inferiore
   all'ottava,
   b)   il   Consiglio  di  gestione,  nel  quale  e'  assicurata  la
   rappresentanza di tutte le componenti operanti nel Centro  nonche'
   di  quelle  direttamente  interessate  ai servizi da essi forniti,
   secondo criteri e modalita' previste dai regolamenti.
4  Le modalita' di organizzazione e di funzionamento  dei  Centri  di
   servizio  sono  contenute nel regolamento generale di Ateneo e nei
   regolamenti interni.
Articolo 44. Azienda policlinico
1   Il  Policlinico  e'  azienda  autonoma  dell'Universita'  per  lo
   svolgimento    delle    attivita'   assistenziali,   sanitarie   e
   socio-sanitarie in connessione  con  le  attivita'  istituzionali,
   didattiche e di ricerca della Facolta' di medicina e chirurgia.
2    Gli  organi  dell'Azienda policlinico, la loro composizione e le
   loro attribuzioni saranno definiti, in coerenza con i principi  di
   cui  al presente statuto, con le procedure previste dal successivo
   art. 73.
3  Le strutture della Facolta' di medicina e chirurgia  che  svolgono
   attivita'    assistenziali    si    articolano   in   dipartimenti
   assistenziali, disciplinati  dalle  norme  statutarie  concernenti
   l'Azienda policlinico e da regolamenti interni.
Articolo 45. Azienda agraria
1      L'Azienda   agraria   dell'Universita'  e'  struttura  per  la
   sperimentazione  agraria  e  aziendale  in  connessione   con   le
   attivita'  istituzionali didattiche e di ricerca della Facolta' di
   agraria.
2  Gli organi dell'Azienda agraria, la loro composizione  e  le  loro
   attribuzioni  saranno  definiti, in coerenza con i principi di cui
   al presente statuto, con le procedure previste dal successivo art.
   73.
Articolo 46. Centri interdipartimentali
1  Per lo svolgimento di attivita' di ricerca di  rilevante  impegno,
   anche  finanziario,  che  si  esplichino  su  progetti  di  durata
   pluriennale e che coinvolgono professori e ricercatori afferenti a
   piu'  dipartimenti,  il  Senato  accademico,   su   proposta   dei
   dipartimenti  interessati  e  verificata l'esistenza delle risorse
   necessarie,   puo'   deliberare   la   costituzione   di    Centri
   interdipartimentali di ricerca.
2  Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi e
   apparecchiature  complesse  a carattere didattico e scientifico di
   uso  e  di  interesse  comune  a  piu'  dipartimenti,  il   Senato
   accademico,  su proposta dei dipartimenti interessati e verificata
   l'esistenza  delle  risorse   necessarie,   puo'   deliberare   la
   costituzione di Centri interdipartimentali di servizi.
3    Le  modalita'  per la costituzione dei centri di cui al presente
   articolo, la composizione degli organi e le norme generali per  il
   funzionamento   dei   Centri   interdipartimentali   e   il   loro
   scioglimento sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
Articolo 47. Centri interuniversitari
1       L'Universita'    partecipa    all'istituzione    di    Centri
   interuniversitari  di  ricerca  e  di  servizio,  anche  in  forma
   consortile, al fine della migliore utilizzazione delle  risorse  e
   delle competenze presenti.
2    Le  modalita'  per  l'organizzazione  e il funzionamento di ogni
   Centro  interuniversitario  sono  disciplinate  dalla  convenzione
   istitutiva e dal regolamento interno.
Articolo 48. Consorzi e altre strutture
1      Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  della  ricerca,  nonche'
   l'integrazione tra ricerca universitaria, offerta di formazione  e
   le  realta'  produttive  e territoriali, l'Universita' promuove la
   costituzione di Consorzi con aziende, enti e istituzioni pubbliche
   e private, o aderisce ad  essi  anche  con  la  partecipazione  al
   patrimonio e al capitale sociale.
2    L'Universita'  puo'  istituire  altre  strutture  finalizzate al
   perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di  ricerca  e
   di servizio, anche sotto forma di fondazioni e societa'.
3    La  partecipazione  dell'Universita'  ai  consorzi  e alle altre
   strutture di ricerca e' subordinata all'esistenza, all'interno dei
   consorzi, delle  fondazioni  e  delle  societa',  di  un  comitato
   scientifico  composto  in maggioranza da professori universitari o
   da ricercatori di equiparata qualificazione.
