Art. 4. Ai fini della liquidazione e del pagamento del tributo le societa' fiduciarie e gli agenti di cambio devono tenere un apposito registro sul quale vanno annotati cronologicamente, entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, con numerazione progressiva, tutti i contratti conclusi con il loro intervento specificando altresi' in separate colonne il numero di individuazione del foglietto usato, nel caso in cui vengano utilizzati i foglietti predisposti dai medesimi, quello dell'operazione risultante dal libro giornale nonche' il tipo, la data e la scadenza di ogni contratto, la specie dei titoli negoziati, la loro quantita' o valore nominale, il prezzo pattuito e il tributo dovuto. Il registro deve essere numerato e bollato dall'ufficio del registro territorialmente competente o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. E' consentito l'impiego di registri a schede mobili anche con sistema meccanografico. Il registro deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun mese e deve essere esibito a richiesta agli organi di controllo e conservato per cinque anni dall'ultima operazione annotata. Entro il giorno 20 di ciascun mese le societa' fiduciarie e gli agenti di cambio devono effettuare sul registro di cui sopra la liquidazione della tassa dovuta per il mese precedente indicando numero, specie ed ammontare dei contratti di trasferimento di titoli e valori conclusi in tal mese con l'importo del tributo dovuto e provvedere al relativo versamento al competente ufficio del registro. Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere presentata apposita denuncia riepilogativa al predetto ufficio contenente il numero, la specie e l'ammontare dei contratti di trasferimento di titoli e valori, conclusi nell'anno solare precedente con l'importo del relativo tributo dovuto e versato.