Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob
di  rendere  noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
annuale  o  al  verificarsi  di   fatti   oggettivamente   rilevanti,
l'ammontare  delle partecipazioni di maggioranza relativa al capitale
di societa' con azioni quotate in borsa o ammesse  alle  negoziazioni
al mercato ristretto.
   Con  comunicazione  n. 92005380 del 24 luglio 1992 sono state rese
note  le  soglie  percentuali  di  maggioranza  relativa,  quelle  di
controllo individuabili dalla Consob a seguito di esami sui documenti
a disposizione, nonche' quelle aggregate da piu' azionisti attraverso
la stipula di accordi parasociali.
   Con  successive  comunicazioni sono state poi modificate le soglie
per quelle societa'  per  le  quali  si  fosse  verificato  un  fatto
oggettivamente  rilevante  (variazione della partecipazione superiore
al 2% del capitale ordinario) e sono state inserite  quelle  societa'
che,  per  effetto  di  modificazioni dell'azionariato, hanno assunto
rilevanza ai fini della pubblicazione.
   Sempre in ossequio alla norma citata, con ulteriori comunicazioni,
sono  state  rese  note  le  partecipazioni   rilevanti   a   seguito
dell'approvazionedel bilancio relativo agli esercizi 1992 e 1993.
   Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle
soglie  rilevanti per quelle societa' che hanno approvato il bilancio
relativo all'esercizio 1994 nel corso dei mesi aprile-luglio  1994  -
ed  in  ordine alle quali, alla data del 10 luglio 1995, e' pervenuto
alla Consob il relativo verbale assembleare - ovvero per le quali  si
sia verificato un fatto oggettivamente rilevante.
   I  criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i
medesimi di quelli gia' illustrati con  la  citata  comunicazione  n.
92005380  del  24  luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i
dati riportati nella citata comunicazione.