Art. 5.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto si intende  concessa  a
tempo  indeterminato  e  puo' essere revocata con atto da notificarsi
alla societa' fiduciaria e all'agente di cambio.
  La  societa'  e  l'agente  di  cambio  che   intendono   rinunciare
all'autorizzazione devono darne comunicazione scritta all'ufficio del
registro competente.
  Nelle  ipotesi previste dai precedenti commi la societa' fiduciaria
e l'agente di cambio devono presentare, entro trenta giorni da quello
in cui ha effetto la rinuncia o la revoca,  la  denuncia  di  cui  al
comma  5  dell'art. 4. Entro lo stesso termine deve essere effettuato
il pagamento in base alla liquidazione definitiva.