Art. 3.
   1.   Costituiscono   entrate   dell'Ente  parco  da  destinare  al
conseguimento dei fini istitutivi:
     a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
     b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
     c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
     d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di
cui all'art. 3 della  legge  2  agosto  1982,  n.  512  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
     e) gli eventuali redditi patrimoniali;
     f)  i  canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi
dei diritti di ingresso e di privativa e le altre  entrate  derivanti
dai servizi resi;
     g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
     h)  i  proventi  delle  sanzioni derivanti da inosservanza delle
norme regolamentari;
     i) ogni altro  provento  acquisito  in  relazione  all'attivita'
dell'Ente parco.
   2.  I  contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.