Art. 2.
   1.  Sono  organi  dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga:
     a) il presidente;
     b) il consiglio direttivo;
     c) la giunta esecutiva;
     d) il collegio dei revisori dei conti;
     e) la comunita' del Parco.
   2. La nomina degli  organi  di  cui  al  precedente  comma  1  del
presente   articolo  e'  effettuata  secondo  le  disposizioni  e  le
modalita' previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge
n. 394/1991.
   3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco del Gran Sasso  e  Monti
della  Laga individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni
dal suo insediamento.
   4. L'Ente parco  puo'  avvalersi  di  personale  in  posizione  di
comando,  nonche'  di  mezzi  e  strutture messi a disposizione dalle
regioni, dalle province interessate, dagli  enti  locali  nonche'  da
altri  enti  pubblici,  secondo  le  procedure previste dalle vigenti
disposizioni di legge.