ALLEGATO STATUTO DELL'ATENEO TITOLO I Principi Generali Articolo 1. Natura e fini L'Universita' degli Studi di Reggio Calabria, di seguito denominata "Universita'", istituita con legge 14 agosto 1982 n. 590, art. 25, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre universita', centri di ricerca, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private, contribuendo con cio' allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della Calabria e del Paese. Articolo 2. Valori fondamentali 1 L'Universita' recepisce i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle proprie attivita', al rispetto di essi. 2 Ispira la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione piu' ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicita' di tutti gli atti conseguenti. 3 Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione. 4 Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio. 5 Valorizza le competenze, le esperienze, le capacita' e l'impegno di chi opera nelle sue strutture. 6 Imposta le sue attivita' sui criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilita' degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati. Articolo 3. Autonomia dell'Universita', liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio. 1 L'Universita' esercita le prerogative che ad essa derivano dalla sua capacita' di diritto pubblico e privato con esclusione di qualsiasi fine di lucro. 2 L'Universita' ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi generali fissati dalla Costituzione e dalla legislazione vigenti. 3 L'Universita', nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio, in conformita' esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle universita' statali e in applicazione del presente statuto. Articolo 4. Programmazione 1 L'Universita' per realizzare le proprie finalita' istituzionali utilizza lo strumento della programmazione. 2 In conformita' con gli obiettivi generali della propria politica culturale, di ricerca e di insegnamento. L'Universita' predispone specifici piani pluriennali di sviluppo e programmi annuali di attivita'; inoltre, concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle Universita' e alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica. Articolo 5. Modi di attuazione dei fini istituzionali 1 L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, di didattica e di servizio. Le attivita' e le funzioni di queste strutture e degli organi di governo sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste. 2 L'Universita' assicura le risorse necessarie all'espletamento delle attivita' istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare, provvede all'organizzazione di poli didattici, aree di studio, biblioteche, laboratori, centri di calcolo, centri di servizi, musei e di quant'altro sia necessario all'attivita' didattica e di ricerca. Inoltre, assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra attivita' di ricerca e insegnamento e garantendo il coordinamento delle attivita' didattiche. 3 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 4 Per realizzare i propri obiettivi, l'Universita' si avvale anche della collaborazione e del supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri. Articolo 6. Ricerca scientifica 1 L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca in campo scientifico, tecnologico e umanistico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo dall'Ateneo. 2 Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attivita' di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialita' individuali e collettive dei suoi operatori scientifici. 3 Utilizza come criteri di valutazione della qualita' delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunita' scientifiche nazionali e internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati. 4 Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la societa' esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Universita' stipula altresi' contratti e convenzioni per ricerche con finalita' concordate con enti pubblici e privati, anche stranieri, che abbiano interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento. 5 Premesso che e' incompatibile con la natura e il ruolo dell'Universita' svolgere o collaborare a ricerche coperte da segreto, l'Universita' favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche. 6 La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni e' disciplinata dal regolamento generale di l'Ateneo. 7 L'Universita' puo' svolgere attivita' di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di l'Ateneo. 8 Parte dei residui ripartibili, derivati dall'esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attivita' di consulenza e di servizio, viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, nonche' al potenziamento delle attivita' didattiche e formative. 9 L'Universita' garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della vita e della dignita' della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo sono chiamati a esprimersi con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari. Articolo 7. Attivita' didattiche e formative 1 L'Universita' organizza e coordina le attivita' didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal regolamento didattico di Ateneo e ne valuta l'efficacia. 2 Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le piu' ampie occasioni formative. 3 Organizza, anche con la stipula di contratti temporanei di diritto privato, servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari. 4 Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a cio' preposti: favorisce attivita' formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 5 Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attivita' sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti che abbiano il riconoscimento e le caratteristiche di cui alla legge 394\77. Articolo 8. Attivita' medico-assistenziali 1 L'Universita definisce, attraverso norme specifiche comprese nei regolamenti di cui al Titolo VI, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attivita' medico-assistenziali prestate dalla Facolta' di medicina e chirurgia. 2 Tali attivita' sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e con le altre modalita' previste dalle leggi vigenti. Articolo 9. Altre attivita' istituzionali 1 L'Universita' istituisce corsi di perfezionamento post-laurea, secondo le norme fissate nel regolamento generale di Ateneo. 2 Promuove e organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti. 3 Inoltre, l'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali anche a soggetti esterni: in particolare: a) promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici. b) svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. c) istituisce corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti ai giovani per la scelta della professione. d) istituisce corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. 4 Nei limiti fissati dalla legge n. 537\93, l'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali del personale universitario anche attraverso l'istituzione di appositi centri di servizio. 5 Per tutte le attivita' previste nel presente articolo, l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con gli enti e le istituzioni interessate. Articolo 10. Rapporti internazionali 1 L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi del Mediterraneo. 2 Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi. b) promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica. Articolo 11. Strutture di ospitalita' 1 Al fine di favorire i rapporti di cui al precedente articolo, nonche' al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piu' ampia realizzazione possibile del diritto a un'efficace attivita' didattico-formativa, l'Universita' costituisce strutture per l'ospitalita', gestite da un Centro di servizi. 2 Il personale dell'Universita' puo' usufruire di tali strutture, con le modalita' e con gli oneri fissati da apposito regolamento, solo per brevi periodi e comunque dopo che siano state soddisfatte richieste di ospitalita' di studiosi esterni, italiani e stranieri, soggiornanti per motivi culturali e di cooperazione didattico-scientifica. 3 Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Universita' si coordina con gli enti territoriali. In assenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Universita' stipula convenzioni con soggetti esterni. Articolo 12. Patrimonio 1 E' compito dell'Universita' assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio edilizio e promuoverne l'arricchimento. L'Universita' cura altresi' la gestione dei beni e delle attrezzature tecniche e scientifiche di cui essa si avvale. 2 L'Universita' assicura la salubrita', la sicurezza e la funzionalita' di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni. Articolo 13. Regolamenti L'Universita' attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalita' attraverso i regolamenti di cui al Titolo VI. Articolo 14. Piano pluriennale di sviluppo 1 L'Universita' si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attivita' istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 2 Il piano e' predisposto in coerenza con le indicazioni del piano nazionale di sviluppo dell'Universita' ed e' aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il Senato accademico lo ritenga opportuno. 3 Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal Rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Universita'. Il piano e' elaborato e approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. 4 Nel corso dell'elaborazione del piano e' cura del Rettore promuovere il piu' ampio confronto con gli Enti territoriali, culturali ed economici cui l'Universita' fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilita' tra le rispettive esigenze. Articolo 15. Programma annuale di attivita' 1 L'Universita' si dota di un programma annuale di attivita' predisposto dal Rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo. 2 Il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attivita' all'inizio dell'anno accademico e comunque prima della formazione del bilancio di previsione. TITOLO II Soggetti Articolo 16. Comunita' universitaria L'Universita' e' una comunita' di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunita' universitaria i professori, i ricercatori, il personale dirigente, il personale tecnico e amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca o di collaborazione tecnica, di insegnamento e di studio presso l'Universita'. