(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                           XII LEGISLATURA
DELIBERAZIONE N. 74/1995.
Oggetto:  Estensione  dell'applicazione del regolamento di attuazione
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, al contributo  dello  Stato  ai
partiti   politici  a  titolo  di  concorso  nelle  spese  elettorali
sostenute  per  l'elezione  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto
ordinario.
             Riunione di lunedi' 10 luglio 1995, ore 15
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA
   Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario) che all'art. 5, comma
4,  lettere  d)  e  g),  ha  disposto  che alle elezioni dei consigli
regionali  delle  regioni  a  statuto  ordinario  si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge
10  dicembre  1993,  n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);
   Visto il regolamento di attuazione della ricordata  legge  n.  515
del  1993,  approvato  dall'Ufficio  di  Presidenza  della Camera dei
deputati il 26 luglio 1994;
   Ravvisata  l'esigenza  che,  in  relazione  all'applicazione  alle
elezioni  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto  ordinario  delle
disposizioni di cui agli articoli 12 e  15,  commi  13  e  16,  della
citata legge n. 515 del 1993, il menzionato regolamento di attuazione
trovi  applicazione anche con riferimento ai contributi dello Stato a
titolo di concorso nelle spese elettorali  sostenute  per  l'elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
                              Delibera:
   L'art.  2  del  regolamento  di attuazione della legge 10 dicembre
1993, n. 515, approvato dall'Ufficio di Presidenza della  Camera  dei
deputati  in  data  26  luglio 1994, si applica in quanto compatibile
anche al contributo dello Stato  ai  partiti  politici  a  titolo  di
concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli
delle regioni a statuto ordinario.
   L'erogazione del contributo prima della comunicazione da parte dei
presidenti  dei  consigli  regionali  dell'avvenuto deposito ai sensi
dell'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23  febbraio  1995,  n.
43,  dei  consuntivi  previsti  dall'art. 12, comma 1, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, puo'  essere  disposta  dal  Presidente  della
Camera  dei  deputati  previa dichiarazione del rappresentante legale
del partito beneficiario che all'obbligo di cui al  citato  art.  12,
comma 1, della ricordata legge n. 515 e' stato adempiuto.