(all. 1 - art. 1)
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale di Ferriere (Piacenza) e' stato rinnovato  a
seguito  delle  consultazioni  elettorali  del  23  aprile  1995, con
contestuale elezione del sindaco  nella  persona  del  dott.  Antonio
Agogliati.
   Il citato amministratore, in data 26 maggio 1995, ha rassegnato le
dimissioni  dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data
di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili,  ai  sensi
dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
   Si  e'  configurata,  pertanto,  una  delle  fattispecie  previste
dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in  base  al
quale  le  dimissioni  del  sindaco  costituiscono presupposto per lo
scioglimento del consiglio comunale.
   Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1,
della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art.  21,  che  ha
sostituito  l'art.  39,  comma  1,  lettera  b), n. 1), della legge 8
giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al  proposto
scioglimento.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo  scioglimento
del consiglio comunale di Ferriere (Piacenza).
    Roma, 3 luglio 1995
                                    Il Ministro dell'interno: CORONAS