Art. 4.
  Ai fini della liquidazione e del pagamento del tributo le  societa'
fiduciarie  e gli agenti di cambio devono tenere un apposito registro
sul quale  vanno  annotati  cronologicamente,  entro  il  giorno  non
festivo   successivo  a  quello  in  cui  le  operazioni  sono  state
effettuate, con numerazione progressiva, tutti i  contratti  conclusi
con  il  loro intervento specificando altresi' in separate colonne il
numero di individuazione del foglietto usato, nel caso in cui vengano
utilizzati   i   foglietti   predisposti   dai    medesimi,    quello
dell'operazione  risultante  dal  libro  giornale nonche' il tipo, la
data e la scadenza di ogni contratto, la specie dei titoli negoziati,
la loro quantita' o valore nominale, il prezzo pattuito e il  tributo
dovuto.
  Il  registro  deve  essere  numerato  e  bollato  dall'ufficio  del
registro territorialmente competente o dall'ufficio dell'imposta  sul
valore aggiunto.
  E'  consentito  l'impiego  di  registri  a  schede mobili anche con
sistema meccanografico.
  Il registro deve essere chiuso e totalizzato alla fine  di  ciascun
mese  e  deve  essere  esibito a richiesta agli organi di controllo e
conservato per cinque anni dall'ultima operazione annotata.
  Entro il giorno 20 di ciascun mese le  societa'  fiduciarie  e  gli
agenti  di  cambio  devono  effettuare  sul  registro di cui sopra la
liquidazione della tassa dovuta  per  il  mese  precedente  indicando
numero,  specie ed ammontare dei contratti di trasferimento di titoli
e valori conclusi in tal mese con  l'importo  del  tributo  dovuto  e
provvedere al relativo versamento al competente ufficio del registro.
Entro  il  31 gennaio di ciascun anno deve essere presentata apposita
denuncia riepilogativa al predetto ufficio contenente il  numero,  la
specie  e  l'ammontare  dei  contratti  di  trasferimento di titoli e
valori,  conclusi  nell'anno  solare  precedente  con  l'importo  del
relativo tributo dovuto e versato.