Articolo 49. Commissioni per la ricerca
Per ciascuna area scientifico-disciplinare, in applicazione  all'art.
5  del  presente  statuto,  e'  costituita  una  commissione di area,
formata dai rappresentanti dei professori di ruolo e dei  ricercatori
afferenti  all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte
al Senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti
dell'attivita' di ricerca autonomamente programmata.
La consistenza delle aree scientifico-disciplinari, la composizione e
le modalita' operative delle commissioni sono deliberate  dal  Senato
accademico.
Articolo 50. Sistema bibliotecario di Ateneo
Le  biblioteche  dipartimentali  e  i  centri di servizi bibliotecari
interdipartimentali  e   di   facolta'   costituiscono   il   sistema
bibliotecario  di  Ateneo;  i direttori dei centri sono professori di
ruolo  designati  rispettivamente  dai   Consigli   di   dipartimento
interessati e dai Consigli di facolta'.
Le  norme  quadro  per  il  funzionamento  e  la interconnessione del
sistema  bibliotecario  di  Ateneo  sono  definite  nel   regolamento
generale di Ateneo.
Con  l'entrata  in  vigore  del  presente  statuto,  gli  istituti di
biblioteca vengono trasformati in centri di servizi bibliotecari.
TITOLO V
Gestione amministrativa contabile e finanziaria
Articolo 51. Regolamento di Ateneo per le  attivita'  amministrative,
finanziarie e contabili
1    Il  Regolamento  disciplina i criteri di gestione e le procedure
   amministrative,  finanziarie  e  contabili  dell'Universita',   le
   relative   responsabilita',   in  modo  da  garantire  criteri  di
   efficienza nell'uso delle risorse e di rapidita' della spesa,  nel
   rispetto  dei  principi  di  equilibrio  finanziario  del bilancio
   annuale e dei piani pluriennali di impiego.
   Il Regolamento disciplina altresi' le forme di  controllo  interno
   in  tema  di  legittimita'  dei  singoli atti di spesa, nonche' di
   efficienza   e   di   efficacia   della    gestione    complessiva
   dell'Universita' e delle singole strutture.
2  Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio dell'autonomia
   contrattuale dei dipartimenti.
3    Il regolamento definisce inoltre le competenze e le modalita' di
   funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.
4  Il regolamento e' emanato dal Rettore,  previa  deliberazione  del
   Consiglio  di  amministrazione,  sentiti  il Senato accademico e i
   consigli delle facolta' e dei dipartimenti.
Articolo 52. Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati
1  Nel pieno rispetto delle finalita' istituzionali  e  dei  principi
   generali   stabiliti  nel  presente  statuto,  l'Universita'  puo'
   svolgere, attraverso le proprie strutture  didattico-scientifiche,
   attivita'  di  formazione,  di  ricerca  e  di consulenza regolate
   attraverso contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
2  Le condizioni per la stipula dei contratti e delle  convenzioni  e
   le  modalita'  amministrative  della  loro  attuazione,  nonche' i
   criteri per la ripartizione dei proventi e l'entita' dei  compensi
   previsti    per    il    personale    docente,    ricercatore    e
   tecnico-amministrativo sono stabiliti nel regolamento generale  di
   Ateneo, fermo restando per le attivita' di consulenza e ricerca il
   limite  massimo  dei proventi percepibili dal personale stesso, di
   cui all'art. 66 D.P.R. 382/80.
3   Gli organi delle strutture  interessate  non  possono  deliberare
   l'attivazione  di  contratti e convenzioni senza aver acquisito il
   parere favorevole del Senato accademico, nei casi in cui questo e'
   richiesto.
Articolo 53. Bilanci
Il bilancio  di  previsione  viene  predisposto  dall'Amministrazione
sulla  base  del  programma annuale di attivita' e nel rispetto delle
norme contenute nel Regolamento generale  per  l'amministrazione,  la
finanza   e   la   contabilita',   e   approvato   dal  Consiglio  di
amministrazione, acquisito il parere  del  Senato  accademico  e  del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il  conto  consuntivo  e'  approvato dal Consiglio di amministrazione
acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 54. Strutture di spesa
Le strutture di spesa dell'Universita' sono costituite dai centri  di
spesa  e  dai  centri  di  gestione, che operano secondo le norme del
regolamento  generale  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita' e dei regolamenti interni.
