Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi alla societa' fiduciaria e all'agente di cambio. La societa' e l'agente di cambio che intendono rinunciare all'autorizzazione devono darne comunicazione scritta all'ufficio del registro competente. Nelle ipotesi previste dai precedenti commi la societa' fiduciaria e l'agente di cambio devono presentare, entro trenta giorni da quello in cui ha effetto la rinuncia o la revoca, la denuncia di cui al comma 5 dell'art. 4. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento in base alla liquidazione definitiva.