Art. 2. Il punto 1.8 del decreto ministeriale 14 maggio 1990 e' sostituito come di seguito indicato: "1.8 Domanda per l'omologazione. Ai fini dell'omologazione dei contenitori intermedi, gli interessati (fabbricante o utilizzatore) devono presentare apposita domanda al Ministero indicando l'ente presso il quale intendono effettuare le prove. Il Ministero affida l'incarico all'ente prescelto dagli interessati e si riserva la possibilita' di inviare propri rappresentanti qualora lo ritenga opportuno. Gli interessati devono mettere a disposizione dell'ente stesso la documentazione tecnica ed i campioni per le prove". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 1995 Il direttore: LASCO