La  qualifica  di  centro  di  spesa  e  di  centro di gestione viene
attribuita  dalla  legge,  dal  presente  statuto,  dal   regolamento
generale  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dalle
determinazioni del Consiglio di amministrazione.
Articolo 55. Centri di gestione
Sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio.
Sono talii l'Amministrazione centrale, le Facolta', i Dipartimenti, i
centri di  servizi  bibliotecari,  i  centri  interdipartimentali  di
servizio e di ricerca di cui al precedente art. 46.
Articolo 56. Centri di spesa
Sono  centri  di  spesa  le  strutture  non  dotate  di  autonomia di
bilancio, quali le articolazioni dell'Amministrazione centrale  e  le
altre strutture cui non sia stata attribuita tale autonomia.
Articolo 57. Criteri per la ripartizione delle risorse
Le   risorse   del   bilancio  vengono  ripartire  dal  Consiglio  di
amministrazione tra i centri di gestione e  tra  i  centri  di  spesa
sulla base di criteri indicati dal Senato accademico, in coerenza con
il  piano  pluriennale  di sviluppo e i piani annuali di attivita'. I
criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici.
Articolo 58. Collegio dei revisori dei conti
1    Il Collegio dei revisori dei conti ha compiti di consulenza e di
   controllo  sulla   regolarita'   della   gestione   amministrativa
   dell'Universita'.
2    I compiti specifici e le modalita' di funzionamento del Collegio
   sono stabiliti dal regolamento per  le  attivita'  amministrative,
   finanziarie e contabili.
3  Il Collegio e' composto da:
   a)  un  magistrato  della  Corte  dei  conti,  che  ne  assume  la
   presidenza, scelto tra  una  terna  di  magistrati  designata  dal
   Presidente della Corte stessa,
   b) un funzionario effettivo e uno supplente scelti tra una rosa di
   cinque  funzionari  designati dal Ministero del Tesoro, Ragioneria
   Generale dello Stato,
   c) un funzionario effettivo e uno supplente scelti tra una rosa di
   cinque funzionari designata dal Ministero dell'Universita' e della
   ricerca scientifica e tecnologica,
   d) due membri effettivi e uno supplente scelti  tra  gli  iscritti
   nel registro dei revisori contabili.
4  I componenti del Collegio sono nominati con Decreto del Rettore su
   designazione del Consiglio di amministrazione.
5  Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
Articolo 59. Nucleo di valutazione interna
Entro  90  giorni  dall'entrata  in vigore del presente statuto viene
istituito, con Decreto del Rettore, il Nucleo di valutazione  interna
dell'Universita'  con  il  compito  di  verificare,  mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, la  corretta  gestione  delle
risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,
nonche   l'imparzialita'   e   il    buon    andamento    dell'azione
amministrativa.
Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo anche su
indicazione   degli   organi   centrali  dell'Universita',  ai  quali
riferisce annualmente con apposita relazione.
Al Nucleo e' consentito l'accesso a tutti i documenti e gli atti  che
ritenga    opportuno   acquisire   nell'ambito   dei   suoi   compiti
istituzionali.
La relazione del Nucleo di valutazione  interna,  accompagnata  dalle
osservazioni  formulate  dal  Senato  accademico  e  dal Consiglio di
amministrazione,   e'   trasmessa    dal    Rettore    al    Ministro
dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  al
Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza dei  Rettori  per
la   valutazione   dei   risultati  relativi  all'efficienza  e  alla
produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione,  e  per  la
verifica  dei  programmi  di  sviluppo  e di riequilibrio del sistema
universitario, anche ai  fini  della  successiva  assegnazione  delle
risorse.
Il Nucleo e' composto da:
a)   un   professore   di  ruolo  di  prima  fascia,  non  dipendente
dall'amministrazione  dell'Universita',   designato   dal   Consiglio
universitario nazionale, con funzioni di presidente,
b)   un   professore   di  ruolo  di  prima  fascia,  non  dipendente
dall'amministrazione  dell'Universita',  designato  dal  Comitato  di
Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
c)  il  Presidente  del Collegio dei revisori dei conti o da un altro
suo membro designato dal Collegio stesso,
d) due professori di ruolo  di  prima  fascia  designati  dal  Senato
accademico,
e) due membri designati dal Consiglio di amministrazione scelti tra i
dirigenti   e   il   personale  amministrativo  dell'Universita'  con
qualifica non inferiore all'ottava.
