Art. 2.
  Le societa' fiduciarie di cui all'art. 1, che  intendono  avvalersi
di  tale  sistema devono darne comunicazione all'ufficio del registro
territorialmente  competente  in  relazione  al  domicilio   fiscale,
allegando copia del decreto di autorizzazione di cui all'art. 2 della
legge  23  novembre  1939, n. 1966, nonche', per le societa' iscritte
nella sezione speciale dell'albo di cui al comma 1 dell'art. 3  della
legge  2  gennaio  1991,  n. 1, il certificato di iscrizione in detto
albo.
  Sui foglietti utilizzati per la redazione dei contratti deve essere
indicato che la tassa viene corrisposta in modo virtuale ai sensi del
presente decreto, nonche' gli estremi del decreto  di  autorizzazione
di  cui  all'art.  2  della  legge  23  novembre  1939, n. 1966, o di
iscrizione nell'albo istituito presso la Consob.