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignita' secondo le funzioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri. Articolo 17. Professori e ricercatori 1 Sono professori e ricercatori dell'Universita' coloro i quali, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono dei posti in organico per il corrispondente ruolo. 2 Ai professori e ai ricercatori viene garantita la liberta' di insegnamento e di ricerca. I professori e i ricercatori confermati hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca. 3 Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione dall'ordinamento universitario nazionale e dal regolamento generale di Ateneo, i professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame e la ricerca, secondo le modalita' stabilite nei regolamenti delle strutture cui essi appartengono. 4 I professori e i ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita', partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della didattica e della ricerca e di governo. Articolo 18. Personale dirigente, tecnico-amministrativo 1 Fanno parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Universita' i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente. 2 L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia. 3 L'Universita', per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura di spesa, puo' temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni. 4 Il Direttore amministrativo e' responsabile della conduzione degli uffici e assicura la correttezza, l'efficienza e l'efficacia del loro operato. 5 Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto. 6 Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione e delle altre strutture dell'Universita' ai quali e' assegnato sulla base di quanto e' previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi siglati con l'Amministrazione universitaria. 7 Il personale partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto. 8 L'Universita' valorizza la professionalita' del personale tecnico-amministrativo, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale. 9 Il personale e' tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui e' assegnato per il migliore funzionamento dell'Universita'. Articolo 19. Studenti 1 Sono studenti dell'Universita' coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. 2 In attuazione di quanto disposto dagli ordinamenti didattici nazionali, l'Universita' determina, nei casi in cui la legge lo consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di diploma e di laurea: esso viene fissato dal Senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di facolta', sentiti i Consigli dei Corsi di studio interessati, e previo parere del Consiglio di amministrazione e del Consiglio degli studenti. 3 Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'. 4 Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione. Gli studenti possono partecipare alle attivita' di ricerca esclusivamente per quella parte e nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione. 5 Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le loro rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. 6 Gli studenti fruiscono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Universita' o da questa gestita in convenzione con gli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste. 7 Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Universita' e di partecipare alle attivita' studentesche organizzate. Gli studenti possono altresi' svolgere ai fini formativi attivita' autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attivita' disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 8 Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Universita' prestazioni e servizi, secondo apposite convenzioni stipulate con l'Universita'. 9 Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte. Articolo 20. Altri soggetti 1 Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni loro assegnate presso l'Universita', nell'accesso alle strutture e ai servizi dell'Universita', sono assimilati ai professori o ai ricercatori anche coloro i quali, pur non appartenendo ai ruoli, svolgano funzioni didattiche o di ricerca disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti in esso previsti. 2 I collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, i tutori, i laureati e i tecnici inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Universita' afferiscono alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, a un servizio comune. 3 Le modalita' della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di cui ai commi precedenti sono definite dalle singole strutture all'interno dei rispettivi regolamenti. 4 Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attivita' di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con l'esclusione dell'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. 5 I soggetti che frequentano l'Universita' per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento di cui all'art. 9 del presente statuto, possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione. TITOLO III Organi centrali dell'Universita' Articolo 21. Organi centrali Sono organi centrali di governo dell'Universita': - il Rettore, - il Senato accademico, - il Consiglio di amministrazione, - il Collegio dei Revisori dei Conti, - il Consiglio degli studenti. Articolo 22. Rettore 1 Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. 2 Spetta comunque al Rettore: a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione coordinandone le attivita', b) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo VI. c) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo. d) stipulare tutte le convenzioni quadro e le convenzioni internazionali e) predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale dell'Ateneo di cui ai precedenti artt. 14 e 15. f) presentare, in occasione dell'inizio dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Ateneo. 3 Il Rettore esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 4 In caso di necessita' e indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 5 Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza: delega altresi' a un professore di prima fascia di una delle facolta' che hanno sede in Catanzaro le funzioni vicarie necessarie alla speditezza delle attivita' delle strutture ivi decentrate. Le due deleghe possono anche coincidere. 6 Il Rettore ha la facolta' di delegare ad altri professori di ruolo specifiche funzioni. 7 Il Rettore, su sua richiesta, puo' chiedere ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 382/80 una limitazione dell'attivita' didattica. 8 Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno (o che all'atto della candidatura ai sensi dell'art.4 della L. 18/3/1989 n. 118, producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime d'impegno a tempo pieno in caso di nomina) che abbiano presentato la loro candidatura sulla base di un programma comunicato pubblicamente. 9 Il Rettore e' nominato con decreto del Ministero competente, dura in carica circa quattro anni e puo' essere rinnovato una sola volta consecutivamente. 10 L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta: a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, b) ai ricercatori, c) al personale tecnico-amministrativo, d) agli studenti eletti in seno ai Consigli di facolta'. 11 Il voto espresso dalle componenti di cui al precedente comma, lettere b) e c) e' pesato, rispettivamente, nella misura del 20% e del 10% del voto dei professori di ruolo. Il voto della componente degli studenti e' pesato nella misura del 50% del totale dei loro rappresentanti in seno ai Consigli di facolta'. 12 Il Rettore e' eletto con il 50% piu' uno dei voti espressi dai professori di ruolo aumentato del numero dei voti equivalenti espressi dalle altre categorie di cui al precedente comma, nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procedera' al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Le votazioni sono valide se ad esse partecipa almeno il 60% degli aventi diritto tra i professori di ruolo. Art. 23. Senato accademico 1 Il Senato accademico determina la politica culturale dell'Universita', esercitando compiti di programmazione e di indirizzo, coordinando le attivita' didattiche e di ricerca e valutandone l'efficacia. 2 Spetta al Senato accademico: a) garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', della liberta' didattica e di ricerca dei singoli docenti e dei diritti degli studenti, b) deliberare le modifiche di statuto, con la composizione allargata e secondo le procedure previste nel successivo art. 73, c) elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal Rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo ed approvarlo, sentito il Consiglio di Amministrazione, d) proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche degli organici del personale docente e tecnico-amministrativo secondo le linee definite nel piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, sentite le strutture didattiche, scientifiche e amministrative interessate, e) ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facolta' in accordo con il piano pluriennale di sviluppo, nonche' sulla base di parametri che tengano conto per ogni facolta' del rapporto tendenzialmente ottimale tra studenti iscritti in corso e il numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti alle aree scientifico-disciplinari, e, su motivate proposte delle facolta' stesse, assegnarli ai settori scientifico disciplinari, f) esprimere parere al Consiglio di amministrazione, anche sulla base delle richieste delle strutture interessate e in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo, sui criteri di ripartizione del personale tecnico-amministratico, g) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Universita', h) approvare il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza, i) designare i membri del Nucleo di valutazione interna di cui all'art. 59 lettera d), da nominarsi con Decreto del Rettore, l) indicare i criteri per la ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi a disposizione dell'Universita' per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata di cui al comma primo dell'art. 5 nonche' per i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 49, m) indicare i criteri per la ripartizione tra le strutture universitarie delle risorse per le attivita' didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio, n) esprimere, nei casi previsti dal regolamento generale di Ateneo, parere obbligatorio sui contratti e sulle convenzioni affidati alle competenze delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, o) esprimere parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione sulle convenzioni e sui contratti non affidati dal regolamento generale di Ateneo alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, p) esprimere parere vincolante al Consiglio di amministrazione sulla compatibilita' dei consorzi e delle altre strutture di cui all'art. 48, con le finalita' ivi previste, q) esprimere le proprie valutazioni e formulare osservazioni in merito all'efficacia delle attivita' didattiche e formative, sulla base delle relazioni annuali delle facolta' di cui all'art. 31, acquisito il parere del Consiglio degli studenti, r) formulare osservazioni sulla relazione annuale del Nucleo di valutazione interna di cui all'art. 59, s) approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione, le modifiche, e proporre la disattivazione dei dipartimenti, t) ratificare le afferenze ai dipartimenti dei professori e dei ricercatori e risolvere le eventuali controversie insorte tra il richiedente l'afferenza e il dipartimento, u) approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo VI, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere obbligatorio sul regolamento generale per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili, v) approvare le relazioni ufficiali da inoltrare al Ministero. 