Il Nucleo di valutazione interna ha durata biennale.
TITOLO VI
Autonomia regolamentare
Articolo 60. Regolamento generale di Ateneo
1  Il regolamento generale di Ateneo contiene:
   a) le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita',
   secondo quanto disposto dal presente statuto,
   b) le modalita' di  funzionamento  del  Senato  accademico  e  del
   Consiglio di amministrazione,
   c)  le  procedure  per  l'istituzione  e  la  disattivazione delle
   strutture universitarie.
2  Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la  definizione
   di  atti  di particolare rilevanza per l'Ateneo, e le norme quadro
   per  la  predisposizione  del  regolamento  del  Consiglio   degli
   studenti e di quelli delle strutture.
3  Nel regolamento sono altresi' precisati i provvedimenti e gli atti
   amministrativi  la  cui  emissione  e'  direttamente  affidata  ai
   responsabili degli uffici, limitatamente alle materie  di  propria
   competenza  e  fatte  salve le competenze espressamente attribuite
   dalla   legge   e   dal   presente   statuto   ad   altri   organi
   dell'Universita'.
4    Il  regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del
   Senato accademico, sentiti il Consiglio  di  amministrazione  e  i
   Consigli delle facolta' e dei dipartimenti.
Articolo 61. Regolamento didattico di Ateneo
1    Il  regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei
   corsi di studio e delle scuole per le quali l'Universita' rilascia
   titoli accademici.
2  Il regolamento e' emanato dal Rettore,  previa  deliberazione  del
   Senato  accademico  che  ne  verifica  la legittimita', nonche' la
   congruita' con gli ordinamenti universitari nazionali su  proposta
   delle strutture didattiche.
Articolo 62. Altri regolamenti
1    Il  regolamento  del  Consiglio degli studenti contiene le norme
   relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.
   Il regolamento  e'  deliberato  dal  Consiglio  degli  studenti  a
   maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle norme
   quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.
2      I   regolamenti  delle  strutture  dell'Ateneo  contengono  le
   disposizioni relative al  funzionamento  delle  diverse  strutture
   didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'.
   Essi  sono  deliberati  dai consigli delle strutture, nel rispetto
   delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.
3   I regolamenti delle attivita' didattiche disciplinano, in accordo
   con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di  Ateneo
   e nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti:
   a)  l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma universitario
   e delle scuole di specializzazione,
   b) i piani di studio  con  i  relativi  insegnamenti  fondamentali
   obbligatori,
   c) i moduli didattici,
   d)  la  tipologia  delle  forme  didattiche,  ivi  comprese quelle
   dell'insegnamento a distanza,
   e) le modalita' degli obblighi di frequenza anche  in  riferimento
   alla condizione degli studenti lavoratori,
   f)  gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi
   e la propedeuticita' degli insegnamenti stessi,
   g) le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio,
   h) l'introduzione di un sistema di crediti  didattici  finalizzati
   al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo,
   i)  le  modalita'  dell'esame  previsto  per  il conseguimento dei
   titoli accademici.
4   I regolamenti di cui al  precedente  comma  sono  deliberati  dai
   Consigli  di  facolta'  su  proposta  dei consigli delle strutture
   didattiche.
5  I regolamenti di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato
   accademico che esercita il controllo di legittimita' e  di  merito
   nella forma di richiesta motivata di riesame.
   In  assenza  di  rilievi  entro  60  giorni  dalla trasmissione, i
   regolamenti sono emanati dal Rettore.
   Il  Senato  accademico  puo'  per  una  sola  volta   rinviare   i
   regolamenti  agli organi proponenti indicando le norme illegittime
   e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti  possono
   non  conformarsi  ai  soli  rilievi  di  merito  con deliberazione
   adottata dalla maggioranza dei  due  terzi  dei  loro  componenti.
   Qualora  tale  maggioranza  non  sia  stata  raggiunta,  le  norme
   contestate non possono essere emanate.
Articolo 63. Entrata in vigore e modifica dei regolamenti
1   Tutti i regolamenti entrano in vigore  15  giorni  dopo  la  loro
   emanazione,   a   meno  che  non  sia  diversamente  disposto  dal
   regolamento stesso.
