Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991. 3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco del Gran Sasso e Monti della Laga individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.