3 Il Senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti. 4 Il Senato accademico e' composto da: a) il Rettore, b) il Prorettore vicario, c) i Presidi delle facolta', d) una rappresentanza dei Direttori dei dipartimenti in numero uguale a quello dei Presidi, e) una rappresentanza degli studenti in misura pari a un decimo del numero complessivo dei componenti il Senato accademico, f) il Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario e ha voto consultivo. 5 L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti dei Direttori dei dipartimenti spetta a tutti i professori e i ricercatori afferenti ai dipartimenti istituiti nell'Ateneo. 6 I rappresentanti elettivi di cui alla lettera d) durano in carica tre anni e decadono comunque al termine del loro mandato di Direttore di dipartimento. Ad essi subentrano i Direttori di dipartimento primi dei non eletti, fino al rinnovo dell'intera rappresentanza. I rappresentanti elettivi di cui alla lettera e) durano in carica due anni. 7 I membri del Senato accademico di cui alle lettere d) ed e) sono nominati con decreto del Rettore. Articolo 24. Consiglio di amministrazione 1 Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita', fatti salvi i poteri di gestione delle strutture alle quali il presente statuto riconosce autonomia finanziaria e di spesa. 2 Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attivita' didattiche e di ricerca il Consiglio di amministrazione deve acquisire il parere preventivo del Senato accademico. 3 Spetta, in particolare, al Consiglio di amministrazione: a) approvare il bilancio di previsione sulla base del programma annuale di attivita', acquisito il parere del Senato accademico, b) approvare il conto consuntivo, c) approvare, secondo le procedure indicate al Titolo VI, il regolamento generale per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili ed esprimere parere, nei casi previsti dallo statuto, sugli altri regolamenti; d) definire il piano edilizio di Ateneo, comprendente anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie per la didattica destinate agli interventi edilizi, sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale di attivita', ed approvare i relativi interventi attuativi. d1) determinare annualmente, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti, e) deliberare sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio, fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione, f) ripartire le risorse finanziarie di cui all'art. 23, lettera l), g) ripartire e assegnare il personale tecnico-amministrativo sentito il Senato accademico, h) approvare le convenzioni e i contratti non affidati dal regolamento generale di Ateneo alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, i) approvare, previo parere favorevole del Senato accademico, l'istituzione e l'adesione a consorzi e alle altre strutture di cui all'art. 48, l) formulare osservazioni sulla relazione annuale del Nucleo di valutazione interna di cui all'art. 59, m) conferire ogni quadriennio l'incarico di Direttore amministrativo, su proposta del Rettore, n) designare i membri del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 58, da nominarsi con Decreto del Rettore, o) designare i membri del Nucleo di valutazione interna di cui all'art. 59, da nominarsi con Decreto del Rettore, p) esprimere parere sulle modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo art. 73, q) esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, elaborato dal Senato accademico. 4 Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti. 5 Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) il Rettore, b) il Prorettore vicario, c) il Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario, d) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, e) 2 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, f) 2 rappresentanti dei ricercatori, g) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, h) 3 rappresentanti degli studenti. 6 Partecipano, inoltre alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale: a) il Sindaco di Reggio Calabria, o un suo delegato permanente scelto tra i membri della Giunta comunale, b) il Sindaco di Catanzaro, o un suo delegato permanente scelto tra i membri della Giunta comunale, c) il Presidente della Giunta della Regione Calabria o un suo delegato permanente scelto tra i membri della Giunta stessa, d) i rappresentanti, in numero non superiore a tre, di persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private che si impegnino a favorire l'attivita' dell'Ateneo tramite contributi finanziari, accettati dal Consiglio di amministrazione e il cui importo minimo e' fissato ogni triennio dal Consiglio stesso; le modalita' di designazione dei rappresentanti sono definite nel regolamento generale di Ateneo. I delegati e i rappresentanti di cui al presente comma non possono essere comunque dipendenti dell'amministrazione dell'Universita'. 7 I membri di cui al comma 5, lettere d), e), f), g), e h) sono eletti dalle categorie interessate. I membri eletti durano in carica tre anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore. Articolo 25. Consiglio degli studenti 1 Il Consiglio degli studenti, e' l'organo di rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento degli studenti. 2 Il Consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento dell'attivita' delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture dell'Universita'. 3 Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo, e rientra tra i suoi compiti: a) esprimere pareri sugli ordinamenti didattici, b) esprimere pareri sul piano pluriennale di sviluppo e sul programma annuale di attivita', c) esprimere pareri sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, nonche' su quelli delle strutture didattiche, d) fornire pareri sulle questioni sottoposte dal Senato accademico, e) elaborare proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attivita' espressamente riguardanti gli studenti, f) esprimere pareri ed elaborare proposte circa l'attuazione del diritto allo studio, g) esprimere pareri sull'efficienza dei servizi e formulare proposte al riguardo, h) elaborare proposte in merito alle attivita' di tutorato e di orientamento, i) esprimere parere e formulare proposte al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti e sulla loro destinazione, l) proporre al Consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite previste dall'art. 19 del presente statuto, m) formulare al Consiglio di amministrazione proposte per il riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 4 Il Consiglio degli studenti svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti. 5 Il Consiglio e' formato da: a) i rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico, b) i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Universita', c) i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale che ha competenza in materia di diritto allo studio, d) rappresentanti eletti degli studenti di ciascuna facolta' in numero di 2, 3, 4, 5 e 6 rispettivamente per facolta' con non piu' di 500, da 501 a 1000, da 1001 a 1500, da 1501 a 2000 e oltre 2000 iscritti in corso e fuori corso, e) un rappresentante per ciascuna facolta' eletto al loro interno dai rappresentanti in seno al Consiglio di Facolta'. 6 L'Universita' fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio. 7 Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un Presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il Consiglio a tutti gli effetti. 8 Il Presidente e' componente della Commissione di disciplina per gli studenti. 9 Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni. TITOLO IV Strutture e loro organi Articolo 26. Strutture dell'Universita' 1 Sono strutture dell'Universita': - l'Amministrazione centrale, - le Facolta, - i Dipartimenti, - i Centri di servizio di Ateneo, - l'Azienda ospedaliera, - l'Azienda agraria sperimentale, - i Centri interdipartimentali di servizio e di ricerca, - i Centri interuniversitari. 2 Ogni struttura si dotera' di apposito regolamento. Articolo 27. Amministrazione centrale 1 L'Amministrazione centrale e' l'apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' nel suo complesso. 2 Il Direttore amministrativo e' responsabile del buon funzionamento delle divisioni e dei servizi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e, ove previsto, delle altre strutture. Presenta annualmente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione una relazione sull'andamento della amministrazione. Esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, un'attivita' generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. 3 L'incarico di Direttore amministrativo, di durata quadriennale rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del Rettore, a un dirigente dell'Universita' ovvero, previo nullaosta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica. 4 Predispone e stipula i contratti e le convenzioni attribuite alla sua competenza dal Regolamento Generale di Ateneo. 