Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940. Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sara' trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Paterno' e Belpasso perche' venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi. Altra copia della predetta Gazzetta sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Paterno' e Belpasso, ove gli interessati potranno prenderne visione. La soprintendenza competente comunichera' a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Paterno' e Belpasso. Palermo, 25 novembre 1994 L'assessore: SARACENO