2  La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste
   per la loro adozione.
TITOLO VII
Norme comuni e finali
Articolo 64. Elezioni
1  Le rappresentanze delle categorie interessate nei  diversi  organi
   previsti  dallo  statuto  sono  elette  con  voto  limitato.  Ogni
   elettore puo' votare per non  piu'  di  un  terzo  dei  membri  da
   designare.
2    Salvo  quanto  diversamente  disposto dal presente statuto e dai
   regolamenti che  disciplinano  le  elezioni  delle  rappresentanze
   studentesche,  le  votazioni  per  le  designazioni  elettive sono
   valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento  degli
   aventi diritto.
3    La  non  avvenuta  designazione  di rappresentanti di una o piu'
   componenti, per  mancato  raggiungimento  del  numero  di  votanti
   previsto  o  per  mancato  raggiungimento  del  numero previsto di
   eletti, non  pregiudica  la  validita'  della  composizione  degli
   organi, sempre che questi risultino costituiti per almeno la meta'
   dei  loro  componenti. In difetto di tale condizione, rimangono in
   carica i membri scaduti.
4  Nei sei mesi precedenti la scadenza del  mandato  di  Rettore,  di
   Preside  di  facolta'  e  di  presidente  o  direttore delle altre
   strutture didattiche, di ricerca o di  servizio  dell'Universita',
   sono  indette  le  elezioni  da  parte  del  decano dei professori
   universitari  di   ruolo   di   prima   fascia,   rispettivamente,
   dell'Universita',  delle  facolta'  e  delle altre strutture sopra
   menzionate.
5  Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato
   accademico e del Consiglio di  amministrazione,  sono  indette  le
   elezioni da parte del Rettore.
6    Il  Rettore,  il  Prorettore  vicario,  i Presidi di facolta', i
   Presidente di corso di  studio  e  i  Direttori  di  dipartimento,
   nonche' i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori
   nel  Consiglio  di  amministrazione  devono  essere  in  regime di
   impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi,  a  pena
   di decadenza, per tutta la durata della carica.
7    La funzione di Rettore, Preside di facolta', Presidente di corso
   di  studio,  Direttore  di  dipartimento,  membro   elettivo   del
   Consiglio  di  amministrazione  non puo' essere svolta per piu' di
   due mandati consecutivi. Un'ulteriore elezione puo' avvenire  solo
   dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata
   nominale del mandato.
8   In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi
   degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino  alla
   conclusione del mandato interrotto.
9    In  caso  di interruzione anticipata del mandato del Rettore, di
   Preside di facolta', di Presidente di Consiglio di corso di studio
   e di Direttore di dipartimento la durata  del  mandato  del  nuovo
   eletto  e'  aumentata,  rispetto  a quella prevista dallo statuto,
   della frazione di anno necessaria per far  coincidere  il  termine
   del mandato con la fine dell'anno accademico.
10  Per  il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilita', il
   mandato interrotto e' considerato solo se la durata  dello  stesso
   ha superato la meta' di quello nominale.
11  Ai  fini  dell'elezione  delle  rappresentanze studentesche negli
   organi previsti dal  presente  statuto,  l'elettorato  passivo  e'
   limitato  agli  studenti  in  corso  e ai fuori corso non oltre il
   secondo anno; i  rappresentanti  decadono,  in  ogni  caso,  nello
   stesso momento in cui perdono lo status di studente.
12 Laddove sia previsto il turno di ballottaggio per l'elezione degli
   organi dell'Ateneo, in caso di parita' risulta eletto il candidato
   piu'  anziano  nel ruolo ricoperto; in caso di pari anzianita' nel
   ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
Articolo 65. Incompatibilita'
1   Le cariche di Rettore e  di  Prorettore  sono  incompatibili  con
   quelle di Preside di facolta' e di Presidente o Direttore di altre
   strutture didattiche o di ricerca.
2    Il  Presidente  o  il  Direttore di una struttura didattica o di
   ricerca non puo' ricoprire la carica di Presidente o Direttore  di
   altre  strutture  didattiche  o di ricerca dell'Universita', fatta
   eccezione  per  i  centri  interdipartimentali  di  ricerca  e  di
   servizio e la scuole di specializzazione.
3   La carica di membro del Senato accademico, fatta eccezione per il
   Rettore e il Prorettore, e' incompatibile con quella di membro del
   Consiglio di amministrazione.