5 I servizi generali tecnici e amministrativi dell'Universita' sono organizzati per Divisioni, le quali a loro volta sono articolate in Servizi. Di ogni articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'proprie dei funzionari. I responsabili delle Divisioni rispondono al Direttore amministrativo. L'organizzazione funzionale e le modalita' per la costituzione delle Divisioni e dei Servizi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Apposite sezioni in Catanzaro provvedono agli affari amministrativi necessari a garantire l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche e di ricerca ivi dislocate. Articolo 28. Facolta' 1 Le facolta' sono strutture dell'Universita' che hanno come fine primario la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' didattiche e di formazione finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto. 2 Nelle facolta' comprendenti piu' corsi di laurea, eventualmente organizzati in indirizzi, e di diploma sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma (indicati nel seguito come corsi di studio) e possono essere istituiti i corsi di indirizzo. 3 Nelle facolta' comprendenti un solo corso di studio, il Consiglio di facolta' assume anche le competenze assegnate ai consigli di corso di studio. 4 Quando piu' facolta' concorrono alla costituzione di un corso di studio, il Senato accademico indica la facolta' alla quale tale corso afferisce ai fini amministrativi, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al Consiglio del corso stesso. 5 Qualora un corso di studio interfacolta' sia articolato in piu' indirizzi, il Senato accademico, sempre ai soli fini amministrativi, puo' determinare l'afferenza a differenti facolta' di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell'attivita' didattica sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo. 6 Ciascun Consiglio di facolta' attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico e organizzativo alle attivita' dei corsi di studio, secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo. Articolo 29. Organi della facolta' 1 Sono organi della facolta': - il Preside, - il Consiglio di facolta', - i Consigli di corso di studio. 2 Il Consiglio di facolta' puo' deliberare la costituzione di un Comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 32. Articolo 30. Preside della facolta' 1 Il Preside rappresenta la facolta' ed e' responsabile della sua conduzione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito della facolta'. 2 Il Preside e' membro del Senato accademico. 3 Spetta al Preside: a) convocare e presiedere il Consiglio di facolta' e dare attuazioni alle relative deliberazioni, b) adottare, in caso di necessita' e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di facolta' riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva, c) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica di cui al successivo art. 33. d) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche, o delegare queste funzioni ai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio, e) assicurare il funzionamento dei servizi della facolta', f) redigere il calendario annuale delle attivita' didattiche, sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di studio, g) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli Consigli dei corsi di studio e tenendo conto della relazione dell'Osservatorio della didattica, h) nominare, su proposta dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico. 4 Il Preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 5 Il Preside designa un professore di ruolo di prima fascia che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e di assenza. 6 Il Preside e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno (o che all'atto della candidatura ai sensi dell'art. 4 della L. 18/3/1989 n. 118, producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime d'impegno a tempo pieno in caso di nomina) della facolta'. L'elettorato attivo e' attribuito ai membri del Consiglio di facolta'. Il Preside e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione. 9 Il Preside e' nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Articolo 31. Consiglio di facolta' 1 Il Consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica e di formazione della facolta'. 2 Spetta al Consiglio di facolta': a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Universita' e sentiti i Consigli dei corsi di studio interessati, l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facolta', rendendo possibile un'efficace offerta didattica e formativa con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti, b) proporre le modifiche all'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facolta', tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai Consigli dei corsi suddetti, c) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 14, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facolta', tenendo anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio, d) procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti, e) procedere all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, e sottoporre agli organi centrali dell'Universita' le proposte, motivate da particolari esigenze didattico-scientifiche, per la stipula di contratti di diritto privato per la copertura di corsi ufficiali di insegnamento, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio interessati, f) approvare, per la parte di competenza, il manifesto annuale degli studi, g) procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, h) procedere alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore, i) procedere alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatore, l) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica della facolta', predisposta dal Preside, m) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, n) deliberare il regolamento di facolta', o) approvare i regolamenti delle attivita' didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli, p) esprimere pareri sui regolamenti generali, q) concorrere all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato, r) determinare, all'inizio di ogni anno accademico gli impegni e le modalita' di esercizio delle funzioni didattiche dei ricercatori della facolta', nell'ambito dei vari corsi di studio. 3 Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 4 Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere e), h) e i), la seduta del Consiglio e' ristretta ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo, ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori quando le destinazioni, le chiamate o le coperture dei posti siano relative, rispettivamente ai posti di professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatori. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal Consiglio di facolta' relativamente alle lettere c) e g). 5 Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere g), h) e i), deve essere richiesto il parere dei Consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il Consiglio di facolta' e' comunque legittimato a deliberare. 6 Il Consiglio di facolta', per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, puo' deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie con la composizione, le attribuzioni e le modalita' definite nel regolamento di facolta'. 7 Il Consiglio di facolta' e' composto: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo, b) da una rappresentanza dei ricercatori, c) dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facolta', d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. 8 Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e' pari a un terzo del numero complessivo dei ricercatori della facolta' in ruolo alla data in cui sono indette le elezione, e comunque esso non puo' superare il 50% dei posti di professore di ruolo ricoperti alla stessa data. 9 Il numero dei rappresentanti degli studenti e' in numero di 5, 7 e 9 rispettivamente per facolta' con non piu' di 1000, da 1001 a 3000 e oltre 3000 iscritti. Nelle facolta' con piu' corsi di studio deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno di essi. 10 I rappresentanti dei ricercatori durano in carica tre anni, mentre quelli degli studenti durano in carica un biennio. 11 Nei regolamenti di facolta' puo' essere prevista la partecipazione ai Consigli di facolta', con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per la facolta' stessa. 12 Nel regolamento di facolta' sono contenute norme specifiche relative al funzionamento del Consiglio di facolta' e le modalita' per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso. Articolo 32. Comitato di presidenza 1 Al fine di rendere piu' funzionale e aumentare l'efficienza del Consiglio, nel regolamento di facolta' puo' essere prevista la costituzione di un Comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da trattare. 2 Il Consiglio di facolta' con maggioranza assoluta dei suoi membri, puo' delegare a tale Comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalita' di esercizio della delega. La delega perde comunque la sua efficacia al termine del mandato del Preside. Al Comitato di presidenza non possono comunque essere delegati provvedimenti relativi alle lettere da a) a m) comma 2 dell'art. 31. 3 Il comitato e' presieduto dal Preside ed e' composto dai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio e da non piu' del 10% dei membri del Consiglio di facolta', eletti in modo da assicurare un'equilibrata presenza nel Comitato delle diverse componenti. 4 La composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite nel regolamento di facolta'. Articolo 33. Osservatorio della didattica 1 Presso ciascuna facolta' e' istituito l'Osservatorio della didattica presieduto dal Preside o da un suo delegato e composto per meta' da professori di ruolo e ricercatori e per meta' da rappresentanti di studenti nel Consiglio di facolta' e nei Consigli dei corsi di studio. 2 L'Osservatorio ha il compito di valutare la funzionalita' e l'efficacia delle attivita' formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti. 3 L'Osservatorio ha poteri propositivi nei confronti del Consiglio di facolta'. 4 L'Osservatorio redige annualmente una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione e' oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di facolta' e dovra' essere opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione didattica annuale. 