Art. 2.
  Il punto 1.8 del decreto ministeriale 14 maggio 1990 e'  sostituito
come di seguito indicato:
"1.8 Domanda per l'omologazione.
  Ai   fini   dell'omologazione   dei   contenitori   intermedi,  gli
interessati (fabbricante o utilizzatore) devono  presentare  apposita
domanda  al  Ministero  indicando  l'ente  presso  il quale intendono
effettuare  le  prove.  Il  Ministero  affida   l'incarico   all'ente
prescelto  dagli  interessati e si riserva la possibilita' di inviare
propri rappresentanti qualora lo ritenga opportuno.  Gli  interessati
devono  mettere  a  disposizione  dell'ente  stesso la documentazione
tecnica ed i campioni per le prove".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 luglio 1995
                                                  Il direttore: LASCO