4  La carica di Prorettore e'  incompatibile  con  quella  di  membro
   elettivo del Consiglio di amministrazione.
5    La  carica di Preside di facolta', Direttore di dipartimento, di
   Presidente  di  Consiglio  di  corso  di  studio,  di  membro  del
   Consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di membro
   del Nucleo di valutazione interna.
6    Chi  ricoprendo  una  carica  in  un organo dell'Universita', si
   candidi a ricoprirne  un'altra  incompatibile  con  la  prima,  se
   eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente
   alla nomina nella nuova carica.
Articolo 66. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni
1  Le adunanze degli organi sono valide se:
   a)  tutti  coloro  che  hanno  titolo  a  parteciparvi siano stati
   convocati mediante affissione  all'albo  e  comunicazione  scritta
   personale,   contenente   l'indicazione  dell'ordine  del  giorno,
   spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza,  salvo  casi  di
   urgenza  per  i  quali e sufficiente la convocazione con 48 ore di
   preavviso,
   b) siano presenti almeno la meta' piu' uno degli aventi titolo.
2   Nel computo della determinazione del  numero  legale  di  cui  al
   precedente  comma,  lettera  b),  non si tiene conto di coloro che
   abbiano giustificato per iscritto la propria assenza  e  si  tiene
   conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in
   aspettativa  obbligatoria  per situazione di incompatibilita' o in
   alternanza  ai  sensi  della   normativa   vigente   soltanto   se
   intervengono all'adunanza.
3      L'ordine  del  giorno  e'  stabilito  dal  presidente  e  deve
   espressamente  indicare   le   deliberazioni   da   assumere   con
   maggioranza qualificata.
   Nell'ordine  del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti
   la cui richiesta sia stata sottoscritta da  almeno  un  terzo  dei
   membri del collegio.
4    Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,
   salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale
   il voto del presidente.
5  Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza
   assoluta  o  qualificata  dei  componenti  dell'organo  si   tiene
   comunque conto di coloro i quali abbiano giustificato per iscritto
   la  propria  assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e
   dei professori  e  ricercatori  in  aspettativa  obbligatoria  per
   situazione  di  incompatibilita'  o  in  alternanza ai sensi della
   normativa vigente soltanto se intervengono all'adunanza.
6  Nessuno puo' prendere parte ed essere presente al momento del voto
   su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi
   parenti o affini entro il quarto grado.
Articolo 67. Verbalizzazione
1   I verbali delle adunanze degli  organi  devono  essere  approvati
   nella  medesima  seduta  o  in  quella immediatamente successiva e
   devono essere  firmati  dal  presidente  e  dal  segretario  della
   seduta.
2  Le delibere sono immediatamente esecutive.
3   Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria
   della presidenza o della direzione dell'organo.
4   I  verbali  delle  adunanze,  dopo  la  loro  approvazione,  sono
   pubblici.  Le  norme  per la loro consultazione sono contenute nel
   regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario e  agli
   studenti  e'  comunque  garantita la consultazione dei verbali nei
   locali ove sono custoditi.
Articolo 68. Diritto all'informazione
1   E' garantita  la  massima  pubblicita'  per  tutte  le  attivita'
   dell'Universita', delle quali sara' possibile conoscere l'oggetto,
   le  modalita'  di  svolgimento,  i  responsabili  e  le  fonti  di
   finanziamento.
2    L'Universita'  assicura  il  diritto  di  accesso  ai  documenti
   amministrativi  e  il  diritto  di  partecipazione al procedimento
   amministrativo: un apposito regolamento stabilisce  le  norme  per
   l'esercizio  del  diritto  di  accesso  ed  elenca le categorie di
   documenti  da  sottoporre  alla  pubblicita',  secondo  le   leggi
   vigenti.
3    Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i
   documenti finanziari dell'Universita' e di ogni centro  di  spesa,
   devono   essere   strutturati  e  redatti  in  modo  da  garantire
   un'informazione chiara e completa.
Articolo 69. Silenzio assenso
In tutti i casi in cui e' previsto il parere  di  un  organo,  e'  da
ritenersi  favorevole  qualora  non  venga  fornito  entro  i termini
indicati nella richiesta; tale termine, fatti salvi i  casi  previsti
dal  presente statuto e le richieste urgenti motivate da normative di
legge, non puo' essere inferiore ai quarantacinque giorni.