4 La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate nel regolamento di facolta'. Articolo 34. Consigli dei corsi di studio 1 Spetta ai Consigli dei corsi di studio: a) organizzare e coordinare le attivita' di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio, b) ove previsti, esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico, c) esaminare e approvare le domande di tesi previste per il conseguimento del titolo accademico, d) sperimentare nuove modalita' didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, e) avanzare proposte di professore a contratto ai fini della programmazione didattica della facolta', f) presentare al Consiglio di facolta' la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto, g) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica del corpo di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalita' dei servizi didattici disponibili, h) avanzare richieste e proposte per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici, i) presentare al Consiglio di facolta' le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impiego dei docenti, alla individuazione di un'efficace offerta didattica, l) formulare per il Consiglio di facolta' proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, la destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio, e in merito all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, m) deliberare il regolamento delle attivita' didattiche del corso si studio, n) deliberare il regolamento del Consiglio del corso di studio. 2 Il Consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 3 Il Consiglio di corso di studio e' costituito: a) dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso, b) dai ricercatori che svolgono attivita' didattica nell'ambito del corso stesso, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio di facolta', c) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari a 3, 5 e 7, se il numero degli iscritti e', rispettivamente, minore di 500, compreso tra 500 e 1000, maggiore di 1000. 4 I professori ufficiali di insegnamenti impartiti in comune in piu' corsi di studio fanno parte dei Consigli di tutti i corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono impartiti. 5 I professori a contratto titolari di insegnamento e i supplenti partecipano a pieno titolo ai Consigli dei corsi di studio per la durata del loro incarico limitatamente alle competenze di cui alle lettere a), b), c), d), g) e h), comma 1 del presente articolo, e con l'esclusione dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente del Consiglio stesso. 6 Nei regolamenti dei Consigli dei corsi di studio puo' essere prevista la partecipazione ai Consigli dei corsi di studio, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche di interesse generale per i Consigli stessi. 7 I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei corsi di studio sono nominati con Decreto del Rettore e durano in carica un biennio. Articolo 35. Presidente del Consiglio del corso di studio 1 Ciascun Consiglio di corso di studio elegge un Presidente al quale spetta: a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinare l'attivita' e provvedendo all'esecuzione delle relative delibere, b) adottare in caso di necessita' e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di corso di studio riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva, c) contribuire all'attivita' del Comitato di presidenza della facolta', se istituito, d) predisporre la relazione annuale sull'attivita' didattica, di cui all'art. 34, lettera g), e) sovrintendere alle attivita' del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Preside, sul regolare svolgimento delle stesse, f) proporre al Preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti. 2 Il Presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 3 Il Presidente e' eletto a maggioranza degli aventi diritto dai membri del Consiglio tra i professori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso e della facolta' cui il corso appartiene o di una delle facolta' interessate qualora il corso di studio sia interfacolta'. 4 Il Presidente e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Articolo 36. Scuole di specializzazione 1 L'Universita' istituisce scuole di specializzazione che conferiscono la qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale. 2 Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo. 3 Ogni scuola di specializzazione e' retta da un Consiglio ed e' diretta da un professore di ruolo di prima fascia o, in caso di indisponibilita' motivata, da un professore di ruolo di seconda fascia. Il Direttore della scuola e' eletto dal Consiglio ed e' nominato con decreto rettorale. Il Direttore dura in carica un triennio. La composizione del Consiglio, di cui possono far parte rappresentanti degli specializzandi, e' definita dal regolamento di facolta'. Articolo 37. Dipartimenti 1 Il dipartimento e' la struttura dell'Universita' deputata all'organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi. 2 Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei professori e ricercatori interessati e con l'approvazione del Consiglio di dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentativita' esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al Direttore del dipartimento. 3 Il dipartimento: a) promuove, coordina e gestisce le attivita' di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, b) garantisce a tutti gli afferenti l'accesso alle sue risorse, secondo i criteri fissati nel regolamento interno, c) organizza le attivita' necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca, d) esprime pareri e formula proposte sulla richiesta, la destinazione e la copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento. 4 Le modalita' per la gestione e il funzionamento di ogni dipartimento sono contenute nel regolamento di dipartimento. 5 Il dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. 6 Ciascun docente deve afferire a un dipartimento e non puo' afferire a piu' d'uno. E' garantita a ogni docente la liberta' di afferenza a uno dei dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici; sulla scelta esprime parere il Consiglio di dipartimento interessato. Nel caso di contrasto tra la richiesta di afferenza e il parere del Consiglio di dipartimento, la questione e' sottoposta all'esame del Senato accademico. Tutte le afferenze vengono deliberate dal Senato accademico e rese esecutive con Decreto del Rettore. 7 Fermo restando per il dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche secondo quanto riportato nel presente articolo, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento e i laureandi tra i cui relatori siano compresi uno o piu' docenti afferenti al dipartimento, vengono ammessi a utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal Consiglio di dipartimento. 8 Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento delle attivita' amministrative, finanziarie e contabili. 9 Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, e puo' fornire prestazioni a favore di tersi, secondo le modalita' definite nel presente statuto e nel regolamento generale di Ateneo. Articolo 38. Organi del dipartimento Sono organi del dipartimento: - il Direttore, - il Consiglio, - la Giunta. Articolo 39. Direttore del dipartimento 1 Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed e' responsabile della sua gestione: esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del dipartimento. 2 Spetta comunque al Direttore: a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni, b) adottare, in caso di necessita' e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di dipartimento riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva, c) assicurare l'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti, d) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalita' e di economicita', e) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalita' e responsabilita', f) assicurare, nei limiti delle disponibilita' del dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento, g) disporre tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali, h) autorizzare le missioni del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo del dipartimento. Spetta inoltre al Direttore con la collaborazione della Giunta: i) predisporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili, l) formulare annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attivita' di ricerca e per lo svolgimento delle attivita' didattiche, da inoltrare al Rettore, m) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attivita' del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati, n) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento, da inviare al Rettore per l'elaborazione della relazione generale sull'attivita' di ricerca dell'Ateneo, o) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del dipartimento. 3 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 4 Per tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile, il Direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo. 5 Il Direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno. Nei casi di non eleggibilita' dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilita' all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal Consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di ruolo di seconda fascia confermati in regime di impegno a tempo pieno. 6 Il Direttore e' eletto dai membri del Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Il Direttore e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 7 Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno. Il Vicedirettore, che e' nominato con Decreto del Rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Articolo 40. Consiglio di dipartimento 1 Il Consiglio e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' del dipartimento. 2 Spetta comunque al Consiglio: a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, alla destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del dipartimento e, infine, all'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento, b) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento acquisito il parere favorevole del Senato accademico, c) approvare le proposte formulate dal direttore relativamente all'art. 39 lettere, i), l) e n), d) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e) provvedere agli adempimenti relativi all'organizzazione delle attivita' necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca, f) esprimere pareri obbligatori e avanzare proposte ai Consigli di facolta' interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito alla destinazione dei posti gia' in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatore, g) esprimere pareri obbligatori in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori, h) esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, relativamente a settori di competenza del dipartimento, i) esprimere pareri sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori, l) esprimere pareri sui regolamenti generali, m) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 14, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento, n) approvare il regolamento del dipartimento. 