Art. 2. La quota da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 e' fissata nella misura del 5% del diritto annuale. Per la ripartizione di detto fondo vengono stabiliti i seguenti criteri: 1) attribuzione di contributi perequativi rapportati al coefficiente di rigidita' del bilancio al fine di sopperire alle diseconomie di scala delle Camere di commercio con minor numero di ditte iscritte; 2) calcolo del coefficiente di cui al punto 1) sulla base del rapporto tra le spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita' per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale ed il totale delle entrate, rettificate sulla base di un parametro medio di riscossione; 3) assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative miranti ad adeguare l'espletamento delle funzioni istituzionali a livelli elevati di efficienza ed efficacia organizzativa e gestionale ed a migliorare la produttivita'; 4) determinazione delle modalita' e procedure di attuazione degli interventi di cui sopra nonche' di gestione del fondo con apposito regolamento deliberato dall'Unioncamere e soggetto ad approvazione preventiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.