Articolo 70. Limiti numerici
Ove siano previsti limiti  numerici,  l'eventuale  arrotondamento  si
attua all'unita' superiore.
Articolo 71. Inizio anno accademico
L'anno accademico dell'Universita' ha inizio il 1 ottobre.
Articolo 72. Funzioni disciplinari
1  La funzione disciplinare nei confronti degli studenti inscritti ai
   corsi  di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e
   agli altri corsi attivati nell'Universita',  viene  esercitata  da
   una commissione costituita secondo quanto previsto nel regolamento
   didattico  di  Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte di
   diritto il Presidente del Consiglio degli studenti.
2  La funzione disciplinare nei confronti  del  personale  docente  e
   ricercatore  viene  esercitata in conformita' all'art. 10, comma 9
   della legge n. 341/90 e successive modifiche, e nei confronti  del
   personale tecnico-amministrativo in conformita' all'art. 16, comma
   8, della legge n. 168/89 e successive modifiche.
Articolo 73. Modifiche di statuto
1    Ai  fini  delle  sole  modifiche di statuto, la composizione del
   Senato accademico, di cui all'art. 23 del presente statuto,  viene
   modificata con l'integrazione di:
   a) 3 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia,
   b) 2 rappresentanti dei ricercatori,
   c) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,
   eletti  dalle  categorie  interessate  e  nominati con Decreto del
   Rettore.
2   Le modifiche di statuto  possono  essere  proposte  dagli  organi
   centrali  dell'Ateneo  o  delle  singole strutture e devono essere
   accolte  dalla  maggioranza  del  Senato  accademico   nella   sua
   composizione ordinaria.
3     Le  modifiche  di  statuto  devono  essere  deliberate  con  la
   maggioranza dei 2/3 del Senato accademico  nella  composizione  di
   cui al comma 1.
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie
Articolo 74. Cessazione di organi
Con  la  costituzione  del  Senato  accademico  a  norma del presente
statuto, la Commissione di Ateneo, costituita ai sensi  dell'art.  82
del  D.P.R.  382/80, e' soppressa e le sue competenze sono trasferite
al Senato accademico.
Articolo 75. Istituti
1  Gli istituti che risultano ancora attivi all'entrata in vigore del
   presente  statuto,  continuano  temporaneamente  a   svolgere   le
   attivita'  di  ricerca  e didattiche nell'ambito delle facolta' di
   appartenenza, in accordo con  quanto  previsto  dall'art.  88  del
   D.P.R. 382/80.
2    E'  in  ogni  caso  esclusa  l'attivazione di nuovi istituti. Al
   termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente
   statuto tutti gli  istituti  dell'Ateneo  saranno  disattivati.  I
   professori  di  ruolo e i ricercatori facenti parte degli istituti
   suddetti dovranno  trasferire  la  propria  afferenza  a  uno  dei
   dipartimenti  gia'  istituiti nell'Ateneo e proporre l'istituzione
   di nuovi dipartimenti, secondo le modalita' stabilite nel presente
   statuto.
Articolo 76. Azienda ospedaliera
Fino  all'istituzione  dell'Azienda   policlinico   dell'Universita',
l'attivita'    medica    istituzionale,   inscindibilmente   connessa
all'attivita' didattico-scientifica  della  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia, viene svolta nell'ambito dell'Azienda ospedaliera ai sensi
della    legislazione    vigente.    L'Universita'    e'    impegnata
all'attivazione dell'Azienda policlinico, al  fine  di  garantire  il
pieno  rispetto dell'autonomia delle attivita' didattico-scientifiche
istituzionali.
Articolo 77. Assistenti
Le  disposizioni  dello  statuto  e  dei  regolamenti  concernenti  i
ricercatori  di  ruolo  confermati si applicano anche agli assistenti
del ruolo ad esaurimento.
Articolo 78. Regolamenti
1  A norma del presente statuto, entro sei  mesi  dalla  costituzione
   del  Senato  accademico  gli  organi  competenti  dell'Universita'
   provvedono alla predisposizione e all'approvazione del regolamento
   generale di Ateneo, del regolamento di  Ateneo  per  le  attivita'
   amministrative, finanziarie e contabili, del regolamento didattico
   di ateneo.
