Art. 2. Le societa' fiduciarie di cui all'art. 1, che intendono avvalersi di tale sistema devono darne comunicazione all'ufficio del registro territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale, allegando copia del decreto di autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche', per le societa' iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il certificato di iscrizione in detto albo. Sui foglietti utilizzati per la redazione dei contratti deve essere indicato che la tassa viene corrisposta in modo virtuale ai sensi del presente decreto, nonche' gli estremi del decreto di autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o di iscrizione nell'albo istituito presso la Consob.