Art. 2. Le piantine di fragole di cui all'articolo precedente, da destinare solo alla produzione di frutta, devono: a) essere state ottenute esclusivamente da piante madri certificate; b) essere coltivate su superfici: situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita e situate ad almeno 1 km dalla piu' vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e che non soddisfa le condizioni del presente decreto, situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente decreto, e che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo; c) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II del decreto ministeriale 22 dicembre 1993 di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non e' nota nella Comunita'. Le piantine infette o infettate devono essere sottoposte a trattamento adeguato; d) risultare indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera c); e) essere prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonche' di fiori e di frutti.