3 Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 4 Il Consiglio di dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori. Prende parte alle sedute del Consiglio il segretario amministrativo con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo. Fanno inoltre parte del Consiglio: a) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e, b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale. 5 I corpi elettorali, le modalita' dell'elezione di tutte le rappresentanze e la durata dei rispettivi mandati sono definite nel regolamento di dipartimento. 6 Nei regolamenti di dipartimento puo' essere prevista la partecipazione ai Consigli di dipartimento, con voto consultivo, dei responsabili delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale dei dipartimenti stessi. Articolo 41. Giunta del dipartimento 1 La Giunta del dipartimento e' l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. 2 La Giunta ha compiti istruttori e in particolare collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 39, lettere i), l), m), n) e o). 3 La Giunta del dipartimento e' composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante e da un uguale numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori, secondo quanto stabilito nel regolamento di dipartimento. La Giunta viene rinnovata al momento dell'elezione del Direttore. 4 Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, puo' delegare alla Giunta la deliberazione sugli argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore. 5 La Giunta esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. Articolo 42. Istituzione, attivazione e disattivazione dei dipartimenti 1 Il dipartimento deve essere costituito da non meno di 12 tra professori di ruolo e ricercatori, assicurando in ogni caso la prevalenza numerica dei professori, dei quali almeno 3 devono essere professori di prima fascia. 2 Il Senato accademico e' autorizzato a elevare nel tempo i limiti suddetti, in relazione al possibile incremento del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori in servizio nell'Ateneo. 3 La proposta per l'istituzione di un dipartimento da inviare al Rettore, sottoscritta da almeno 7 professori e ricercatori di ruolo, deve essere adeguatamente motivata. Nella proposta devono essere indicati: a) l'area di ricerca, b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nell'area e previste dal regolamento didattico di Ateneo, c) le risorse necessarie per l'attivazione, d) i dipartimenti e gli istituti di provenienza dei proponenti, e) i dipartimenti e gli istituti eventualmente da disattivare, f) le possibili afferenze dei professori e dei ricercatori, nonche' l'eventuale destinazione del personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti e degli istituti da disattivare. 4 La proposta viene approvata dal Senato accademico, sentiti le facolta' e i dipartimenti eventualmente interessati e sottoposta all'attenzione di tutti i professori e i ricercatori dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza. 5 Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze almeno pari a quelle previste al primo comma del presente articolo, l'istituzione del nuovo dipartimento e' resa esecutiva con Decreto del Rettore previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione in ordine alla reperibilita' delle risorse necessarie. 6 I dipartimenti nei quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle otto unita' possono essere disattivati con Decreto del Rettore, su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione. 7 I professori e i ricercatori del dipartimento disattivato sono tenuti a chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti. Il Consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da disattivare, sentito il Senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse. Articolo 43. Centri di servizio di Ateneo 1 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e in applicazione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, approva l'istituzione di Centri di servizio finalizzati a fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di interesse generale o di particolare complessita', nonche' degli altri Centri di servizio previsti dal presente statuto. 2 I Centri di servizio sono istituiti e attivati con Decreto del Rettore. 3 Sono organi dei Centri di servizio: a) il Direttore scelto tra i professori di ruolo o tra i dipendenti dell'Universita' con qualifica non inferiore all'ottava, b) il Consiglio di gestione, nel quale e' assicurata la rappresentanza di tutte le componenti operanti nel Centro nonche' di quelle direttamente interessate ai servizi da essi forniti, secondo criteri e modalita' previste dai regolamenti. 4 Le modalita' di organizzazione e di funzionamento dei Centri di servizio sono contenute nel regolamento generale di Ateneo e nei regolamenti interni. Articolo 44. Azienda policlinico 1 Il Policlinico e' azienda autonoma dell'Universita' per lo svolgimento delle attivita' assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie in connessione con le attivita' istituzionali, didattiche e di ricerca della Facolta' di medicina e chirurgia. 2 Gli organi dell'Azienda policlinico, la loro composizione e le loro attribuzioni saranno definiti, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, con le procedure previste dal successivo art. 73. 3 Le strutture della Facolta' di medicina e chirurgia che svolgono attivita' assistenziali si articolano in dipartimenti assistenziali, disciplinati dalle norme statutarie concernenti l'Azienda policlinico e da regolamenti interni. Articolo 45. Azienda agraria 1 L'Azienda agraria dell'Universita' e' struttura per la sperimentazione agraria e aziendale in connessione con le attivita' istituzionali didattiche e di ricerca della Facolta' di agraria. 2 Gli organi dell'Azienda agraria, la loro composizione e le loro attribuzioni saranno definiti, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, con le procedure previste dal successivo art. 73. Articolo 46. Centri interdipartimentali 1 Per lo svolgimento di attivita' di ricerca di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono professori e ricercatori afferenti a piu' dipartimenti, il Senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e verificata l'esistenza delle risorse necessarie, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. 2 Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi e apparecchiature complesse a carattere didattico e scientifico di uso e di interesse comune a piu' dipartimenti, il Senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e verificata l'esistenza delle risorse necessarie, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di servizi. 3 Le modalita' per la costituzione dei centri di cui al presente articolo, la composizione degli organi e le norme generali per il funzionamento dei Centri interdipartimentali e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Articolo 47. Centri interuniversitari 1 L'Universita' partecipa all'istituzione di Centri interuniversitari di ricerca e di servizio, anche in forma consortile, al fine della migliore utilizzazione delle risorse e delle competenze presenti. 2 Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento di ogni Centro interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno. Articolo 48. Consorzi e altre strutture 1 Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca, nonche' l'integrazione tra ricerca universitaria, offerta di formazione e le realta' produttive e territoriali, l'Universita' promuove la costituzione di Consorzi con aziende, enti e istituzioni pubbliche e private, o aderisce ad essi anche con la partecipazione al patrimonio e al capitale sociale. 2 L'Universita' puo' istituire altre strutture finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio, anche sotto forma di fondazioni e societa'. 3 La partecipazione dell'Universita' ai consorzi e alle altre strutture di ricerca e' subordinata all'esistenza, all'interno dei consorzi, delle fondazioni e delle societa', di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori universitari o da ricercatori di equiparata qualificazione. Articolo 49. Commissioni per la ricerca Per ciascuna area scientifico-disciplinare, in applicazione all'art. 5 del presente statuto, e' costituita una commissione di area, formata dai rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al Senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attivita' di ricerca autonomamente programmata. La consistenza delle aree scientifico-disciplinari, la composizione e le modalita' operative delle commissioni sono deliberate dal Senato accademico. Articolo 50. Sistema bibliotecario di Ateneo Le biblioteche dipartimentali e i centri di servizi bibliotecari interdipartimentali e di facolta' costituiscono il sistema bibliotecario di Ateneo; i direttori dei centri sono professori di ruolo designati rispettivamente dai Consigli di dipartimento interessati e dai Consigli di facolta'. Le norme quadro per il funzionamento e la interconnessione del sistema bibliotecario di Ateneo sono definite nel regolamento generale di Ateneo. Con l'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti di biblioteca vengono trasformati in centri di servizi bibliotecari. TITOLO V Gestione amministrativa contabile e finanziaria Articolo 51. Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili 1 Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita', le relative responsabilita', in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidita' della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei piani pluriennali di impiego. Il Regolamento disciplina altresi' le forme di controllo interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa, nonche' di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture. 2 Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti. 3 Il regolamento definisce inoltre le competenze e le modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti. 4 Il regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e i consigli delle facolta' e dei dipartimenti. Articolo 52. Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati 1 Nel pieno rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi generali stabiliti nel presente statuto, l'Universita' puo' svolgere, attraverso le proprie strutture didattico-scientifiche, attivita' di formazione, di ricerca e di consulenza regolate attraverso contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. 2 Le condizioni per la stipula dei contratti e delle convenzioni e le modalita' amministrative della loro attuazione, nonche' i criteri per la ripartizione dei proventi e l'entita' dei compensi previsti per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo sono stabiliti nel regolamento generale di Ateneo, fermo restando per le attivita' di consulenza e ricerca il limite massimo dei proventi percepibili dal personale stesso, di cui all'art. 66 D.P.R. 382/80. 3 Gli organi delle strutture interessate non possono deliberare l'attivazione di contratti e convenzioni senza aver acquisito il parere favorevole del Senato accademico, nei casi in cui questo e' richiesto. Articolo 53. Bilanci Il bilancio di previsione viene predisposto dall'Amministrazione sulla base del programma annuale di attivita' e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e approvato dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il conto consuntivo e' approvato dal Consiglio di amministrazione acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti. Articolo 54. Strutture di spesa Le strutture di spesa dell'Universita' sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dei regolamenti interni. La qualifica di centro di spesa e di centro di gestione viene attribuita dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dalle determinazioni del Consiglio di amministrazione. Articolo 55. Centri di gestione Sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio. Sono talii l'Amministrazione centrale, le Facolta', i Dipartimenti, i centri di servizi bibliotecari, i centri interdipartimentali di servizio e di ricerca di cui al precedente art. 46. Articolo 56. Centri di spesa Sono centri di spesa le strutture non dotate di autonomia di bilancio, quali le articolazioni dell'Amministrazione centrale e le altre strutture cui non sia stata attribuita tale autonomia. Articolo 57. Criteri per la ripartizione delle risorse Le risorse del bilancio vengono ripartire dal Consiglio di amministrazione tra i centri di gestione e tra i centri di spesa sulla base di criteri indicati dal Senato accademico, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo e i piani annuali di attivita'. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici. Articolo 58. Collegio dei revisori dei conti 1 Il Collegio dei revisori dei conti ha compiti di consulenza e di controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa dell'Universita'. 2 I compiti specifici e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili. 3 Il Collegio e' composto da: a) un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la presidenza, scelto tra una terna di magistrati designata dal Presidente della Corte stessa, b) un funzionario effettivo e uno supplente scelti tra una rosa di cinque funzionari designati dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, c) un funzionario effettivo e uno supplente scelti tra una rosa di cinque funzionari designata dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d) due membri effettivi e uno supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 4 I componenti del Collegio sono nominati con Decreto del Rettore su designazione del Consiglio di amministrazione. 5 Il Collegio dura in carica tre anni finanziari. Articolo 59. Nucleo di valutazione interna Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto viene istituito, con Decreto del Rettore, il Nucleo di valutazione interna dell'Universita' con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi centrali dell'Universita', ai quali riferisce annualmente con apposita relazione. Al Nucleo e' consentito l'accesso a tutti i documenti e gli atti che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dei suoi compiti istituzionali. La relazione del Nucleo di valutazione interna, accompagnata dalle osservazioni formulate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, e' trasmessa dal Rettore al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza dei Rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Il Nucleo e' composto da: a) un professore di ruolo di prima fascia, non dipendente dall'amministrazione dell'Universita', designato dal Consiglio universitario nazionale, con funzioni di presidente, b) un professore di ruolo di prima fascia, non dipendente dall'amministrazione dell'Universita', designato dal Comitato di Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, c) il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o da un altro suo membro designato dal Collegio stesso, d) due professori di ruolo di prima fascia designati dal Senato accademico, e) due membri designati dal Consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti e il personale amministrativo dell'Universita' con qualifica non inferiore all'ottava. Il Nucleo di valutazione interna ha durata biennale. TITOLO VI Autonomia regolamentare Articolo 60. Regolamento generale di Ateneo 1 Il regolamento generale di Ateneo contiene: a) le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita', secondo quanto disposto dal presente statuto, b) le modalita' di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, c) le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie. 2 Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'Ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli studenti e di quelli delle strutture. 3 Nel regolamento sono altresi' precisati i provvedimenti e gli atti amministrativi la cui emissione e' direttamente affidata ai responsabili degli uffici, limitatamente alle materie di propria competenza e fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi dell'Universita'. 4 Il regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e i Consigli delle facolta' e dei dipartimenti. Articolo 61. Regolamento didattico di Ateneo 1 Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Universita' rilascia titoli accademici. 2 Il regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato accademico che ne verifica la legittimita', nonche' la congruita' con gli ordinamenti universitari nazionali su proposta delle strutture didattiche. Articolo 62. Altri regolamenti 1 Il regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti. Il regolamento e' deliberato dal Consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo. 2 I regolamenti delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'. Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo. 3 I regolamenti delle attivita' didattiche disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti: a) l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma universitario e delle scuole di specializzazione, b) i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, c) i moduli didattici, d) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, e) le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, f) gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, g) le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio, h) l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo, i) le modalita' dell'esame previsto per il conseguimento dei titoli accademici. 4 I regolamenti di cui al precedente comma sono deliberati dai Consigli di facolta' su proposta dei consigli delle strutture didattiche. 5 I regolamenti di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato accademico che esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi entro 60 giorni dalla trasmissione, i regolamenti sono emanati dal Rettore. Il Senato accademico puo' per una sola volta rinviare i regolamenti agli organi proponenti indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Articolo 63. Entrata in vigore e modifica dei regolamenti 1 Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso. 2 La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione. TITOLO VII Norme comuni e finali Articolo 64. Elezioni 1 Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore puo' votare per non piu' di un terzo dei membri da designare. 2 Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e dai regolamenti che disciplinano le elezioni delle rappresentanze studentesche, le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. 3 La non avvenuta designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi, sempre che questi risultino costituiti per almeno la meta' dei loro componenti. In difetto di tale condizione, rimangono in carica i membri scaduti. 4 Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facolta' e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca o di servizio dell'Universita', sono indette le elezioni da parte del decano dei professori universitari di ruolo di prima fascia, rispettivamente, dell'Universita', delle facolta' e delle altre strutture sopra menzionate. 5 Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore. 6 Il Rettore, il Prorettore vicario, i Presidi di facolta', i Presidente di corso di studio e i Direttori di dipartimento, nonche' i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel Consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica. 7 La funzione di Rettore, Preside di facolta', Presidente di corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Consiglio di amministrazione non puo' essere svolta per piu' di due mandati consecutivi. Un'ulteriore elezione puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato. 8 In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. 9 In caso di interruzione anticipata del mandato del Rettore, di Preside di facolta', di Presidente di Consiglio di corso di studio e di Direttore di dipartimento la durata del mandato del nuovo eletto e' aumentata, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico. 10 Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilita', il mandato interrotto e' considerato solo se la durata dello stesso ha superato la meta' di quello nominale. 11 Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi previsti dal presente statuto, l'elettorato passivo e' limitato agli studenti in corso e ai fuori corso non oltre il secondo anno; i rappresentanti decadono, in ogni caso, nello stesso momento in cui perdono lo status di studente. 