2    Entro  sei  mesi  dai  decreti  di  approvazione dei regolamenti
   specificati nel comma precedente, sono  emanati  tutti  gli  altri
   regolamenti previsti dallo statuto.
3    Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente
   statuto,  le   attivita'   dell'Ateneo   sono   disciplinate   dai
   regolamenti  vigenti,  purche' essi non contrastino con lo statuto
   medesimo.
Articolo 79. Consiglio degli studenti
1  In prima applicazione, il regolamento per l'elezione del Consiglio
   degli studenti viene predisposto dal Senato accademico.
2   Funzioni, competenze  e  attribuzioni  previste  dalla  normativa
   vigente  per  il Senato degli studenti sono assegnate al Consiglio
   degli studenti previsto dal presente statuto.
Articolo 80. Attivita' culturali, ricreative e sociali del personale
Fino all'istituzione di apposito centro di servizi, che dovra' essere
comunque deliberata dagli organi competenti entro 6 mesi dall'entrata
in vigore del regolamento generale di Ateneo, le attivita' culturali,
ricreative e sociali  del  personale  saranno  gestite  dal  C.R.A.L.
dell'Universita'   secondo  le  norme  e  le  disposizioni  per  esso
previste.
Articolo 81. Scadenze temporali ed elezioni
1   Per consentire una successione  ordinata  dei  mandati  dei  vari
   organi valgono le norme seguenti:
   a)  il  mandato  del  Rettore in carica al momento dell'emanazione
   dello statuto termina il 30 settembre 1995 e comunque le votazioni
   non potranno essere indette prima dell'entrata in vigore del nuovo
   statuto. Il  mandato  successivo  avra'  comunque  termine  il  30
   settembre 1999,
   b)  entro  due  mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno
   essere indette le votazioni per la designazione  delle  componenti
   elettive del Senato accademico di cui all'art. 23,
   c) il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore
   del  presente statuto termina il suo mandato il 30 settembre 1995.
   Al momento del rinnovo, la composizione del Consiglio e la  durata
   del  mandato  dei  suoi  membri  sono quelle previste dal presente
   statuto,
   d) i Presidi delle facolta' e i presidenti o direttori delle altre
   strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in  carica
   all'entrata  in  vigore  del  presente  statuto, terminano il loro
   mandato alla scadenza prevista dalla legge che era  in  vigore  al
   momento della loro elezione, salvo la loro decadenza per motivi di
   incompatibilita'.  I  mandati successivi hanno la durata stabilita
   dal presente statuto,
   e) all'entrata in vigore dello statuto si procede  all'adeguamento
   della   composizione  dei  Consigli  di  facolta'  e  delle  altre
   strutture didattiche, di ricerca e di servizio  con  la  immediata
   integrazione   dei  membri  di  diritto  e  con  l'elezione  delle
   rappresentanze  nella   consistenza   stabilita   dallo   statuto.
   L'elezione  dei  nuovi  rappresentanti  determina la cessazione di
   quelli che facevano parte dei consigli suddetti,
   f) i regolamenti per  lo  svolgimento  delle  prime  elezioni  dei
   membri  elettivi nel Senato accademico, nei consigli di facolta' e
   nei consigli delle altre strutture didattiche,  di  ricerca  e  di
   servizio sono deliberati dal Senato accademico. Dopo la delibera i
   regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio
   Decreto,
   g)  i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e
   quelli espletati in precedenza in modo consecutivo  sono  cumulati
   come un unico mandato ai fini della non rieleggibilita',
   h)  per  la  prima elezione del Rettore, l'elettorato attivo della
   componente  studentesca  e'  formato  dai   rappresentanti   degli
   studenti  in seno ai Consigli di facolta' in carica all'entrata in
   vigore del presente statuto.
Articolo 82. Entrata in vigore dello statuto
1  Lo statuto entra in vigore il 1 maggio 1995 o, in caso di  mancata
   pubblicazione in tempo utile per la data suddetta, il quindicesimo
   giorno  successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
   Decreto Rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art.
   16, comma 2.
2  L'entrata in vigore dello statuto comporta  l'immediata  efficacia
   di  tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano
   subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
3  Con l'entrata in vigore del  presente  statuto  cessano  di  avere
   efficacia   per   l'Universita'   le   disposizioni   legislative,
   regolamentari e le disposizioni emanate con circolari ministeriali
   in contrasto con esso.