Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940. Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sara' trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Biancavilla perche' venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso. Altra copia della predetta Gazzetta sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Biancavilla, ove gli interessati potranno prenderne visione. La soprintendenza competente comunichera' a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Biancavilla.