Art. 4. L'importazione delle piantine di fragole e' soggetta all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati: il tipo di materiale e il quantitativo, la data d'importazione, il punto di entrata, l'azienda dove verranno messe a dimora le piantine. I servizi fitosanitari regionali effettueranno le ispezioni dovute e verificheranno che le piantine siano piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.