Art. 2.
  La quota da riservare al fondo  perequativo  di  cui  all'art.  18,
comma  5,  della legge n. 580/1993 e' fissata nella misura del 5% del
diritto annuale.
  Per la ripartizione di detto fondo  vengono  stabiliti  i  seguenti
criteri:
   1)   attribuzione   di   contributi   perequativi   rapportati  al
coefficiente di rigidita' del bilancio  al  fine  di  sopperire  alle
diseconomie  di  scala  delle Camere di commercio con minor numero di
ditte iscritte;
   2) calcolo del coefficiente di cui al  punto  1)  sulla  base  del
rapporto   tra   le  spese  obbligatorie  che  abbiano  carattere  di
generalita' per  le  camere  di  commercio  su  tutto  il  territorio
nazionale  ed  il  totale delle entrate, rettificate sulla base di un
parametro medio di riscossione;
   3) assegnazione di contributi per la realizzazione  di  iniziative
miranti  ad  adeguare  l'espletamento  delle funzioni istituzionali a
livelli elevati di efficienza ed efficacia organizzativa e gestionale
ed a migliorare la produttivita';
   4) determinazione delle modalita' e procedure di attuazione  degli
interventi  di  cui  sopra nonche' di gestione del fondo con apposito
regolamento deliberato dall'Unioncamere e  soggetto  ad  approvazione
preventiva    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.