Art. 4.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
regione  siciliana,  ai  sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e
dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.
  Una   copia  della  Gazzetta  ufficiale  della  regione  siciliana,
contenente  il  presente decreto, sara' trasmessa entro il termine di
mesi  uno  dalla  sua  pubblicazione, per il tramite della competente
soprintendenza,  ai  comuni  di  Paterno'  e  Belpasso  perche' venga
affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
  Altra   copia  della  predetta  Gazzetta  sara'  contemporaneamente
depositata  presso  gli uffici dei comuni di Paterno' e Belpasso, ove
gli interessati potranno prenderne visione.
  La  soprintendenza  competente comunichera' a questo assessorato la
data  della  effettiva  affissione  del  numero  della Gazzetta sopra
citata all'albo dei comuni di Paterno' e Belpasso.
   Palermo, 25 novembre 1994
                                                L'assessore: SARACENO