12 Laddove sia previsto il turno di ballottaggio per l'elezione degli organi dell'Ateneo, in caso di parita' risulta eletto il candidato piu' anziano nel ruolo ricoperto; in caso di pari anzianita' nel ruolo prevale il piu' anziano di eta'. Articolo 65. Incompatibilita' 1 Le cariche di Rettore e di Prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facolta' e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca. 2 Il Presidente o il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non puo' ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Universita', fatta eccezione per i centri interdipartimentali di ricerca e di servizio e la scuole di specializzazione. 3 La carica di membro del Senato accademico, fatta eccezione per il Rettore e il Prorettore, e' incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione. 4 La carica di Prorettore e' incompatibile con quella di membro elettivo del Consiglio di amministrazione. 5 La carica di Preside di facolta', Direttore di dipartimento, di Presidente di Consiglio di corso di studio, di membro del Consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di membro del Nucleo di valutazione interna. 6 Chi ricoprendo una carica in un organo dell'Universita', si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica. Articolo 66. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni 1 Le adunanze degli organi sono valide se: a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali e sufficiente la convocazione con 48 ore di preavviso, b) siano presenti almeno la meta' piu' uno degli aventi titolo. 2 Nel computo della determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilita' o in alternanza ai sensi della normativa vigente soltanto se intervengono all'adunanza. 3 L'ordine del giorno e' stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un terzo dei membri del collegio. 4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5 Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo si tiene comunque conto di coloro i quali abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilita' o in alternanza ai sensi della normativa vigente soltanto se intervengono all'adunanza. 6 Nessuno puo' prendere parte ed essere presente al momento del voto su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. Articolo 67. Verbalizzazione 1 I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta. 2 Le delibere sono immediatamente esecutive. 3 Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo. 4 I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario e agli studenti e' comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi. Articolo 68. Diritto all'informazione 1 E' garantita la massima pubblicita' per tutte le attivita' dell'Universita', delle quali sara' possibile conoscere l'oggetto, le modalita' di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento. 2 L'Universita' assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo: un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottoporre alla pubblicita', secondo le leggi vigenti. 3 Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Universita' e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati e redatti in modo da garantire un'informazione chiara e completa. Articolo 69. Silenzio assenso In tutti i casi in cui e' previsto il parere di un organo, e' da ritenersi favorevole qualora non venga fornito entro i termini indicati nella richiesta; tale termine, fatti salvi i casi previsti dal presente statuto e le richieste urgenti motivate da normative di legge, non puo' essere inferiore ai quarantacinque giorni. Articolo 70. Limiti numerici Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unita' superiore. Articolo 71. Inizio anno accademico L'anno accademico dell'Universita' ha inizio il 1 ottobre. Articolo 72. Funzioni disciplinari 1 La funzione disciplinare nei confronti degli studenti inscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Universita', viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte di diritto il Presidente del Consiglio degli studenti. 2 La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformita' all'art. 10, comma 9 della legge n. 341/90 e successive modifiche, e nei confronti del personale tecnico-amministrativo in conformita' all'art. 16, comma 8, della legge n. 168/89 e successive modifiche. Articolo 73. Modifiche di statuto 1 Ai fini delle sole modifiche di statuto, la composizione del Senato accademico, di cui all'art. 23 del presente statuto, viene modificata con l'integrazione di: a) 3 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, b) 2 rappresentanti dei ricercatori, c) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dalle categorie interessate e nominati con Decreto del Rettore. 2 Le modifiche di statuto possono essere proposte dagli organi centrali dell'Ateneo o delle singole strutture e devono essere accolte dalla maggioranza del Senato accademico nella sua composizione ordinaria. 3 Le modifiche di statuto devono essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 del Senato accademico nella composizione di cui al comma 1. TITOLO VIII Disposizioni transitorie Articolo 74. Cessazione di organi Con la costituzione del Senato accademico a norma del presente statuto, la Commissione di Ateneo, costituita ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 382/80, e' soppressa e le sue competenze sono trasferite al Senato accademico. Articolo 75. Istituti 1 Gli istituti che risultano ancora attivi all'entrata in vigore del presente statuto, continuano temporaneamente a svolgere le attivita' di ricerca e didattiche nell'ambito delle facolta' di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 382/80. 2 E' in ogni caso esclusa l'attivazione di nuovi istituti. Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto tutti gli istituti dell'Ateneo saranno disattivati. I professori di ruolo e i ricercatori facenti parte degli istituti suddetti dovranno trasferire la propria afferenza a uno dei dipartimenti gia' istituiti nell'Ateneo e proporre l'istituzione di nuovi dipartimenti, secondo le modalita' stabilite nel presente statuto. Articolo 76. Azienda ospedaliera Fino all'istituzione dell'Azienda policlinico dell'Universita', l'attivita' medica istituzionale, inscindibilmente connessa all'attivita' didattico-scientifica della Facolta' di medicina e chirurgia, viene svolta nell'ambito dell'Azienda ospedaliera ai sensi della legislazione vigente. L'Universita' e' impegnata all'attivazione dell'Azienda policlinico, al fine di garantire il pieno rispetto dell'autonomia delle attivita' didattico-scientifiche istituzionali. Articolo 77. Assistenti Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo confermati si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Articolo 78. Regolamenti 1 A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla costituzione del Senato accademico gli organi competenti dell'Universita' provvedono alla predisposizione e all'approvazione del regolamento generale di Ateneo, del regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili, del regolamento didattico di ateneo. 2 Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel comma precedente, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto. 3 Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le attivita' dell'Ateneo sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purche' essi non contrastino con lo statuto medesimo. Articolo 79. Consiglio degli studenti 1 In prima applicazione, il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto dal Senato accademico. 2 Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla normativa vigente per il Senato degli studenti sono assegnate al Consiglio degli studenti previsto dal presente statuto. Articolo 80. Attivita' culturali, ricreative e sociali del personale Fino all'istituzione di apposito centro di servizi, che dovra' essere comunque deliberata dagli organi competenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo, le attivita' culturali, ricreative e sociali del personale saranno gestite dal C.R.A.L. dell'Universita' secondo le norme e le disposizioni per esso previste. Articolo 81. Scadenze temporali ed elezioni 1 Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti: a) il mandato del Rettore in carica al momento dell'emanazione dello statuto termina il 30 settembre 1995 e comunque le votazioni non potranno essere indette prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto. Il mandato successivo avra' comunque termine il 30 settembre 1999, b) entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del Senato accademico di cui all'art. 23, c) il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente statuto termina il suo mandato il 30 settembre 1995. Al momento del rinnovo, la composizione del Consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto, d) i Presidi delle facolta' e i presidenti o direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione, salvo la loro decadenza per motivi di incompatibilita'. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto, e) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei Consigli di facolta' e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con l'elezione delle rappresentanze nella consistenza stabilita dallo statuto. L'elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli suddetti, f) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel Senato accademico, nei consigli di facolta' e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal Senato accademico. Dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio Decreto, g) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza in modo consecutivo sono cumulati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilita', h) per la prima elezione del Rettore, l'elettorato attivo della componente studentesca e' formato dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di facolta' in carica all'entrata in vigore del presente statuto. Articolo 82. Entrata in vigore dello statuto 1 Lo statuto entra in vigore il 1 maggio 1995 o, in caso di mancata pubblicazione in tempo utile per la data suddetta, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2. 2 L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. 3 Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Universita' le disposizioni legislative, regolamentari e le disposizioni emanate con circolari ministeriali in contrasto con esso.