Art. 4.
  L'importazione   delle   piantine   di    fragole    e'    soggetta
all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  a  seguito  di  apposita  richiesta in cui dovranno essere
specificati:
   il tipo di materiale e il quantitativo,
   la data d'importazione,
   il punto di entrata,
   l'azienda dove verranno messe a dimora le piantine.
  I servizi fitosanitari regionali effettueranno le ispezioni  dovute
e  verificheranno che le piantine siano piantate esclusivamente nelle
aziende segnalate.