Art. 2.
  Le piantine di fragole di cui all'articolo precedente, da destinare
solo alla produzione di frutta, devono:
    a)  essere  state  ottenute  esclusivamente   da   piante   madri
certificate;
    b) essere coltivate su superfici:
    situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole
destinate alla vendita e
    situate  ad  almeno 1 km dalla piu' vicina piantagione di fragole
per la produzione di frutta o  di  stoloni  e  che  non  soddisfa  le
condizioni del presente decreto,
    situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere
Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente decreto, e
    che,  prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione
della  coltura  precedente,  sono   state   analizzate   con   metodi
appropriati  o  trattate per garantire che siano indenni da organismi
nocivi del suolo;
    c) essere ufficialmente ispezionate  dal  servizio  fitosanitario
dell'Argentina  almeno  tre  volte  durante la stagione di crescita e
prima  dell'esportazione  per  individuare  l'eventuale  presenza  di
organismi  nocivi  elencati  nella  parte A degli allegati I e II del
decreto ministeriale 22 dicembre 1993 di  qualsiasi  altro  organismo
nocivo  la  cui  presenza  non e' nota nella Comunita'.   Le piantine
infette o infettate devono essere sottoposte a trattamento adeguato;
    d) risultare indenni,  all'atto  delle  ispezioni,  da  organismi
nocivi di cui alla lettera c);
    e)  essere  prive  di  qualsiasi  residuo di terra o di vegetali,
nonche' di fiori e di frutti.