ALLEGATO XII LEGISLATURA DELIBERAZIONE N. 74/1995. Oggetto: Estensione dell'applicazione del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, al contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Riunione di lunedi' 10 luglio 1995, ore 15 L'UFFICIO DI PRESIDENZA Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) che all'art. 5, comma 4, lettere d) e g), ha disposto che alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); Visto il regolamento di attuazione della ricordata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati il 26 luglio 1994; Ravvisata l'esigenza che, in relazione all'applicazione alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della citata legge n. 515 del 1993, il menzionato regolamento di attuazione trovi applicazione anche con riferimento ai contributi dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Delibera: L'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994, si applica in quanto compatibile anche al contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. L'erogazione del contributo prima della comunicazione da parte dei presidenti dei consigli regionali dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dei consuntivi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, puo' essere disposta dal Presidente della Camera dei deputati previa dichiarazione del rappresentante legale del partito beneficiario che all'obbligo di cui al citato art. 12, comma 1, della ricordata legge n. 515 e' stato adempiuto.